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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 06/02/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 771/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA NI, RE
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500041066000 IVA-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500041066000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e dichiara di avere anticipato le spese, chiedendone la distrazione.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Rappresentante_1 quale legale rappresentante dello Ricorrente_1 srl ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 16 6 25 avente a fondamento oggetto imposte erariali Irap ed Iva per l'anno 2021.
Lamentava la decadenza delle pretesa tributaria e la mancata notifica degli atti prodromici .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è infondato.
Ha argomentato la resistente come fosse avvenuta la rituale notifica delle cartelle che non erano state impugnate .
Un'eventuale decadenza in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto che si assume essere stato emesso e notificato tardivamente dall'Amministrazione; l'eccezione sollevata successivamente, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile.
Né tantomeno parte ricorrente può dolersi in questa sede anche della “presunta” mancata notifica dei prodromici avvisi, eccezione che avrebbe potuto essere opposta solamente in sede di impugnazione delle cartelle, non avvenuta, con conseguente definitività delle pretese ivi contenute.
Comunque in ordine alla presenta decadenza ha coerentemente argomentato Agenzia che :
1la cartella di pagamento n. 29620240063185987000 è stata notificata in data 09/01/2025, quindi entro il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione IRAP avvenuta in data 21/12/2022
2. la cartella di pagamento n. 29620250013462413000 è stata notificata in data 31/01/2025, quindi entro il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione IVA avvenuta in data 16/03/2022 .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
NA NI, RE
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3489/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' A Responsabilita' Limitata - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500041066000 IVA-ALTRO 2021
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500041066000 IRAP 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso e dichiara di avere anticipato le spese, chiedendone la distrazione.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato Rappresentante_1 quale legale rappresentante dello Ricorrente_1 srl ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificata in data 16 6 25 avente a fondamento oggetto imposte erariali Irap ed Iva per l'anno 2021.
Lamentava la decadenza delle pretesa tributaria e la mancata notifica degli atti prodromici .
Si è costituita la Agenzia delle Entrate .
MOTIVI DELLA DECISIONE
(
Il ricorso è infondato.
Ha argomentato la resistente come fosse avvenuta la rituale notifica delle cartelle che non erano state impugnate .
Un'eventuale decadenza in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso la tempestiva impugnazione dell'atto che si assume essere stato emesso e notificato tardivamente dall'Amministrazione; l'eccezione sollevata successivamente, dunque, non può che essere dichiarata inammissibile.
Né tantomeno parte ricorrente può dolersi in questa sede anche della “presunta” mancata notifica dei prodromici avvisi, eccezione che avrebbe potuto essere opposta solamente in sede di impugnazione delle cartelle, non avvenuta, con conseguente definitività delle pretese ivi contenute.
Comunque in ordine alla presenta decadenza ha coerentemente argomentato Agenzia che :
1la cartella di pagamento n. 29620240063185987000 è stata notificata in data 09/01/2025, quindi entro il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione IRAP avvenuta in data 21/12/2022
2. la cartella di pagamento n. 29620250013462413000 è stata notificata in data 31/01/2025, quindi entro il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione IVA avvenuta in data 16/03/2022 .
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2026