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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 1956/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA IN, all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note sostitutive all'udienza di discussione fissata il 01.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1956/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANIELLO MARCO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare/dichiarare non dovuta la ripetizione a favore dell' delle CP_1
somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile
(cat. INVCIV n. 07000759) pari, rispettivamente, ad € 134,29 per l'anno 2017, ad € 3.767,40 per l'anno 2018, ad € 3.767,40 per l'anno 2019, ad €
3.767,40 per l'anno 2020, ad € 3.767,40 per l'anno 2021, ad € 3.767,40 per l'anno 2022, ad € 3.767,40 per l'anno 2023 e ad € 1.159,320 per il periodo che va dal 01/01/2024 al 30/04/2024, tutto per complessivi €
23.897,89, o per la differente somma ritenuta di giustizia;
Condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1
oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
A fondamento della domanda ha contestato che per i primi anni la ricorrente avesse superato il limite reddituale previsto dalla normativa e che per gli anni a seguire l'indebito non fosse ripetibile prima del provvedimento che accerta la sopravvenuta carenza reddituale, ricorrendo la buona fede dell'accipiens.
Instaurato il contraddittorio, l si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto della domanda;
ha argomentato l'ente che l'indebito per cui è causa
è fondato sul venir meno delle condizioni reddituali cui è subordinata l'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fino al 01.07.2025.
In tema di indebito assistenziale la normativa distingue le ipotesi di indebito derivanti dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari, rispetto all'indebito che consegue all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali o amministrativi.
Pag. 2 di 6 Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n.28771/2018 del
9.11.2018 che ha ricostruito la complessa materia enunciando i seguenti principi ai quali questo giudice ritiene di doversi attenere condividendoli:“4. In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass.
17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
Pag. 3 di 6 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in
L.29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al'momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n.5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di
Pag. 4 di 6 accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.”
Quando l'indebito assistenziale è determinato dalla carenza dei requisiti reddituali, in ragione della percezione di redditi superiori ai limiti previsti per l'erogazione della provvidenza, la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione ritiene possibile la ripetizione solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che l'erogazione non dovuta non sia addebitabile al percipiente e non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento di quest'ultimo (Cass. civ. n. 13917/2021 cit.), come nel caso di dolo dell'accipiens, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione della comunicazione di dati reddituali che l'Ente già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. civ. n.
13223/2020).
Nel caso in esame le condizioni reddituali della ricorrente erano conoscibili dall'Ente convenuto, poiché sia l'assegno ordinario di invalidità che la pensione di reversibilità del coniuge erano erogate sempre dall' ed CP_1
alla ricorrente non è addebitabile alcun occultamento della propria condizione reddituale.
Ne deriva che quanto erogato dall' prima della comunicazione di CP_1
insussistenza dei requisiti reddituali non è ripetibile.
Pag. 5 di 6 Il ricorso è accolto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Accerta e dichiara non dovuta la ripetizione a titolo di indebito dell'importo di euro € 23.897,89 preteso dall con la nota del 30.4.2020; CP_1
Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 02.07.2025
Il Giudice Onorario
IA IN
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 1956/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario IA IN, all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito di note sostitutive all'udienza di discussione fissata il 01.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
1956/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. IANIELLO MARCO Parte_1
RICORRENTE
E
con l'avv. BELLASSAI DANIELA CP_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.07.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' dinnanzi al Tribunale di CP_1
Cassino, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare/dichiarare non dovuta la ripetizione a favore dell' delle CP_1
somme percepite dalla ricorrente a titolo di assegno di invalidità civile
(cat. INVCIV n. 07000759) pari, rispettivamente, ad € 134,29 per l'anno 2017, ad € 3.767,40 per l'anno 2018, ad € 3.767,40 per l'anno 2019, ad €
3.767,40 per l'anno 2020, ad € 3.767,40 per l'anno 2021, ad € 3.767,40 per l'anno 2022, ad € 3.767,40 per l'anno 2023 e ad € 1.159,320 per il periodo che va dal 01/01/2024 al 30/04/2024, tutto per complessivi €
23.897,89, o per la differente somma ritenuta di giustizia;
Condannare
l' in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1
oltre spese forfettarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, antistatario.”
A fondamento della domanda ha contestato che per i primi anni la ricorrente avesse superato il limite reddituale previsto dalla normativa e che per gli anni a seguire l'indebito non fosse ripetibile prima del provvedimento che accerta la sopravvenuta carenza reddituale, ricorrendo la buona fede dell'accipiens.
Instaurato il contraddittorio, l si è costituito in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto della domanda;
ha argomentato l'ente che l'indebito per cui è causa
è fondato sul venir meno delle condizioni reddituali cui è subordinata l'erogazione dell'assegno di invalidità civile.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale delle parti ed è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c. con termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione fino al 01.07.2025.
In tema di indebito assistenziale la normativa distingue le ipotesi di indebito derivanti dall'accertamento del venir meno dei requisiti sanitari, rispetto all'indebito che consegue all'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali o amministrativi.
Pag. 2 di 6 Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n.28771/2018 del
9.11.2018 che ha ricostruito la complessa materia enunciando i seguenti principi ai quali questo giudice ritiene di doversi attenere condividendoli:“4. In proposito è noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio 2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448).
4.1 Ciò premesso si è andato affermando, in ambito assistenziale, un quadro di fondo tale per cui «in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite (…) trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale» (Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass.
17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo
Pag. 3 di 6 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in
L.29/1977 (secondo cui «gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento») ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L.291/1988 (secondo cui «con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte» (risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge,
l'art. 5, co. 5, d.p.r. 698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.).
4.2 Sicché la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al'momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n.5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di
Pag. 4 di 6 accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
4.3 Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici.”
Quando l'indebito assistenziale è determinato dalla carenza dei requisiti reddituali, in ragione della percezione di redditi superiori ai limiti previsti per l'erogazione della provvidenza, la consolidata giurisprudenza della
Corte di Cassazione ritiene possibile la ripetizione solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che l'erogazione non dovuta non sia addebitabile al percipiente e non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento di quest'ultimo (Cass. civ. n. 13917/2021 cit.), come nel caso di dolo dell'accipiens, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione della comunicazione di dati reddituali che l'Ente già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. civ. n.
13223/2020).
Nel caso in esame le condizioni reddituali della ricorrente erano conoscibili dall'Ente convenuto, poiché sia l'assegno ordinario di invalidità che la pensione di reversibilità del coniuge erano erogate sempre dall' ed CP_1
alla ricorrente non è addebitabile alcun occultamento della propria condizione reddituale.
Ne deriva che quanto erogato dall' prima della comunicazione di CP_1
insussistenza dei requisiti reddituali non è ripetibile.
Pag. 5 di 6 Il ricorso è accolto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Accerta e dichiara non dovuta la ripetizione a titolo di indebito dell'importo di euro € 23.897,89 preteso dall con la nota del 30.4.2020; CP_1
Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.300,00 oltre rimb. forf. cassa ed iva da distrarsi.
Cassino 02.07.2025
Il Giudice Onorario
IA IN
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