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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3765/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3765 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Murolo (c.f. ), presso il cui studio in C.F._2
Villaricca (NA), via Enrico Fermi n. 238, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto, e (c.f. , Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Emilio Fumo (c.f. ), presso il cui studio in Pozzuoli (NA), via Vigna n. 56, C.F._4
elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il Controparte_1
27.01.2016, dalla cui unione nasceva una figlia: (a Napoli il 23.10.2018), e dedotta una crisi Per_1
coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte, depositate il15.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Venga pronunziata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
;
[...]
2. I coniugi summenzionati continuino a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. La figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continui a ricevere dagli stessi cura, educazione, istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi;
4. I genitori continuino ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive, ricreative e ludiche,
pagina 2 di 4 l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
5. Si concordi che la figlia minore conserverà la residenza privilegiata presso la madre, Per_1
SI.ra cui resta assegnata anche la casa coniugale;
Parte_1
6. Si stabilisca un assegno mensile di € 250,00 a carico del SI. quale contributo per il CP_1 mantenimento della figlia , e che l'Assegno Unico Universale per la figlia minore Per_1 Per_1
continuerà ad essere percepito interamente dalla madre SI.ra ; Parte_1
7. Si stabilisca altresì che il SI. dovrà versare il 50% delle eventuali Controparte_1
spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.) necessarie nell'interesse della figlia;
8. I coniugi, nel dichiararsi autosufficienti, rinuncino reciprocamente ad ogni assegno a titolo di mantenimento;
9. Per quanto attiene il diritto di visita del padre:
Si concorda che il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 Per_1
almeno due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00, qualora il sig. fosse impegnato in tali giorni per i turni che dovrà osservare per CP_1
l'attività lavorativa esercitata, chiede di poter prelevare e portare la bambina con sé in altri due giorni della settimana allo stesso orario, con preavviso di un giorno ed il diritto di poter prelevare e portare con sé la bambina il fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento presso il suo nuovo domicilio.
Il diritto di tenere con sé la bambina per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo di ferie, nel mese di luglio oppure nel mese di agosto, con preavviso di un mese.
Il diritto di tenere con sé la bambina per l'intera giornata nelle festività natalizie e pasquali, a giorni alterni con la madre, oltre che per il compleanno ed onomastico.
10. I coniugi si impegnino a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
11. I Ricorrenti dichiarino di aver definito così ogni loro rapporto economico e stabiliscano che tutto quanto in possesso di ciascuno di essi appartiene esclusivamente a chi lo possiede;
12. Si prenda ogni altro e consequenziale provvedimento di legge nell'interesse della figlia minore.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
pagina 3 di 4 22.03.1989, e , nato a [...] Controparte_1
Domenicana) il 10.08.1992, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) (Atto n. 6, Parte I – Anno 2016);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3765 del Ruolo Generale volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Murolo (c.f. ), presso il cui studio in C.F._2
Villaricca (NA), via Enrico Fermi n. 238, elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto, e (c.f. , Controparte_1 C.F._3
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Emilio Fumo (c.f. ), presso il cui studio in Pozzuoli (NA), via Vigna n. 56, C.F._4
elettivamente domicilia, in virtù di mandato in calce al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 16.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 16.01.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 05.12.2024
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti e Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in Pozzuoli (NA) il Controparte_1
27.01.2016, dalla cui unione nasceva una figlia: (a Napoli il 23.10.2018), e dedotta una crisi Per_1
coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato
Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 16.01.2025, sostituita con note scritte, depositate il15.01.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1. Venga pronunziata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
;
[...]
2. I coniugi summenzionati continuino a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
3. La figlia minore sia affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continui a ricevere dagli stessi cura, educazione, istruzione, mantenendo con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi;
4. I genitori continuino ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adottando, sempre consensualmente, le decisioni di maggiore interesse per la figlia, tra cui quelle riguardanti le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive, ricreative e ludiche,
pagina 2 di 4 l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
5. Si concordi che la figlia minore conserverà la residenza privilegiata presso la madre, Per_1
SI.ra cui resta assegnata anche la casa coniugale;
Parte_1
6. Si stabilisca un assegno mensile di € 250,00 a carico del SI. quale contributo per il CP_1 mantenimento della figlia , e che l'Assegno Unico Universale per la figlia minore Per_1 Per_1
continuerà ad essere percepito interamente dalla madre SI.ra ; Parte_1
7. Si stabilisca altresì che il SI. dovrà versare il 50% delle eventuali Controparte_1
spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.) necessarie nell'interesse della figlia;
8. I coniugi, nel dichiararsi autosufficienti, rinuncino reciprocamente ad ogni assegno a titolo di mantenimento;
9. Per quanto attiene il diritto di visita del padre:
Si concorda che il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 Per_1
almeno due pomeriggi a settimana, preferibilmente il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle ore
20.00, qualora il sig. fosse impegnato in tali giorni per i turni che dovrà osservare per CP_1
l'attività lavorativa esercitata, chiede di poter prelevare e portare la bambina con sé in altri due giorni della settimana allo stesso orario, con preavviso di un giorno ed il diritto di poter prelevare e portare con sé la bambina il fine settimana a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento presso il suo nuovo domicilio.
Il diritto di tenere con sé la bambina per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo di ferie, nel mese di luglio oppure nel mese di agosto, con preavviso di un mese.
Il diritto di tenere con sé la bambina per l'intera giornata nelle festività natalizie e pasquali, a giorni alterni con la madre, oltre che per il compleanno ed onomastico.
10. I coniugi si impegnino a comunicarsi ogni eventuale cambio di residenza;
11. I Ricorrenti dichiarino di aver definito così ogni loro rapporto economico e stabiliscano che tutto quanto in possesso di ciascuno di essi appartiene esclusivamente a chi lo possiede;
12. Si prenda ogni altro e consequenziale provvedimento di legge nell'interesse della figlia minore.”
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e conformi all'interesse della prole il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
pagina 3 di 4 22.03.1989, e , nato a [...] Controparte_1
Domenicana) il 10.08.1992, ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) (Atto n. 6, Parte I – Anno 2016);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 4 di 4