Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 13/04/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 76/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Massimo Lasalvia Presidente Aurelio Laino Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. 61280 del ruolo generale, sull’appello proposto da AL CA, nato a Lucca il 15.3.1970 (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Ceccobelli (avvandreaceccobelli@cnfpec.it), unitamente al quale elegge domicilio presso il suindicato indirizzo pec;
contro
-la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Toscana;
-la Procura generale della Corte dei conti;
avverso e per la riforma della sentenza n. 331/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, in data 17.10.2023.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 19.3.2026, il relatore, l’avv. Marco Meduri, su delega, per l’appellante e il P.M., nella persona del V.P.G.
TU OL.
Svolgimento del processo La Procura regionale ha evocato in giudizio l’odierno appellante AN CA, contestandogli plurime condotte illecite foriere di danno erariale, riconducibili a fenomeni di assenteismo fraudolento, indebita percezione di emolumenti e appropriazione di beni dell’Amministrazione.
In particolare, all’esito dell’istruttoria condotta dall’inquirente, è stato contestato che il convenuto:
- si fosse reiteratamente assentato dal servizio mediante certificazioni mediche non veritiere, determinando un nocumento patrimoniale diretto pari alle retribuzioni indebitamente percepite;
- avesse falsamente attestato la partecipazione ad attività formative
(corso e-learning), con conseguente indebita percezione del trattamento economico;
- si fosse appropriato di munizionamento in dotazione, detenuto per ragioni di ufficio, in quanto appartenente al corpo della Polizia di Stato.
La Sezione territoriale, con l’impugnata sentenza, ha accertato la responsabilità del convenuto, valorizzando le dichiarazioni confessorie rese in sede penale, le risultanze delle intercettazioni e delle deposizioni testimoniali, la documentazione amministrativa acquisita, nonché la sentenza penale di condanna di primo grado, sebbene non definitiva.
Il giudice di primo grado ha, nell’occasione, evidenziato la piena configurabilità del danno patrimoniale diretto ex art. 55-quinquies d.lgs. n. 165/2001, nonché la sussistenza di un danno all’immagine, determinato equitativamente e la riconducibilità al convenuto dell’attività appropriativa delle munizioni, per l’effetto condannando il AN al pagamento della somma complessiva di € 15.690,09, oltre rivalutazione, interessi e spese.
Avverso tale decisione, l’interessato ha proposto appello, articolando confuse doglianze riconducibili – par di capire - alla pretesa erroneità della motivazione della sentenza, al mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, al rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per motivi di salute, nonché alla contestazione dell’utilizzabilità di taluni elementi probatori.
Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del gravame per genericità e, comunque, per il suo rigetto nel merito, siccome infondato in fatto e in diritto.
All’udienza di trattazione della causa, dapprima rinviata ex art.
196 c.g.c, le parti si sono riportate ai rispettivi libelli, insistendo per l’accoglimento delle proprie richieste.
Motivi della decisione Condividendo l’eccezione processuale della Procura generale, la Sezione ritiene che l’appello vada dichiarato inammissibile per genericità, ex art. 190 c.g.c.
Ciò, in quanto esso reca una confusa e approssimativa esposizione dei motivi di doglianza, peraltro anche sintatticamente incoerente e disordinata, tanto da rendere estremamente arduo estrapolare una precisa critica alla ratio decidendi della sentenza gravata.
Lo stesso rinvio, contenuto nell’atto di appello, alle conclusioni asseritamente rassegnate nelle difese del primo grado di giudizio –
ove, si rammenta, il convenuto era contumace - rende davvero difficoltoso cogliere l’essenza delle richieste qui formulate.
Tuttavia, per spirito di servizio e finalità di giustizia, il Collegio ritiene di non sottrarsi allo scrutinio delle censure pur ambiguamente esposte dall’appellante, nei limiti in cui esse, beninteso, si palesino in qualche modo comprensibili, evidenziando che, ad ogni buon conto, anche nel merito, l’appello risulta prima facie infondato.
Invero, nel processo contabile - a differenza di quello penale (v.
ad es. art. 420 ter c.p.p., in tema di rinvio dell’udienza per impossibilità dell’imputato a parteciparvi) - non esiste il diritto della parte di assistere personalmente al giudizio, eventualmente anche difendendosi ex se in esso, se non nei casi previsti dalla legge.
Ciò accade, a mo’ di esempio, nel giudizio di conto (art. 148, comma 2, c.g.c.), in ragione della peculiarità di siffatto rito che vede l’agente contabile costituito in giudizio automaticamente ope legis (art.
140, comma 3, c.g.c.), ovvero ancora, in generale, laddove egli sia abilitato al patrocinio in quanto in possesso dei requisiti professionali e di legge (art. 28, ult. co, c.g.c.).
Financo nel processo pensionistico, che pure prevede la possibilità della parte di difendersi personalmente, non è ammessa la difesa orale in udienza (art. 157, comma 1, c.g.c.).
La presentazione di una memoria difensiva redatta di suo pugno, senza la nomina di un difensore abilitato, dunque, non rendeva il prevenuto legittimato ad assistere fisicamente all’udienza in prime cure, non risultando costui ex actis avere la qualità di patrono.
Ne discende che la lamentata violazione del contraddittorio da parte dei primi giudici, nel non aver rinviato la causa per impedimento del convenuto, dichiarato contumace, risulta del tutto insussistente.
In ordine alla rigettata sospensione ex art. 106 c.g.c., l’assenza di error in procedendo nella decisione impugnata è testimoniata dal granitico indirizzo delle Sezioni Riunite di questa Corte, circa l‘insussistenza di una pregiudiziale penale in siffatti casi (ex plurimis, ord. n. 16/2021),
a tacer della considerazione che per il danno all’immagine ex art. 55 quinquies t.u.p.i. neanche è necessario attendere la condanna penale
(amplius et ex plurimis, C. conti, Sez. I App., n. 345/2021).
Quanto all’ulteriore contestazione, fondata sul diritto del dipendente a svolgere ulteriori attività (anche ludiche), pur in presenza di malattia certificata - di guisa da non potersene inferire invariabilmente la falsità per effetto di tale circostanza - si osserva quanto segue.
E’ ben consapevole il Collegio che, come chiarito da consolidata giurisprudenza laburistica, nel nostro ordinamento, la nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale, sebbene transitoria, incapacità al lavoro del medesimo (cfr. Cass. n. 14065/1999, n. 12152/2024), per cui, anche ove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità, in analoghe fattispecie, ha precisato che il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è circostanza disciplinarmente irrilevante, ma può anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ad esempio nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione.(cfr. Cass. n. 21253/2012, n. 17625/2014, n. 10416/2017, n.26496/2018).
Nel caso in esame, la Sezione territoriale, nell'ambito dei suddetti principi generali di valutazione della gravità e proporzionalità della condotta con riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ha ritenuto - valorizzando, con autonoma cognizione, anche il contenuto della sentenza penale di condanna del reo, qui appellante (cfr. sent. Trib. Pistoia n. 1658/2022, agli atti di causa) - la condotta addebitata di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, perché diretta, tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, non solo all'assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro ad attività estranee da quelle istituzionali.
Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la sentenza impugnata appare immune da vizi e va, quindi, interamente confermata in questa sede, ad ogni effetto e conseguenza di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (art. 31 c.g.c.).
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61280 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo dichiara inammissibile in rito e, comunque, lo rigetta nel merito. Spese del giudizio a carico dell’appellante, liquidate in € 112,00
(centododici/00).
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.3.2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to Aurelio Laino f.to Massimo Lasalvia Depositato in Segreteria il 13/04/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi