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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/04/2024, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERDICHIZZI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto massimo CP_1
(“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione della ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e 200/1998;
c) condannare, perciò, l' convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento – vale a dire l'intera vita lavorativa della pensionata istante alle dipendenze di - e non soltanto a partire CP_3
dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte;
pagina 1 di 12 c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art.
12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett.
a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 15-16
– DOC. 5);
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da ) inferiore a quella computanda secundum legem. CP_1
Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
Per la parte convenuta: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile il ricorso avverso e/o dichiarare l'estinzione delle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla data di proposizione della domanda giudiziale, per intervenuta decadenza sostanziale.
- In subordine dichiarare la prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei arretrati.
- In ulteriore subordine dichiarare la prescrizione decennale delle differenze sui ratei arretrati.
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 12 Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , per carenza di interesse ad agire e comunque in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, ha esposto che: Parte_1
è stato dipendente di e, in quanto tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo CP_3
Elettrici gestito da;
CP_1
gode della pensione di vecchiaia numero da gennaio 2002; Numero_1
in data 14.5.2021 ha presentato in via amministrativa, con esito negativo, istanza volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di , CP_1
dei criteri di cui all'art.3 D.Lgs. 562/96; da qui il presente giudizio, per contestare che, in relazione al parametro di cui alla lettera a) dell'art.3 comma 2 D.Lgs. 562/1996 – ossia della misura massima che la pensione della ricorrente, liquidata secondo il sistema retributivo dell'ex Fondo Elettrici, non può superare – non abbia fatto corretta CP_1
applicazione del consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il tetto di cui all'art.3 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 562/1996 va determinato facendo riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO.
La parte ricorrente lamenta che abbia assunto a parametro di computo la retribuzione imponibile CP_1
ai fini contributivi prevista dalla normativa del Fondo Elettrici sino al 31 dicembre 1996, inferiore rispetto a quella imponibile ai fini contributivi presso lo stesso Istituto (c.d. imponibile AGO), utilizzando quest'ultimo parametro solo a partire dal 1 gennaio 1997, anziché per tutta la durata del periodo di riferimento.
La parte ricorrente osserva che il corretto calcolo comporta un innalzamento del tetto di cui alla citata lett. a), con la conseguenza che il trattamento pensionistico goduto non avrebbe dovuto subire alcuna decurtazione rispetto alla liquidazione effettuata secondo le più favorevoli disposizioni del Fondo
Elettrici, laddove pari o inferiore al tetto correttamente calcolato.
Si è costituito che, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza sostanziale dal diritto CP_1 di chiedere la ricostituzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 639/1970, essendo decorsi più di tre anni tra l'entrata in vigore della novella introdotta con D.L. 98/2011 e la presentazione della domanda giudiziale di riliquidazione.
In via gradata, ha eccepito la decadenza rispetto ai singoli ratei anteriori al triennio, computato a CP_1
pagina 3 di 12 ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ove eventualmente spettanti.
In ogni caso, ha eccepito la prescrizione ordinaria quinquennale ovvero decennale del diritto CP_1
azionato.
Nel merito, ha sostenuto di avere correttamente rispettato i parametri di cui all'art.3 comma 2 del CP_1
D.Lgs 562/1996 per il quale, nella liquidazione della pensione dei titolari del soppresso Fondo elettrici, la liquidazione non può superare il più favorevole tra i parametri del a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatorie dei lavoratori dipendenti (quota A); b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione (quota B) di cui all'art. 1 comma 12 lettera a) L. 335/1995.
ha contestato che il tetto vada calcolata per tutto il periodo di riferimento sulla base della CP_1 retribuzione pensionabile vigente nell'AGO e ha sostenuto che invece opera solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1997, coerentemente con quanto sancito nell'art.1 comma 1 D.Lgs 562/1996, mentre per il periodo anteriore deve applicarsi la retribuzione pensionabile vigente presso il Fondo
Elettrici, più ristretta rispetto a quella vigente nell'AGO ex legge 53/1963 e legge 1079/1971.
ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e comunque CP_1
ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che in ogni caso l'importo della pensione calcolato secondo le regole del Fondo risulta inferiore al più favorevole dei due tetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 2 (il tetto massimo) e che pertanto non vi sarebbe alcun vantaggio per il ricorrente dalla pronuncia.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del conteggio predisposto da . CP_1
L'udienza di discussione è stata celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
L'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970 come modificato dal CP_1
D.L. n.98/2011 è infondata.
Ai sensi della suddetta norma “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pagina 4 di 12 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione … Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Sul punto, si aderisce alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. S.L. 17430/21), che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c. secondo la quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.”.
Alla luce del principio esposto, il verificarsi della decadenza comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza (pari a tre anni), computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale (3 febbraio 2023), mentre non compromette il diritto ai ratei maturati successivamente.
La conclusione che precede comporta che resta assorbita l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei e dei relativi interessi sollevata da . CP_1
***
La parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertato il proprio diritto al calcolo del tetto previsto dalla lettera a) dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento. Ha contestato l'ammontare del tetto 80% AGO di cui alla lett. a) come calcolato da e ha sostenuto che, in conseguenza dell'errato calcolo, ha individuato come tetto massimo CP_1 CP_1
il diverso e inferiore tetto 88% Fondo di cui alla lett. b).
La questione dedotta in causa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come la parte ricorrente, possono vantare alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, in favore dei quali il D.lgs. 562/1996 – art.2 comma 1 - prevede che la pensione è liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Il successivo comma 3 prevede che «per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente
pagina 5 di 12 normativa del Fondo di cui al comma 1».
Ciò equivale a dire che per gli iscritti al che, alla data del 31.12.1995, sono in possesso di CP_4 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione, non soltanto è interamente liquidata con il sistema retributivo, ma la stessa si compone sostanzialmente di due quote: una quota, per le anzianità contributive fino al 31 dicembre, calcolata sulla retribuzione pensionabile determinata secondo le regole del Fondo elettrici e una quota, per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 1997, calcolata sulla retribuzione pensionabile della gestione AGO.
L'art. 3, comma 2 detta le modalità con le quali calcolare la pensione e stabilisce:
«L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Con tale disposizione il legislatore pone un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che il trattamento non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due importi (c.d. tetti) fissati alle citate lettere a) e b).
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione – cfr. Cass. S.L.
12161/2019 – alla luce della suddetta norma, il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo elettrici;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b):
- lett. a): 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme AGO (c.d. tetto 80%
AGO), che è anche il massimo di pensione liquidabile nell'AGO;
- lett. b): 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione ex art. 1, co.12, lett. a), L. 335/95 (c.d. tetto 88% Fondo).
Quindi si pone a confronto la pensione calcolata secondo le norme del Fondo con l'importo che costituisce il più alto dei due tetti.
La pensione da erogare non deve mai superare questo importo e pertanto, se la pensione calcolata secondo le norme del Fondo non supera detto importo (ossia, è uguale o inferiore) nulla quaestio, e la pensione potrà essere erogata nella misura già calcolata secondo le regole del Fondo.
pagina 6 di 12 Se invece la pensione calcolata secondo le norme del Fondo supera detto importo, la pensione da erogare si riduce fino a detto importo.
Considerato il procedimento illustrato, è evidente come sia interesse degli iscritti al Fondo elettrici che i tetti di cui alle citate lett. a) e b) siano i più alti possibili, sì da aversi un tetto massimo il più alto possibile.
E ciò in quanto, nel caso in cui la pensione calcolata con le regole del Fondo sia superiore all'importo del tetto massimo, più alto sarà il tetto massimo, minore sarà la riduzione della pensione calcolata secondo le regole del Fondo. Qualora invece la pensione calcolata secondo le regole del Fondo sia inferiore o uguale al tetto massimo, non vi sarà alcun ritocco della pensione.
***
Tanto premesso, la questione dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, relativa alle modalità di calcolo del tetto di cui alla lett. a) ex art.3 comma 2 D.Lgs. 562/1996, è stata ormai risolta dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.L. 28996/2018, 4888/2017, 1444/2008) secondo cui “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
"fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva CP_1
di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
Deriva dalla affermazione che precede l'erroneo calcolo del tetto 80% AGO operato da , non CP_1
avendo fatto riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO.
Secondo , in capo alla ricorrente non è purtuttavia ravvisabile l'interesse ad agire e comunque il CP_1
ricorso deve essere rigettato per la ragione che la pensione calcolata secondo le regole del Fondo risulta inferiore rispetto al maggiore dei due tetti.
L'eccezione afferente l'interesse ad agire è infondata.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento del diritto al corretto calcolo del pagina 7 di 12 tetto 80% AGO, deducendo che le modalità adottate da contrastano con il consolidato principio CP_1
della Corte di Cassazione sulla questione.
Essendovi incertezza sulle modalità di calcolo relativamente alla fase 2 del procedimento di liquidazione della pensione e considerato che il risultato del calcolo può avere riflessi sulla pensione da erogare nell'ipotesi in cui il tetto correttamente calcolato sia più alto, sussiste l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Diversa questione è invece quella della fondatezza del ricorso.
Preliminarmente si rileva che è privo di pregio quanto sostenuto dalla parte ricorrente secondo cui, avendo proposto una domanda di condanna generica, resterebbe estranea a questo giudizio ogni questione riguardante l'ammontare delle possibili differenze di trattamento scaturenti dal ricalcolo del tetto – afferendo al quantum debeatur – che dovrebbe essere fatta valere unicamente nel separato giudizio di liquidazione.
L'eccezione è priva di pregio, visto che la parte ricorrente ha anche chiesto la condanna di alla CP_1
riliquidazione della pensione (domanda c3 delle conclusioni trascritte in epigrafe) e una tale domanda presuppone l'accertamento che la pensione erogata, secondo le modalità di calcolo utilizzate da , CP_1
non sia corretta.
Quanto poi alla domanda di condanna generica relativamente alle differenze pensionistiche, la proposizione di una domanda di condanna generica non esime dall'accertamento della sussistenza di condizioni di fatto “potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli” (Cass. 8729/2023).
In particolare, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della condanna generica, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma “occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.”
Ciò in quanto nel caso di condanna generica “ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto
l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto. (Cass.
21326/2018; conf. Cass. 24058/2022).
Ed ancora: “… la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di
pagina 8 di 12 semplice probabilità. Consegue che l'esistenza del danno derivante dalla condotta contra legem addebitata al convenuto costituisce già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte del giudizio possa svolgersi con modalità sommarie e con valutazione probabilistica”
(Cass. 25113/2017).
Deriva da quanto precede che il presente giudizio non può non estendersi all'accertamento della portata dannosa della violazione contestata a relativamente al calcolo del tetto previsto dalla lettera a) CP_1 dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 562/1996.
Deriva altresì da quanto precede che - laddove sostiene che il ricorrente nessun vantaggio CP_1
otterrebbe dalla richiesta pronuncia in quanto l'importo della pensione calcolato secondo le regole del
Fondo sarebbe comunque inferiore al più favorevole dei due importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 2 (il tetto massimo) – nella sostanza contesta uno dei fatti costitutivi della domanda e cioè la potenzialità dannosa del calcolo non corretto del tetto 80% AGO.
Così posta la questione, essendo quindi in contestazione la sussistenza della portata dannosa del comportamento tenuto da in occasione del calcolo della pensione, e cioè un elemento costitutivo CP_1 della domanda, la parte ricorrente, ai fini dell'accoglimento della domanda, era tenuta a dimostrare, sia pure in modo sommario, la potenzialità dannosa del fatto.
Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente dedica un intero paragrafo alle censure che intende proporre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia 298/2023 che ha escluso la necessità di una domanda riconvenzionale al fine di estendere all'oggetto della lite, in cui ugualmente era stata proposta domanda di condanna generica, i profili del quantum debeatur.
Non è certo questa la sede per esaminare le censure svolte dalla parte ricorrente alla suddetta sentenza, essendo qui sufficiente evidenziare come, in ragione del procedimento di liquidazione in precedenza illustrato, dal calcolo erroneo del tetto di cui alla citata lett. a) non deriva perciò solo per il pensionato un danno, anche solo potenziale, non essendo ciò configurabile tutte le volte in cui la pensione calcolata secondo le norme del Fondo sia uguale o inferiore al tetto massimo e non lo superi, in tal caso ben potendo la pensione essere erogata nella misura già calcolata secondo le regole del Fondo.
In ogni caso e visto che, come si è scritto, la parte ricorrente ha altresì chiesto che sia condannato CP_1
a riliquidare la pensione, ai fini della pronuncia su tale domanda deve verificarsi se il calcolo erroneo del tetto di cui alla citata lett. a) abbia comportato l'erogazione di una pensione diversa da quella spettante alla parte ricorrente, giustificante una pronuncia di condanna in conseguenza della indebita compressione della pensione a causa dell'errato criterio adottato per determinare il valore risultante pagina 9 di 12 dalla lettera a) dell'art. 3 , comma 2, del D.Lgs. 562/1996.
Conforta quanto precede il rilievo che nella sentenza della Corte di Cassazione 12161/2019 - che ha riformato la sentenza del giudice di appello, osservando che nella motivazione era stato affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione astratta e non già su allegazioni specifiche relative al caso concreto, sì da consentire di individuare degli errori di calcolo dell' , laddove invece la questione posta dal ricorrente era che avesse erroneamente CP_1 CP_1
determinato il limite dell'80% della retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell'art.3 del d.Lgs.
562/1996 – è dato conto dei conteggi contenuti nell'atto di appello, che riprendevano quelli allegati al ricorso introduttivo del giudizio con cui “erano state illustrate le conseguenze, in termini di minore ammontare della pensione in godimento, dell'errore commesso, nell'assunto del ricorrente, dall'istituto”.
Da un lato, la parte ricorrente ha incentrato la propria difesa sulla violazione dei criteri impiegati da ai fini del calcolo del tetto di cui alla citata lett. a) D.Lgs. 562/1996, ma non ha offerto elementi, CP_1 anche ad una valutazione sommaria e probabilistica, per affermare l'erogazione di una pensione diversa da quella spettante, nessun dato avendo allegato per ritenere che la pensione calcolata in suo favore fosse superiore al tetto massimo, con conseguente riduzione entro la soglia massima.
La parte ricorrente al riguardo nulla ha indicato in merito a quanto ammonterebbero la pensione ed il tetto 80% AGO correttamente calcolati, svolgendo unicamente dei calcoli relativi a soggetti terzi e quindi estranei al giudizio.
Dall'altro lato, nel corso del giudizio, è invece stata dimostrata proprio l'insussistenza dei potenziali effetti dannosi e del diritto ad una liquidazione della pensione differente rispetto a quella in pagamento.
ha infatti prodotto una relazione istruttoria e un prospetto dal quale risulta che la pensione CP_1
calcolata secondo le regole del Fondo ed effettivamente messa in pagamento (€ 1.929,56) è inferiore al tetto AGO come rideterminato (€2.374,91)
E' priva di pregio la contestazione in ordine all'esercizio dei poteri d'ufficio per l'acquisizione del predetto conteggio perché, secondo la parte ricorrente, volti a sopperire alle carenze probatorie della parte convenuta, sostituendosi agli oneri probatori gravanti sulle parti.
E' opportuno ribadire che il non corretto calcolo del tetto di cui alla citata lett. a) costituisce una frazione del complesso procedimento da seguire ai fini calcolo della pensione in concreto da erogare al pensionato, da cui non deriva perciò solo l'erogazione di una pensione inferiore a quella dovuta, non accadendo ciò tutte le volte in cui la pensione calcolata secondo le norme del Fondo sia uguale o pagina 10 di 12 inferiore al tetto massimo e non lo superi, in tal caso restando confermata la pensione erogata nella misura già calcolata secondo le regole del CP_4
Posto che nel caso di specie è pacifico che il suddetto primo tetto non sia stato calcolato, come invece indicato dalla consolidata Corte di Cassazione, con riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, tale risultanza di causa offriva significativi dati di indagine rispetto ai quali si giustifica l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art.421 c.p.c., sì da superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi del diritto di cui si controverte, afferenti la liquidazione di una pensione diversa da quella spettante.
Chiarito quanto precede, relativamente al prospetto in atti, non sono stati svolti specifici rilievi per contestare la correttezza dei dati indicati da , che conseguentemente possono essere posti a CP_1
fondamento della decisione.
La parte ricorrente infatti si è limitata ad affermare che non ha illustrato i conteggi, indicando CP_1
solo degli importi finali, senza precisare gli imponibili retributivi adoperati per giungere agli stessi, né allegare i documenti pensionistici recanti tali dati.
La parte ricorrente tuttavia non ha dedotto quali importi sarebbero errati e il relativo motivo, né ha indicato quali sarebbero i dati corretti.
Deriva da tutto quanto esposto che, dall'erroneo calcolo del tetto 80% AGO, non consegue il diritto alla riliquidazione della pensione per la ricorrente e neppure alcuna eventuale differenza pensionistica, essendo la pensione calcolata comunque inferiore al tetto massimo costituito dal tetto 88% Fondo, di modo che nessuna riduzione del trattamento pensionistico, neppure in via eventuale, è prospettabile in pregiudizio della pensionata.
Il ricorso va quindi rigettato.
***
La complessità delle questioni dedotte in causa e l'errore comunque commesso da nel calcolo del CP_1
Parte tetto 80% sono elementi che consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio pagina 11 di 12 Brescia, 24 aprile 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro nella persona della giudice Elda Geraci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PERDICHIZZI Parte_1 C.F._1
GIANLUCA Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
MINEO ALESSANDRO
Parte convenuta
CONCLUSIONI
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione secondo i criteri di cui al presente atto e, per l'effetto:
b) disapplicare tutte le avverse circolari sulla cui scorta abbia calcolato il tetto massimo CP_1
(“più favorevole”) ex art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 cui parametrare la pensione della ricorrente, con particolare, ma non esclusivo, riguardo alle nn. 190/1997 e 200/1998;
c) condannare, perciò, l' convenuto, in persona del legale rappresentante pro tempore, a: CP_2
c1) ricalcolare il tetto ex lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo (80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ) tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento – vale a dire l'intera vita lavorativa della pensionata istante alle dipendenze di - e non soltanto a partire CP_3
dal 1° gennaio 1997 come illegittimamente operato da controparte;
pagina 1 di 12 c2) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” ex art. 3, comma 2, D.lgs. n. 562/96 tra quelli sub lett. a) (=80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme AGO ex art.
12, L. 153/69) e sub lett. b) (=88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett.
a, L. 335/95) della norma sopra citata, va da sé utilizzando il tetto ex lett. a) come calcolato al punto c1) che precede;
c3) riliquidare la pensione del ricorrente, previa applicazione del meccanismo bifasico di parametrazione tra pensione liquidatale, da un lato, e il tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro, esattamente come illustrato da Cass. 12161/19 (v. presente ricorso, pagg. 15-16
– DOC. 5);
c4) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti - sia per i ratei già maturati e corrisposti, nel rispetto del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso o, comunque, secondo il diritto vivente alla sentenza decisoria di lite, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro - secondo quanto dedotto e allegato in atti, vale a dire nella sola ipotesi in cui la pensione risultasse superiore al maggiore (“più favorevole”) dei due tetti correttamente calcolati e avesse, perciò, subito un abbassamento eccessivo poiché ridotta ad una soglia massima (il tetto “più favorevole” calcolato contra legem da ) inferiore a quella computanda secundum legem. CP_1
Riservata ad un separato giudizio la domanda di quantificazione dell'eventuale dovuto.
Il tutto oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile dovuta, dalla maturazione sino al definitivo soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, C.P.A. e
I.V.A., se dovuta), da distrarsi in favore del procuratore ex art. 93 c.p.c.;
Per la parte convenuta: piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare e decidere
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
- Dichiarare inammissibile il ricorso avverso e/o dichiarare l'estinzione delle differenze sui ratei anteriori al triennio dalla data di proposizione della domanda giudiziale, per intervenuta decadenza sostanziale.
- In subordine dichiarare la prescrizione quinquennale delle differenze sui ratei arretrati.
- In ulteriore subordine dichiarare la prescrizione decennale delle differenze sui ratei arretrati.
IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 12 Dichiarare inammissibile e comunque respingere il ricorso avverso e tutte le domande ivi contenute nei confronti dell' , per carenza di interesse ad agire e comunque in quanto infondato in fatto e in CP_1
diritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 3.2.2023, ha esposto che: Parte_1
è stato dipendente di e, in quanto tale, iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo CP_3
Elettrici gestito da;
CP_1
gode della pensione di vecchiaia numero da gennaio 2002; Numero_1
in data 14.5.2021 ha presentato in via amministrativa, con esito negativo, istanza volta alla riliquidazione e integrazione della pensione, lamentando la non corretta applicazione, da parte di , CP_1
dei criteri di cui all'art.3 D.Lgs. 562/96; da qui il presente giudizio, per contestare che, in relazione al parametro di cui alla lettera a) dell'art.3 comma 2 D.Lgs. 562/1996 – ossia della misura massima che la pensione della ricorrente, liquidata secondo il sistema retributivo dell'ex Fondo Elettrici, non può superare – non abbia fatto corretta CP_1
applicazione del consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui il tetto di cui all'art.3 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 562/1996 va determinato facendo riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO.
La parte ricorrente lamenta che abbia assunto a parametro di computo la retribuzione imponibile CP_1
ai fini contributivi prevista dalla normativa del Fondo Elettrici sino al 31 dicembre 1996, inferiore rispetto a quella imponibile ai fini contributivi presso lo stesso Istituto (c.d. imponibile AGO), utilizzando quest'ultimo parametro solo a partire dal 1 gennaio 1997, anziché per tutta la durata del periodo di riferimento.
La parte ricorrente osserva che il corretto calcolo comporta un innalzamento del tetto di cui alla citata lett. a), con la conseguenza che il trattamento pensionistico goduto non avrebbe dovuto subire alcuna decurtazione rispetto alla liquidazione effettuata secondo le più favorevoli disposizioni del Fondo
Elettrici, laddove pari o inferiore al tetto correttamente calcolato.
Si è costituito che, in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta decadenza sostanziale dal diritto CP_1 di chiedere la ricostituzione del trattamento pensionistico ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 639/1970, essendo decorsi più di tre anni tra l'entrata in vigore della novella introdotta con D.L. 98/2011 e la presentazione della domanda giudiziale di riliquidazione.
In via gradata, ha eccepito la decadenza rispetto ai singoli ratei anteriori al triennio, computato a CP_1
pagina 3 di 12 ritroso dalla data di proposizione della domanda giudiziale, ove eventualmente spettanti.
In ogni caso, ha eccepito la prescrizione ordinaria quinquennale ovvero decennale del diritto CP_1
azionato.
Nel merito, ha sostenuto di avere correttamente rispettato i parametri di cui all'art.3 comma 2 del CP_1
D.Lgs 562/1996 per il quale, nella liquidazione della pensione dei titolari del soppresso Fondo elettrici, la liquidazione non può superare il più favorevole tra i parametri del a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatorie dei lavoratori dipendenti (quota A); b) 88% della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione (quota B) di cui all'art. 1 comma 12 lettera a) L. 335/1995.
ha contestato che il tetto vada calcolata per tutto il periodo di riferimento sulla base della CP_1 retribuzione pensionabile vigente nell'AGO e ha sostenuto che invece opera solo per il periodo successivo al 1 gennaio 1997, coerentemente con quanto sancito nell'art.1 comma 1 D.Lgs 562/1996, mentre per il periodo anteriore deve applicarsi la retribuzione pensionabile vigente presso il Fondo
Elettrici, più ristretta rispetto a quella vigente nell'AGO ex legge 53/1963 e legge 1079/1971.
ha inoltre eccepito l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e comunque CP_1
ha contestato la fondatezza della domanda, deducendo che in ogni caso l'importo della pensione calcolato secondo le regole del Fondo risulta inferiore al più favorevole dei due tetti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 2 (il tetto massimo) e che pertanto non vi sarebbe alcun vantaggio per il ricorrente dalla pronuncia.
La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'acquisizione del conteggio predisposto da . CP_1
L'udienza di discussione è stata celebrata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. all'esito della quale è stata trattenuta in decisione.
***
L'eccezione di decadenza sollevata da ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 639/1970 come modificato dal CP_1
D.L. n.98/2011 è infondata.
Ai sensi della suddetta norma “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la
pagina 4 di 12 pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione … Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
Sul punto, si aderisce alla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. S.L. 17430/21), che si richiama ai sensi e per gli effetti di cui all'art.118 disp. att. c.p.c. secondo la quale “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale.”.
Alla luce del principio esposto, il verificarsi della decadenza comporta l'estinzione del diritto a tutti i ratei maturati anteriormente al decorso del termine di decadenza (pari a tre anni), computato a ritroso dal momento della proposizione della domanda giudiziale (3 febbraio 2023), mentre non compromette il diritto ai ratei maturati successivamente.
La conclusione che precede comporta che resta assorbita l'eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei e dei relativi interessi sollevata da . CP_1
***
La parte ricorrente ha agito in giudizio per sentire accertato il proprio diritto al calcolo del tetto previsto dalla lettera a) dell'art.3, comma 2, D. Lgs. 562/1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento. Ha contestato l'ammontare del tetto 80% AGO di cui alla lett. a) come calcolato da e ha sostenuto che, in conseguenza dell'errato calcolo, ha individuato come tetto massimo CP_1 CP_1
il diverso e inferiore tetto 88% Fondo di cui alla lett. b).
La questione dedotta in causa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come la parte ricorrente, possono vantare alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, in favore dei quali il D.lgs. 562/1996 – art.2 comma 1 - prevede che la pensione è liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Il successivo comma 3 prevede che «per il calcolo della pensione la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 è quella disciplinata dalla previgente
pagina 5 di 12 normativa del Fondo di cui al comma 1».
Ciò equivale a dire che per gli iscritti al che, alla data del 31.12.1995, sono in possesso di CP_4 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione, non soltanto è interamente liquidata con il sistema retributivo, ma la stessa si compone sostanzialmente di due quote: una quota, per le anzianità contributive fino al 31 dicembre, calcolata sulla retribuzione pensionabile determinata secondo le regole del Fondo elettrici e una quota, per le anzianità maturate a decorrere dal 1 gennaio 1997, calcolata sulla retribuzione pensionabile della gestione AGO.
L'art. 3, comma 2 detta le modalità con le quali calcolare la pensione e stabilisce:
«L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335».
Con tale disposizione il legislatore pone un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che il trattamento non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due importi (c.d. tetti) fissati alle citate lettere a) e b).
Come affermato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione – cfr. Cass. S.L.
12161/2019 – alla luce della suddetta norma, il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo elettrici;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b):
- lett. a): 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme AGO (c.d. tetto 80%
AGO), che è anche il massimo di pensione liquidabile nell'AGO;
- lett. b): 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione ex art. 1, co.12, lett. a), L. 335/95 (c.d. tetto 88% Fondo).
Quindi si pone a confronto la pensione calcolata secondo le norme del Fondo con l'importo che costituisce il più alto dei due tetti.
La pensione da erogare non deve mai superare questo importo e pertanto, se la pensione calcolata secondo le norme del Fondo non supera detto importo (ossia, è uguale o inferiore) nulla quaestio, e la pensione potrà essere erogata nella misura già calcolata secondo le regole del Fondo.
pagina 6 di 12 Se invece la pensione calcolata secondo le norme del Fondo supera detto importo, la pensione da erogare si riduce fino a detto importo.
Considerato il procedimento illustrato, è evidente come sia interesse degli iscritti al Fondo elettrici che i tetti di cui alle citate lett. a) e b) siano i più alti possibili, sì da aversi un tetto massimo il più alto possibile.
E ciò in quanto, nel caso in cui la pensione calcolata con le regole del Fondo sia superiore all'importo del tetto massimo, più alto sarà il tetto massimo, minore sarà la riduzione della pensione calcolata secondo le regole del Fondo. Qualora invece la pensione calcolata secondo le regole del Fondo sia inferiore o uguale al tetto massimo, non vi sarà alcun ritocco della pensione.
***
Tanto premesso, la questione dedotta in giudizio dalla parte ricorrente, relativa alle modalità di calcolo del tetto di cui alla lett. a) ex art.3 comma 2 D.Lgs. 562/1996, è stata ormai risolta dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.L. 28996/2018, 4888/2017, 1444/2008) secondo cui “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal
"fondo elettrici" presso l' l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva CP_1
di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
Deriva dalla affermazione che precede l'erroneo calcolo del tetto 80% AGO operato da , non CP_1
avendo fatto riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO.
Secondo , in capo alla ricorrente non è purtuttavia ravvisabile l'interesse ad agire e comunque il CP_1
ricorso deve essere rigettato per la ragione che la pensione calcolata secondo le regole del Fondo risulta inferiore rispetto al maggiore dei due tetti.
L'eccezione afferente l'interesse ad agire è infondata.
La parte ricorrente ha agito in giudizio per chiedere l'accertamento del diritto al corretto calcolo del pagina 7 di 12 tetto 80% AGO, deducendo che le modalità adottate da contrastano con il consolidato principio CP_1
della Corte di Cassazione sulla questione.
Essendovi incertezza sulle modalità di calcolo relativamente alla fase 2 del procedimento di liquidazione della pensione e considerato che il risultato del calcolo può avere riflessi sulla pensione da erogare nell'ipotesi in cui il tetto correttamente calcolato sia più alto, sussiste l'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.
Diversa questione è invece quella della fondatezza del ricorso.
Preliminarmente si rileva che è privo di pregio quanto sostenuto dalla parte ricorrente secondo cui, avendo proposto una domanda di condanna generica, resterebbe estranea a questo giudizio ogni questione riguardante l'ammontare delle possibili differenze di trattamento scaturenti dal ricalcolo del tetto – afferendo al quantum debeatur – che dovrebbe essere fatta valere unicamente nel separato giudizio di liquidazione.
L'eccezione è priva di pregio, visto che la parte ricorrente ha anche chiesto la condanna di alla CP_1
riliquidazione della pensione (domanda c3 delle conclusioni trascritte in epigrafe) e una tale domanda presuppone l'accertamento che la pensione erogata, secondo le modalità di calcolo utilizzate da , CP_1
non sia corretta.
Quanto poi alla domanda di condanna generica relativamente alle differenze pensionistiche, la proposizione di una domanda di condanna generica non esime dall'accertamento della sussistenza di condizioni di fatto “potenzialmente causativo di effetti pregiudizievoli” (Cass. 8729/2023).
In particolare, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ai fini della condanna generica, non è sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma “occorre anche accertarne, sia pure con modalità sommaria e valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al risarcimento di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato.”
Ciò in quanto nel caso di condanna generica “ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto
l'accertamento in concreto del danno nella sua determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa devono essere accertati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto. (Cass.
21326/2018; conf. Cass. 24058/2022).
Ed ancora: “… la condanna generica implica l'accertamento non solo del diritto leso e della lesione avvenuta, ma anche della sussistenza del danno (e quindi del diritto al risarcimento), ancorché quest'ultima valutazione possa essere fatta con apprezzamento sommario e sulla base di un giudizio di
pagina 8 di 12 semplice probabilità. Consegue che l'esistenza del danno derivante dalla condotta contra legem addebitata al convenuto costituisce già oggetto del giudizio volto alla condanna generica, ancorché detta parte del giudizio possa svolgersi con modalità sommarie e con valutazione probabilistica”
(Cass. 25113/2017).
Deriva da quanto precede che il presente giudizio non può non estendersi all'accertamento della portata dannosa della violazione contestata a relativamente al calcolo del tetto previsto dalla lettera a) CP_1 dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 562/1996.
Deriva altresì da quanto precede che - laddove sostiene che il ricorrente nessun vantaggio CP_1
otterrebbe dalla richiesta pronuncia in quanto l'importo della pensione calcolato secondo le regole del
Fondo sarebbe comunque inferiore al più favorevole dei due importi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 3, comma 2 (il tetto massimo) – nella sostanza contesta uno dei fatti costitutivi della domanda e cioè la potenzialità dannosa del calcolo non corretto del tetto 80% AGO.
Così posta la questione, essendo quindi in contestazione la sussistenza della portata dannosa del comportamento tenuto da in occasione del calcolo della pensione, e cioè un elemento costitutivo CP_1 della domanda, la parte ricorrente, ai fini dell'accoglimento della domanda, era tenuta a dimostrare, sia pure in modo sommario, la potenzialità dannosa del fatto.
Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente dedica un intero paragrafo alle censure che intende proporre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia 298/2023 che ha escluso la necessità di una domanda riconvenzionale al fine di estendere all'oggetto della lite, in cui ugualmente era stata proposta domanda di condanna generica, i profili del quantum debeatur.
Non è certo questa la sede per esaminare le censure svolte dalla parte ricorrente alla suddetta sentenza, essendo qui sufficiente evidenziare come, in ragione del procedimento di liquidazione in precedenza illustrato, dal calcolo erroneo del tetto di cui alla citata lett. a) non deriva perciò solo per il pensionato un danno, anche solo potenziale, non essendo ciò configurabile tutte le volte in cui la pensione calcolata secondo le norme del Fondo sia uguale o inferiore al tetto massimo e non lo superi, in tal caso ben potendo la pensione essere erogata nella misura già calcolata secondo le regole del Fondo.
In ogni caso e visto che, come si è scritto, la parte ricorrente ha altresì chiesto che sia condannato CP_1
a riliquidare la pensione, ai fini della pronuncia su tale domanda deve verificarsi se il calcolo erroneo del tetto di cui alla citata lett. a) abbia comportato l'erogazione di una pensione diversa da quella spettante alla parte ricorrente, giustificante una pronuncia di condanna in conseguenza della indebita compressione della pensione a causa dell'errato criterio adottato per determinare il valore risultante pagina 9 di 12 dalla lettera a) dell'art. 3 , comma 2, del D.Lgs. 562/1996.
Conforta quanto precede il rilievo che nella sentenza della Corte di Cassazione 12161/2019 - che ha riformato la sentenza del giudice di appello, osservando che nella motivazione era stato affermato che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione astratta e non già su allegazioni specifiche relative al caso concreto, sì da consentire di individuare degli errori di calcolo dell' , laddove invece la questione posta dal ricorrente era che avesse erroneamente CP_1 CP_1
determinato il limite dell'80% della retribuzione pensionabile di cui alla lettera a) dell'art.3 del d.Lgs.
562/1996 – è dato conto dei conteggi contenuti nell'atto di appello, che riprendevano quelli allegati al ricorso introduttivo del giudizio con cui “erano state illustrate le conseguenze, in termini di minore ammontare della pensione in godimento, dell'errore commesso, nell'assunto del ricorrente, dall'istituto”.
Da un lato, la parte ricorrente ha incentrato la propria difesa sulla violazione dei criteri impiegati da ai fini del calcolo del tetto di cui alla citata lett. a) D.Lgs. 562/1996, ma non ha offerto elementi, CP_1 anche ad una valutazione sommaria e probabilistica, per affermare l'erogazione di una pensione diversa da quella spettante, nessun dato avendo allegato per ritenere che la pensione calcolata in suo favore fosse superiore al tetto massimo, con conseguente riduzione entro la soglia massima.
La parte ricorrente al riguardo nulla ha indicato in merito a quanto ammonterebbero la pensione ed il tetto 80% AGO correttamente calcolati, svolgendo unicamente dei calcoli relativi a soggetti terzi e quindi estranei al giudizio.
Dall'altro lato, nel corso del giudizio, è invece stata dimostrata proprio l'insussistenza dei potenziali effetti dannosi e del diritto ad una liquidazione della pensione differente rispetto a quella in pagamento.
ha infatti prodotto una relazione istruttoria e un prospetto dal quale risulta che la pensione CP_1
calcolata secondo le regole del Fondo ed effettivamente messa in pagamento (€ 1.929,56) è inferiore al tetto AGO come rideterminato (€2.374,91)
E' priva di pregio la contestazione in ordine all'esercizio dei poteri d'ufficio per l'acquisizione del predetto conteggio perché, secondo la parte ricorrente, volti a sopperire alle carenze probatorie della parte convenuta, sostituendosi agli oneri probatori gravanti sulle parti.
E' opportuno ribadire che il non corretto calcolo del tetto di cui alla citata lett. a) costituisce una frazione del complesso procedimento da seguire ai fini calcolo della pensione in concreto da erogare al pensionato, da cui non deriva perciò solo l'erogazione di una pensione inferiore a quella dovuta, non accadendo ciò tutte le volte in cui la pensione calcolata secondo le norme del Fondo sia uguale o pagina 10 di 12 inferiore al tetto massimo e non lo superi, in tal caso restando confermata la pensione erogata nella misura già calcolata secondo le regole del CP_4
Posto che nel caso di specie è pacifico che il suddetto primo tetto non sia stato calcolato, come invece indicato dalla consolidata Corte di Cassazione, con riferimento alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, tale risultanza di causa offriva significativi dati di indagine rispetto ai quali si giustifica l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art.421 c.p.c., sì da superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi del diritto di cui si controverte, afferenti la liquidazione di una pensione diversa da quella spettante.
Chiarito quanto precede, relativamente al prospetto in atti, non sono stati svolti specifici rilievi per contestare la correttezza dei dati indicati da , che conseguentemente possono essere posti a CP_1
fondamento della decisione.
La parte ricorrente infatti si è limitata ad affermare che non ha illustrato i conteggi, indicando CP_1
solo degli importi finali, senza precisare gli imponibili retributivi adoperati per giungere agli stessi, né allegare i documenti pensionistici recanti tali dati.
La parte ricorrente tuttavia non ha dedotto quali importi sarebbero errati e il relativo motivo, né ha indicato quali sarebbero i dati corretti.
Deriva da tutto quanto esposto che, dall'erroneo calcolo del tetto 80% AGO, non consegue il diritto alla riliquidazione della pensione per la ricorrente e neppure alcuna eventuale differenza pensionistica, essendo la pensione calcolata comunque inferiore al tetto massimo costituito dal tetto 88% Fondo, di modo che nessuna riduzione del trattamento pensionistico, neppure in via eventuale, è prospettabile in pregiudizio della pensionata.
Il ricorso va quindi rigettato.
***
La complessità delle questioni dedotte in causa e l'errore comunque commesso da nel calcolo del CP_1
Parte tetto 80% sono elementi che consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio pagina 11 di 12 Brescia, 24 aprile 2024
La giudice
Elda Geraci
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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