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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12297 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza di trattazione scritta del 2/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.19463 R.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(Avv. M. Di Tella) Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 RESISTENTE CE
(Avv. C. Giordano ) CP 2
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/5/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva : era stato assunto con contratto individuale lavoro subordinato del 12.9.2023 alle dipendenze del [...]
Controparte 1 con decorrenza giuridica dal 12.9.2023, presso Istituto Comprensivo
,
"Virgilio" con sede in Roma, VIA GIULIA 25, con qualifica di personale A.T.A. profilo professionale di “Collaboratore Scolastico", per 36 ore di lavoro settimanali e fino al 30.6.2024; aveva, altresì, prestato servizio, in qualità di di personale A.T.A., categoria A, con qualifica professionale di "collaboratore scolastico", alle dipendenze del Controparte 1 (già CP 3 in forza di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato: dal 27.9.2021 al 30.12.2021, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dal 31.12.2021 al 31.3.2022, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dall' 1.4.2022 al 30.4.2022 presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V” di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli cui sono sottoposti i colleghi assunti con contratti in scadenza al 30 giugno e/o 31 agosto, ovvero quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, durante il periodo di servizio prestato non aveva percepito il c.d. compenso individuale accesso-rio, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2001; la diffida inviata al CP 1 non aveva avuto alcun esito.
Argomentato in diritto,concludeva chiedendo:
1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il cd. Compenso Individuale Accessorio, maturato durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Controparte 1 (già CP_3 ;2. (già CP 3 in persona del CP 4 Condannare il Controparte 1
,
[...] C.F. P.IVA 1 , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 481,68 (euro quattrocentottantuno/68), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell Controparte 5 che
è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contri-butivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)." il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Nonostante la ritualità, della notifica il CP 1 convenuto rimaneva contumace. Si costituiva 1' -, quale litisconsorte necessario, chiedendo nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei limiti dei contributi non prescritti.
Disposta la trattazione scritta , la causa documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è previsto dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al comma 1, recita: "1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam". Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: "5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche". Il comma 7, della medesima norma collettiva precisa che detto compenso
(CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale Docenti". L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato "Retribuzione Professionale Docenti", stabilisce che: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli artt. 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive come chiarito da condivisibili statuizioni della S.C. in ordine alla "Retribuzione Professionale
Docenti": "Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto dell'art. 7, comma 3, del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni '
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015). La giurisprudenza di legittimità ha quindi valorizzato un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE. In tal solco si è posta anche la giurisprudenza di merito, richiamando quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 "esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contrada disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate" (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. 619/2020, Tribunale Terni, Sez. Lav, 161/2023). L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 deve essere interpretato alla luce del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, della Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, e pertanto, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento. Nella fattispecie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato per un totale di 216 giorni, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, al quale è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio, né - peraltro- il CP 1 rimasto contumace ha addotto alcun elemento di segno contrario. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, e correttamente applicate nei conteggi di cui al ricorso Il CP 1 deve quindi essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di € 481,68 oltre accessori dalla maturazione al saldo ed alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra
. la ricorrente e l' debbono essere compensate mentre debbono porsi a carico del le spese "
di lite liquidate e distratte come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi indicati in ricorso in relazione al servizio svolto e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
per l'effetto condanna il CP_3 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 481,68 quale compenso Individuale Accessorio per i periodi di supplenza breve svolti dal ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' ; compensa le spese tra ricorrente e CP 2 ; condanna il Controparte 1 al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 570,00 oltre accessori come per legge.
Roma 2/12/2024 IL G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza di trattazione scritta del 2/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.19463 R.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(Avv. M. Di Tella) Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 RESISTENTE CE
(Avv. C. Giordano ) CP 2
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/5/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva : era stato assunto con contratto individuale lavoro subordinato del 12.9.2023 alle dipendenze del [...]
Controparte 1 con decorrenza giuridica dal 12.9.2023, presso Istituto Comprensivo
,
"Virgilio" con sede in Roma, VIA GIULIA 25, con qualifica di personale A.T.A. profilo professionale di “Collaboratore Scolastico", per 36 ore di lavoro settimanali e fino al 30.6.2024; aveva, altresì, prestato servizio, in qualità di di personale A.T.A., categoria A, con qualifica professionale di "collaboratore scolastico", alle dipendenze del Controparte 1 (già CP 3 in forza di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato: dal 27.9.2021 al 30.12.2021, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dal 31.12.2021 al 31.3.2022, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dall' 1.4.2022 al 30.4.2022 presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V” di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli cui sono sottoposti i colleghi assunti con contratti in scadenza al 30 giugno e/o 31 agosto, ovvero quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, durante il periodo di servizio prestato non aveva percepito il c.d. compenso individuale accesso-rio, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2001; la diffida inviata al CP 1 non aveva avuto alcun esito.
Argomentato in diritto,concludeva chiedendo:
1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il cd. Compenso Individuale Accessorio, maturato durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Controparte 1 (già CP_3 ;2. (già CP 3 in persona del CP 4 Condannare il Controparte 1
,
[...] C.F. P.IVA 1 , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 481,68 (euro quattrocentottantuno/68), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell Controparte 5 che
è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contri-butivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)." il tutto con vittoria di spese da distrarsi. Nonostante la ritualità, della notifica il CP 1 convenuto rimaneva contumace. Si costituiva 1' -, quale litisconsorte necessario, chiedendo nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei limiti dei contributi non prescritti.
Disposta la trattazione scritta , la causa documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il compenso individuale accessorio per il personale ATA è previsto dall'art. 82 CCNL 2007. Tale articolo al comma 1, recita: "1. Al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, è corrisposto, con le decorrenze a fianco indicate, un compenso individuale accessorio, nelle misure e con le modalità di seguito indicate, salvo restando l'eventuale residua sussistenza di compensi corrisposti ad personam". Il predetto art. 82, comma 5, destinato al personale a tempo determinato, recita: "5. Il compenso di cui al comma 1, per il personale a tempo determinato, è corrisposto secondo le seguenti specificazioni: a) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
b) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche". Il comma 7, della medesima norma collettiva precisa che detto compenso
(CIA) spetta in ragione di tante mensilità per quanto sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, mentre il successivo comma 8 si occupa della liquidazione del compenso in misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio, in caso di servizio di durata inferiore al mese. Si tratta di una disciplina diretta al personale ATA del tutto parallela a quella prevista per il personale docente: in particolare, dall'art. 7, comma 3, del CCNL del 15.3.2001 risulta che il c.d. "Compenso Individuale Accessorio" di cui trattasi è una voce retributiva omologa alla c.d. "Retribuzione Professionale Docenti". L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato "Retribuzione Professionale Docenti", stabilisce che: "1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1, e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL
26.5.1999, ed agli artt. 24 e 25 del CCNL 4.8.1995". Si tratta di emolumento che, come sancito dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17773/2017), rientrando quindi nelle "condizioni di impiego" di cui alla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive come chiarito da condivisibili statuizioni della S.C. in ordine alla "Retribuzione Professionale
Docenti": "Le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto dell'art. 7, comma 3, del CCNL
15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del CP 1 secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni '
di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 6293/2020, Cass. Civ., Sez. Lav., ord., 27 luglio 2018, n. 20015). La giurisprudenza di legittimità ha quindi valorizzato un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, dettato dalla Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE. In tal solco si è posta anche la giurisprudenza di merito, richiamando quanto già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: la citata Clausola 4 "esclude in generale qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata, e può essere fatta valere incondizionatamente dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, anche disapplicando se necessario qualsiasi contrada disposizione del diritto interno;
la disparità di trattamento può esser giustificata da ragioni oggettive solo in base ad elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e caratteristiche delle mansioni espletate" (cfr. Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. 619/2020, Tribunale Terni, Sez. Lav, 161/2023). L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 deve essere interpretato alla luce del consolidato principio di non discriminazione di cui alla citata Direttiva 1999/70/CE e, in particolare, della Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato, e pertanto, non sussistendo ragioni oggettive per un diverso trattamento, la RPD - così come la CIA - spetta anche a tutti i dipendenti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste, non identificando l'art. 25 del CCNI 31.8.1999 le categorie di personale beneficiare dell'emolumento. Nella fattispecie, è documentalmente provato che parte ricorrente ha prestato servizio nei periodi indicati in ricorso in forza di contratti a tempo determinato per un totale di 216 giorni, durante i quali la prestazione professionale resa era analoga ed equiparabile a quella svolta dal personale assunto a tempo indeterminato, al quale è riconosciuta e attribuita l'indennità del Compenso Individuale Accessorio, né - peraltro- il CP 1 rimasto contumace ha addotto alcun elemento di segno contrario. Deve, pertanto, dichiararsi il diritto di parte ricorrente all'emolumento in esame, nella misura e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva, e correttamente applicate nei conteggi di cui al ricorso Il CP 1 deve quindi essere condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di € 481,68 oltre accessori dalla maturazione al saldo ed alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' Stante la posizione di litisconsorte necessario le spese tra
. la ricorrente e l' debbono essere compensate mentre debbono porsi a carico del le spese "
di lite liquidate e distratte come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi indicati in ricorso in relazione al servizio svolto e nella misura e con le modalità di cui alla contrattazione collettiva, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
per l'effetto condanna il CP_3 al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 481,68 quale compenso Individuale Accessorio per i periodi di supplenza breve svolti dal ricorrente alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso l' ; compensa le spese tra ricorrente e CP 2 ; condanna il Controparte 1 al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 570,00 oltre accessori come per legge.
Roma 2/12/2024 IL G.L.
Dott.ssa E. Capaccioli