Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
Il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso, posto che l'abrasione di un marchio di fabbrica - che impedisce l'identificazione del mezzo - ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2008, n. 38887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38887 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 16/09/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 981
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 044947/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR OM, N. IL 02/07/1964;
2) AR CE NO, N. IL 22/02/1964;
avverso SENTENZA del 16/09/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. MERLINI Angelo, che chiede l'accoglimento del ricorso ed eccepisce il decorso del termine di prescrizione. OSSERVA
Il difensore di AR AS e AR CE IN ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto di concorso in ricettazione di una autovettura marca Wolskwagen tipo Golf di nuova produzione del valore di L. 35.000.000, provento di furto posto in essere circa cinque mesi prima dei fatti (artt. 110, 648 c.p.). Con riferimento alla posizione di entrambi deduce violazione di legge per mancanza di prova dell'elemento soggettivo del delitto che la corte territoriale ha accertato a carico degli imputati che hanno "posseduto una automobile in via di reimmatricolazione e perciò momentaneamente sprovvista di targhe" mentre "ha valenza neutra" il dato costituito dal numero di telaio contraffatto. Deduce che il reato può essere qualificato ex art. 712 c.p., stante la sola "mancanza di diligenza nell'avere omesso di approfondire i controlli sulla vettura prima di acquisirne il possesso". Con altro motivo deduce violazione di legge processuale per avere il giudice di merito tratto elementi di colpevolezza dalla contumacia dei prevenuti e dalla assenza di giustificazioni rese da entrambi. Espone le medesime considerazioni sotto il profilo della manifesta illogicità della decisione che trae prova di responsabilità dal dato del possesso di auto priva di targhe.
Con riferimento alla posizione del AR, agente della Polizia di Stato, deduce che il medesimo non ebbe il possesso dell'auto, essendosi limitato a condurre l'auto con cui il veicolo non funzionante fu trainato all'officina del PINTUS in Antracena, ove fu sequestrata. Espone che il prevenuto non trasse profitto da quella condotta in favore del cugino AR. Deduce inoltre violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p., con riferimento alle deposizioni testimoniali degli agenti di Polizia di Stato CHIMINELLI e PULIAFITO che hanno riferito su dichiarazioni rese dal medesimo prevenuto, dichiarazioni inutilizzabili che sono state poste a fondamento dell'accertamento di responsabilità.
I ricorsi, nella parte in cui si sostanziano in censure sull'apparato motivazionale della decisione, sono manifestamente infondati. Al riguardo si ricorda che l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell'esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6^, 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Non è quindi consentito un diverso apprezzamento di un fatto valutato non con manifesta illogicità da parte del giudice di merito che ha debitamente considerato che i prevenuti non hanno mai indicato le specifiche modalità di tempo e di luogo di ricezione del costoso veicolo, con ciò debitamente applicando il principio di legittimità che statuisce che la consapevolezza di avere ricevuto un bene proveniente da delitto è idoneamente provata in forza dell'omessa o non attendibile indicazione relativa alla provenienza della cosa ricevuta, circostanza che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento logicamente spiegabile con un acquisto di mala fede (Cass. 2^, 13.3.97 n. 2436, ud. 27.2.97, rv. 207313; Cass. 2^, 16.3.92 n. 2804, ud. 5.7.91, rv. 188130). Nella fattispecie vale infatti il principio secondo cui il possessore di un veicolo, alterato nella parte riservata alla sua identificazione (numero di telaio) e privo di documenti, deve essere ritenuto autore della falsificazione e della ricettazione, se non dimostri la legittimità del possesso in quanto l'abrasione di un marchio di fabbrica, atto che impedisce l'identificazione del mezzo, ha pieno valore ai fini della dimostrazione della provenienza illecita dell'oggetto e della conoscenza di essa da parte del possessore (Cass. 2^, 1.3.84 n. 1861, ud. 19.10.83, rv. 162896). La accertata debita sussistenza dell'elemento intenzionale del riconosciuto delitto esclude valenza a contrarie doglianze concernenti il minore reato contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p.. Manifestamente infondata è inoltre la doglianza avanzata in favore del Carta in ordine al difetto di possesso dell'auto, dal momento che il giudice di merito ha accertato che lo stesso la ebbe a condurre presso l'officina e personalmente ne reclamò il dissequestro presso gli uffici di polizia.
Anche il ricorso relativo alla inutilizzabilità delle deposizioni degli agenti è inammissibile, avendo i testi riferito non dichiarazioni informalmente assunte da persona che aveva già al momento acquisita la qualità di indagato, ma il fatto storico che l'imputato si presentò presso gli uffici della Polizia Stradale di Olbia per chiedere il dissequestro dell'autovettura, fatto che prescinde da eventuali dichiarazioni da assumere con le garanzie dettate in favore degli indagati e che è stato non illogicamente valutato come indice di possesso del bene provento di delitto. Le impugnazioni sono pertanto inammissibili a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, nonché ciascuno al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2008