CA
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 448/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. IN AR Presidente
Dott. IN SP Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con l'avv. AC Stefano e AC NI GI
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Spiazzi Gianfranco CP_1 C.F._1
Appellato
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/02/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) accertarsi la nullità o annullarsi il precetto e per l'effetto accertarsi che il convenuto non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base di tale precetto;
2) condannarsi a restituire quanto illegittimamente incassato sulla base del CP_1 precetto;
3) spese e competenze di entrambi i gradi rifuse.
Per l'appellato
In via preliminare, ex art. 348 bis cpc dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito, respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa confermandosi in toto l'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
25.01.2024, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della nullità del precetto e la condanna alla restituzione di quanto pagato.
L'opponente assumeva che l'atto di precetto era stato notificato unitamente al titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2264/2023 senza rispettare il termine di 120 giorni previsto in favore della Pubblica Amministrazione dall'art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Deduceva di aver provveduto al pagato con riserva di ripetizione l'importo precettato al fine di evitare l'inizio dell'esecuzione forzata e chiedeva la restituzione di quanto versato.
Si costituiva eccependo la carenza di interesse all'opposizione in ragione CP_1 dell'avvenuto pagamento e contestando la fondatezza dell'azione evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento. In via subordinata eccepiva la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Con la sentenza n.262/25 il Tribunale di Verona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e rigettava la domanda di ripetizione condannando il
[...] alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma, d.l. n.
669/1996 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il pag. 2/7 procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività. Il aveva previsto l'impegno di spesa prima del decorso Parte_1 del termine e pertanto era venuto meno l'interesse a farne valere la violazione.
Rigettava la domanda di ripetizione poiché il aveva Parte_1 pagato prima della scadenza del termine previsto in suo favore trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. con conseguente applicabilità del solo arricchimento senza causa, non esercitata.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello il insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e Parte_1 la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che l'Amministrazione provvedeva al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore.
L'appellante rilevava l'applicabilità dell'art.1185 c.c. solo con riferimento alle somme effettivamente dovute costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art.14 d.l. n.669/1996
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile per carenza di interesse ad agire. pag. 3/7 Il ha provveduto al pagamento allo scopo di evitare l'azione Parte_1 esecutiva e proteggere le risorse pubbliche non trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o atti coattivi.
Ragioni della decisione.
I due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
L'articolo 14 secondo comma del d.l. 669/1996 prevede che: “Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2 completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Come evidenziato dalla Suprema Corte secondo cui “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” ( cfr.
Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del d.l. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da pag. 4/7 impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cassazione civile n. 23084/2005).
Pacifico che nel caso di specie il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma,
d.l. n. 669/96 non è stato rispettato, poiché la notifica del titolo esecutivo è avvenuta unitamente all'atto di precetto in data 25.01.2024, l'opposizione a precetto va accolta stante la nullità del precetto.
Quanto alla circostanza che il ha tuttavia disposto il Parte_1 pagamento della somma precettata in data 29.02.2024 (doc. 5 parte opponente in primo grado) non può condividersi quanto osservato dal giudice di prime cure ovvero che
“l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione”. ( cfr. sentenza impugnata).
In proposito ritiene il Collegio che non sia condivisibile la sentenza impugnata ove ha rilevato che l'avvenuto pagamento della somma intimata con il precetto determina il venir meno dell'interesse dell'opponente a fronte della nullità del precetto intimato anteriormente al termine di legge, posto che la violazione del termine determina la nullità del precetto e tale nullità può esser fatta valere tenuto conto che a seguito della minacciata esecuzione sorgono per ciò stesso ulteriori spese non dovute. Quanto al pagamento di per sé lo stesso può al più configurare una carenza di interesse in capo al creditore rispetto alla declaratoria di efficacia del precetto.
Ciò posto va dunque accolta l'opposizione a precetto proposta dal Pt_1
Quanto alla domanda restitutoria va tuttavia osservato che, come già osservato nella sentenza impugnata, la somma capitale indicata nel titolo oltre agli interessi (pari ad euro 22.136,05) di cui al precetto non può essere oggetto di domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. trovando applicazione l'articolo 1185 secondo comma c.c. avendo il saldato il debito, stabilito nel titolo giudiziale, prima del termine previsto a suo Pt_1 favore.
pag. 5/7 Va tuttavia disposta la restituzione di quanto indicato nel precetto a titolo di spese e compensi per la minacciata esecuzione per complessivi euro 343,36 (22.479,41-
22.136,05) oltre interessi legali dal pagamento (22.2.2024) al saldo effettivo.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque riformata
In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza n. 262/25 emessa dal
Tribunale di Verona va dunque accolta l'opposizione proposta dal
[...] avverso il precetto notificato da in data 5.2.2024 e Parte_1 CP_1
va condannata a corrispondere al a titolo CP_1 Parte_1 di restituzione la somma di euro 343,36 oltre interessi legali dal 22.2.2024 fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Le stesse CP_1 vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 nei valori minimo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate per il primo grado in euro 1.700,00 per compensi ed euro 195,00 per spese (marca e c.u.) oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 673,00 per compensi ed euro 91,50 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 06/02/2025, accoglie l'appello e per l'effetto:
1. accoglie l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta dal
[...]
e dichiara l inesistenza del diritto di di agire Parte_1 CP_1 in via esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato il 5.2.2024
2. condanna a rifondere a in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite
3. - del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.700,00 per compensi, euro
195,00 per spese oltre euro per spese oltre rimborso forfettario, IVA de dovuta e CPA;
4. - del presente grado liquidate in euro 673,00 per compensi, euro 91,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA de dovuta e CPA;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 pag. 6/7 Il Consigliere estensore
IN SP
Il Presidente
IN AR
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 448/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. IN AR Presidente
Dott. IN SP Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Sindaco pro tempore, con l'avv. AC Stefano e AC NI GI
Appellante contro
(C.F. ), con l'avv. Spiazzi Gianfranco CP_1 C.F._1
Appellato
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, primo comma c.p.c.). Appello avverso la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona pubblicata in data 06/02/2025.
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) accertarsi la nullità o annullarsi il precetto e per l'effetto accertarsi che il convenuto non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base di tale precetto;
2) condannarsi a restituire quanto illegittimamente incassato sulla base del CP_1 precetto;
3) spese e competenze di entrambi i gradi rifuse.
Per l'appellato
In via preliminare, ex art. 348 bis cpc dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito, respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa confermandosi in toto l'impugnata sentenza.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a precetto, ritualmente notificato in data
25.01.2024, il conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo l'accertamento della nullità del precetto e la condanna alla restituzione di quanto pagato.
L'opponente assumeva che l'atto di precetto era stato notificato unitamente al titolo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.2264/2023 senza rispettare il termine di 120 giorni previsto in favore della Pubblica Amministrazione dall'art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996. Deduceva di aver provveduto al pagato con riserva di ripetizione l'importo precettato al fine di evitare l'inizio dell'esecuzione forzata e chiedeva la restituzione di quanto versato.
Si costituiva eccependo la carenza di interesse all'opposizione in ragione CP_1 dell'avvenuto pagamento e contestando la fondatezza dell'azione evidenziando che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento. In via subordinata eccepiva la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Con la sentenza n.262/25 il Tribunale di Verona dichiarava l'inammissibilità dell'opposizione e rigettava la domanda di ripetizione condannando il
[...] alla rifusione delle spese di lite. Parte_1
Il Tribunale rilevava che il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma, d.l. n.
669/1996 risponde alla finalità di consentire all'amministrazione di definire il pag. 2/7 procedimento amministrativo necessario per la previsione e l'esecuzione dell'impegno di spesa, senza subire il rischio di azioni esecutive che possano paralizzarne l'attività. Il aveva previsto l'impegno di spesa prima del decorso Parte_1 del termine e pertanto era venuto meno l'interesse a farne valere la violazione.
Rigettava la domanda di ripetizione poiché il aveva Parte_1 pagato prima della scadenza del termine previsto in suo favore trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. con conseguente applicabilità del solo arricchimento senza causa, non esercitata.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello il insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e Parte_1 la riforma della sentenza di primo grado.
Si è costituito eccependo in via preliminare l'inammissibilità ex art. 348 bis CP_1
c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza ove ha rigettato la domanda di ripetizione sul presupposto che l'Amministrazione provvedeva al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore.
L'appellante rilevava l'applicabilità dell'art.1185 c.c. solo con riferimento alle somme effettivamente dovute costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art.14 d.l. n.669/1996
Secondo motivo di impugnazione
Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza ove ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile per carenza di interesse ad agire. pag. 3/7 Il ha provveduto al pagamento allo scopo di evitare l'azione Parte_1 esecutiva e proteggere le risorse pubbliche non trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma, c.c. nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o atti coattivi.
Ragioni della decisione.
I due motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
L'articolo 14 secondo comma del d.l. 669/1996 prevede che: “Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2 completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”
Come evidenziato dalla Suprema Corte secondo cui “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” ( cfr.
Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del d.l. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da pag. 4/7 impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cassazione civile n. 23084/2005).
Pacifico che nel caso di specie il termine dilatorio previsto dall'art. 14, primo comma,
d.l. n. 669/96 non è stato rispettato, poiché la notifica del titolo esecutivo è avvenuta unitamente all'atto di precetto in data 25.01.2024, l'opposizione a precetto va accolta stante la nullità del precetto.
Quanto alla circostanza che il ha tuttavia disposto il Parte_1 pagamento della somma precettata in data 29.02.2024 (doc. 5 parte opponente in primo grado) non può condividersi quanto osservato dal giudice di prime cure ovvero che
“l'amministrazione è riuscita a prevedere ed eseguire l'impegno di spesa prima del decorso del termine in questione, per cui è venuto meno l'interesse a farne valere la violazione”. ( cfr. sentenza impugnata).
In proposito ritiene il Collegio che non sia condivisibile la sentenza impugnata ove ha rilevato che l'avvenuto pagamento della somma intimata con il precetto determina il venir meno dell'interesse dell'opponente a fronte della nullità del precetto intimato anteriormente al termine di legge, posto che la violazione del termine determina la nullità del precetto e tale nullità può esser fatta valere tenuto conto che a seguito della minacciata esecuzione sorgono per ciò stesso ulteriori spese non dovute. Quanto al pagamento di per sé lo stesso può al più configurare una carenza di interesse in capo al creditore rispetto alla declaratoria di efficacia del precetto.
Ciò posto va dunque accolta l'opposizione a precetto proposta dal Pt_1
Quanto alla domanda restitutoria va tuttavia osservato che, come già osservato nella sentenza impugnata, la somma capitale indicata nel titolo oltre agli interessi (pari ad euro 22.136,05) di cui al precetto non può essere oggetto di domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. trovando applicazione l'articolo 1185 secondo comma c.c. avendo il saldato il debito, stabilito nel titolo giudiziale, prima del termine previsto a suo Pt_1 favore.
pag. 5/7 Va tuttavia disposta la restituzione di quanto indicato nel precetto a titolo di spese e compensi per la minacciata esecuzione per complessivi euro 343,36 (22.479,41-
22.136,05) oltre interessi legali dal pagamento (22.2.2024) al saldo effettivo.
Conclusioni e spese
La sentenza appellata va dunque riformata
In accoglimento del motivo di appello e in riforma della sentenza n. 262/25 emessa dal
Tribunale di Verona va dunque accolta l'opposizione proposta dal
[...] avverso il precetto notificato da in data 5.2.2024 e Parte_1 CP_1
va condannata a corrispondere al a titolo CP_1 Parte_1 di restituzione la somma di euro 343,36 oltre interessi legali dal 22.2.2024 fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di . Le stesse CP_1 vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 e vista la nota spese, secondo lo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 nei valori minimo tenuto conto della semplicità delle questioni trattate per il primo grado in euro 1.700,00 per compensi ed euro 195,00 per spese (marca e c.u.) oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 673,00 per compensi ed euro 91,50 per spese (marca e c.u.) oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.262/25 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 06/02/2025, accoglie l'appello e per l'effetto:
1. accoglie l'opposizione ex art.615 c.p.c. proposta dal
[...]
e dichiara l inesistenza del diritto di di agire Parte_1 CP_1 in via esecutiva in forza dell'atto di precetto notificato il 5.2.2024
2. condanna a rifondere a in CP_1 Parte_1 persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite
3. - del primo grado di giudizio liquidate in euro 1.700,00 per compensi, euro
195,00 per spese oltre euro per spese oltre rimborso forfettario, IVA de dovuta e CPA;
4. - del presente grado liquidate in euro 673,00 per compensi, euro 91,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA de dovuta e CPA;
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025 pag. 6/7 Il Consigliere estensore
IN SP
Il Presidente
IN AR
pag. 7/7