Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 21757
CASS
Sentenza 30 marzo 2004

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Ai fini della consumazione del delitto di furto è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, sotto l'autonoma disponibilità dell'agente. Ne consegue che risponde di furto consumato e non tentato colui che, introdottosi in un autoveicolo, si allontani sia pure per breve tempo, non rilevando che l'agente venga intercettato e bloccato da una pattuglia dei carabinieri occasionalmente incrociata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2004, n. 21757
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21757
    Data del deposito : 30 marzo 2004

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