Sentenza 2 luglio 2009
Massime • 1
Il termine per l'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere deve essere calcolato sulla base dei giorni e senza tenere conto dell'ora in cui ha avuto inizio l'esecuzione della misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2009, n. 34263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34263 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 02/07/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 962
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - N. 13637/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI US, nato il [...];
avverso l'Ordinanza resa 15.12.2008 dal Tribunale della Libertà di Catania;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO
La difesa di US MI ricorre per Cassazione avverso l'Ordinanza del Tribunale della libertà di Catania che, in data 15.12.2008, rigettò l'istanza di riesame del predetto avverso l'Ordinanza 19.11.2008 del GIP etneo: il MI è soggetto ad indagine perché accusato di partecipazione ad associazione mafiosa "Cosa Nostra" e responsabile altresì di estorsione, aggravata dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. A sostegno del ricorso viene dedotta:
- l'inosservanza di norme processuali attesa la tardività dell'interrogatorio rispetto ai termini previsti ex art. 294 c.p.p., con conseguente inefficacia della misura, motivo già dedotto al riesame e da quell'AG rigettato segnalando che i vizi di inefficacia debbono farsi valere con il rimedio dettato dall'art. 310 c.p.p.. - la violazione della legge penale mancando nel rapporto tra l'associazione ed il ricorrente il profilo della stabilità, dinamicità e funzionalità;
- il travisamento della prova nell'aver considerato argomento interessante l'associazione quello sottesola dialogo del MI con TA US, parente del ricorrente e nell'intercettazione, trattandosi - invece - di conversazione attinente a questioni familiari estranee a programmazioni delittuose.
IN DIRITTO
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'Ordinanza restrittiva della libertà fu applicata al MI il 28.11.2008 ad ore 9.
L'interrogatorio di convalida venne fissato dal GIP per le ore 11 del 3.12.2008. Dunque nei cinque giorni, ancorché due ore dopo il maturare del termine computato ad horas. Ma è arresto giurisprudenziale che il termine dettato dall'art. 294 c.p.p. debba calcolarsi sulla base dei giorni e senza tenere conto dell'ora in cui ha avuto inizio l'esecuzione del titolo coercitivo (cfr. Cass., sez. 1, 9.4.1991, Pagliuca, n. 1645). Non si ravvisa, conseguentemente, la perdita di efficacia della misura.
Gli altri mezzi sono inammissibili, sia perché suppongono una rilettura del fatto, quanto ai requisiti di stabilità e di rilevanza dell'apporto reso dal ricorrente all'associazione delittuosa, alla luce di una plausibile, attenta e dettagliata motivazione presente nel provvedimento al riguardo, mediante la quale è descrittala funzione rivestita dal MI nel contesto associativo, giustificazione che si vale anche di verifiche interne circa il rilievo del ruolo assunto, tenendo conto della fase a cui i rilievi sono stati formulati, necessariamente ancorati ad una probatio semiplena.
In particolare, per ciò che attiene all'ultimo motivo, le preoccupazioni manifestate dal US nel riferire l'estorsione subita (Ord. pag. 4), nonché le palesi minacce che trapelano nella conversazione rendono ben più plausibile l'ipotesi giudiziale della prospettazione difensiva.
Da tanto discendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con delega alla Cancelleria per gli adempimenti dettati dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 3 bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 3 bis. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2009