Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 21757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21757 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
1. Dott. OLIVIERI Renato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - N. 484
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 026416/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO IO N. IL 30/05/1968;
avverso SENTENZA del 19/06/2002 CORTE APPELLO di ROMA. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 19.6.2002 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del 23.6.2000 del Tribunale di Roma, con la quale IP NT era stato dichiarato colpevole del delitto di furto consumato aggravato di un'autovettura (artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
La Corte di merito ha rigettato il motivo di appello riguardante la prospettazione del mero tentativo, e non del reato consumato, rilevando che era avvenuto lo spossessamento mediante amotio del bene sottratto, con piena disponibilità della cosa stessa, anche se per un breve momento, da parte dell'autore del reato di furto. IP ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza suindicata per violazione di legge, relativa al mancato riconoscimento della configurabilità del delitto tentato ex art. 56 c.p.. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto lo spossessamento, senza distinguere tale fase dalla sottrazione, con cui si priva la vittima della disponibilità del bene, mentre lo spossessamento si verifica con la piena ed autonoma disponibilità materiale della res. Il giudice di merito avrebbe così svilito il significato dell'impossessamento riducendolo alla mera presa di contatto con la cosa che si intende sottrarre. Il ricorso è infondato e va rigettato. Il ricorrente ha sostenuto, con l'unico motivo di gravame, che "il tentativo prospettato trova la sua ragione d'essere nella necessaria distinzione tra sottrazione ed impossessamento, pertanto deve ravvisarsi il tentativo incompiuto anche nei casi in cui, privata la vittima di tale disponibilità, l'agente non sia poi riuscito ad entrare nella piena ed autonoma disponibilità materiale della res".
Questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che il momento consumativo del furto è costituito dalla sottrazione della cosa, passata, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stata sottratta, sotto il dominio esclusivo dell'agente (Cass. 15.3.1995 n. 4743). Nella specie, peraltro, l'unico argomento rilevante è quello del criterio temporale, relativo alla durata del possesso da parte del responsabile, considerato che - come risulta chiaramente dalla sentenza di primo grado - l'autovettura rubata era stata comunque condotta in località diversa da quella in cui era stata sottratta, anche se il possesso illecito è durato per breve tempo, in quanto il ricorrente è stato "intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata".
Considerato che l'accertamento di fatto - adeguatamente motivato nella sentenza di primo grado, in quanto risultante dalla confessione resa dall'imputato - non è sindacabile in sede di legittimità, non vi è dubbio che nella specie, l'autonoma disponibilità da parte del ricorrente dell'autovettura sottratta, pur se per un lasso di tempo sicuramente breve, configura l'ipotesi delittuosa di furto consumato, e non di quello tentato ex art. 56 c.p.. Esattamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto che la amotio del bene, con spossessamento del soggetto passivo del reato ed autonoma disponibilità della cosa rubata da parte del responsabile, "anche se per breve momento", esclude la prospettazione del mero tentativo. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004