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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12035 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5477/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 114 B;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. e p.i. ; Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ; Controparte_3 P.IVA_3
- APPELLATE contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Capri, depositata in data 13 febbraio 2025 e notificata in data 17 febbraio 2025.
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Capri, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza gravata, nella contumacia della Controparte_4
, accoglieva l'opposizione promossa da avverso il
[...] Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà n. 10076202400002610000, notificatole ad istanza dell' , Parte_1 impugnato limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020150016551161000 emessa a suo carico per omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla CP_2
e dalla nell'anno 2012. La pronuncia, ritenuta la
[...] Controparte_3 competenza dell'Ufficio giudiziario adito e qualificata la domanda in termini di opposizione all'esecuzione, anzitutto dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo all' , trattandosi di domanda finalizzata a far valere la Controparte_5 prescrizione. Nel merito, accoglieva l'opposizione accertando il corso della prescrizione tra la data di notifica della cartella e quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo insussistente la prova della valida notifica degli atti interruttivi allegati da parte convenuta ed escludendo, altresì, che potesse applicarsi la sospensione dei termini di accertamento e riscossione disposta in funzione dell'emergenza pandemica da Covid 19. Dichiarava pertanto non dovuti gli importi portati dalla cartella impugnata, compensando le spese di lite nei rapporti con il concessionario e condannando al pagamento delle stesse i soli enti impositori in favore dell'opponente.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza sarebbe viziata per violazione delle norme sulla competenza. In particolate il giudice adito avrebbe affermato la propria competenza in ragione del domicilio eletto presso il difensore dalla ricorrente, anziché declinarla ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 480, co. 3, c.p.c. in favore del giudice del luogo in cui era stata notificata la cartella, giudice di pace di OP, ovvero di quello di Roma in cui ha sede legale il concessionario, come eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado. Ha sostenuto, inoltre, il travisamento del materiale istruttorio atteso che, diversamente da quanto accertato, il concessionario aveva fornito adeguata prova del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di intimazione eseguite ex art 140 c.p.c., ovvero di quella della cartella contestata, con conseguente interruzione della prescrizione e rilevanza della sospensione disposta ai sensi dell'art. l'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Ha quindi riproposto le eccezioni formulate in primo grado: carenza di legittimazione passiva circa i dedotti vizi della fase impositiva;
sospensione dei termini di prescrizione;
conformità della cartella al modello legale ed insussistenza
- 2 - dell'obbligo di allegazione del verbale sottostante;
insussistenza di carenza di motivazione dell'intimazione; legittimità degli oneri di riscossione e delle spese di esecuzione. Su tali premesse ha concluso per la riforma della sentenza gravata, con declaratoria dell'incompetenza per territorio del giudice di pace di Capri, ovvero con accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle presupposte e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sebbene regolarmente citate, non si sono costituite.
Alla prima udienza del 19 novembre 2025, rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione su conforme richiesta della parte costituita.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato a va accolto per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di e degli Controparte_1 enti impositori appellati e . Controparte_2 Controparte_3
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del gravame sulla scorta della legittimazione passiva dell'appellante.
Va evidenziato in particolare che la sentenza gravata, alla pagina 3, ha affermato: “Il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell' alla Controparte_6 luce del principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
La statuizione sembra avere rilevato il difetto di legittimazione della convenuta, odierna appellante.
A fondamento della declaratoria del difetto di legittimazione dell'Agente, il primo giudice ha evocato il principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, in cui unico legittimato è l'Ente impositore nella qualità di unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
- 3 - Eppure, sotto un profilo di indagine di rango formale, il dispositivo della sentenza impugnata non contiene statuizione di sorta in proposito.
Quanto all'aspetto sostanziale, per fondare la decisione assunta, il Giudice di pace ha precisato che “dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta, come si evince dagli atti depositati in giudizio, né tantomeno detta documentazione è stata provata dall'Ente Impositore”.
In altre parole, il primo giudice ha accertato la sussistenza della legittimazione in capo alle parti ed ha altresì valutato la documentazione prodotta dall'Agente.
Le contraddittorie ed equivoche determinazioni assunte dal primo giudice in punto di legittimazione di in definitiva, non risultano passibili di formare Pt_1 giudicato, nemmeno implicito.
Per altro, il Giudice di pace ha richiamato la sentenza della S.C. n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (…)”.
Nello stesso arresto citato dal primo giudice, la Suprema Corte evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alla fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali.
Ancora, il fatto che le spese di lite siano state compensate nei rapporti con l'Agente non consente, di per sé, di ritenere che sussista un difetto di interesse in capo all'odierna appellante, sia perché interessata alla validità dell'atto impugnato, sia anche perché la compensazione non corrisponde ad un esito favorevole in punto di spese, come accadrebbe nel caso in cui queste le fossero state rimborsate.
- 4 - Sulla scorta di quanto precede, l'appellante risulta validamente legittimata all'impugnazione.
Venendo pertanto al merito, l'appello è fondato in via del tutto assorbente in relazione al profilo dell'incompetenza per territorio dell'Ufficio del giudice di pace di Capri adito.
L'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente formulata in primo grado e ritenuta destituita di fondamento dal primo giudice, è invece meritevole di accoglimento.
A mezzo della domanda portata all'attenzione del Giudice di pace di Capri,
, residente in [...], impugnava il preavviso di iscrizione Controparte_1 ipotecaria sugli immobili di sua proprietà n. 10076202400002610000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020150016551161000 emessa a suo carico per omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla e dalla Controparte_2
nell'anno 2012. Controparte_3
Il Giudice di pace, qualificata l'azione a mente dell'art. 615 c.p.c., rigettava l'eccezione di incompetenza evocando la regola iuris di cui all'art. 27 c.p.c. e l'assenza di prova ad onere delle resistenti circa l'insussistenza di beni presso il circondario del giudice adito.
L'assunto del giudice di primo grado risulta effettivamente infondato e malriposto, non potendosi rinvenire nelle motivazioni addotte un valido collegamento alla circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace adito.
In tema di opposizione a precetto, difatti, il criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale è quello del foro presso cui verrà svolta l'esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il criterio sussidiario, come precisato, è quello del foro in cui è stato notificato il precetto (art
480, co. 3 c.p.c.). Tale criterio sussidiario opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori. In tal caso incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c. e fronte della contestazione dallo stesso formulata, l'onere di dimostrare che nel comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato.
La regola iuris normativamente sancita non annovera affatto la facoltà di elezione di domicilio in capo al debitore, né la necessità di contestazione da parte del creditore,
- 5 - tenuto - secondo la tesi esposta nella pronuncia appellata - a provare l'inesistenza di beni nel comune in cui il primo ha eletto domicilio. Al contrario, sancisce che in caso di mancata elezione di domicilio in precetto da parte del creditore trovi applicazione il solo criterio sussidiario del foro del luogo in cui è avvenuta la notifica del precetto e lo stesso criterio trovi applicazione a fronte della contestazione in giudizio dell'elezione di domicilio operata dal creditore per l'assenza ivi di beni da assoggettare ad esecuzione, se l'intimante non dimostra il contrario.
Nell'odierna controversia, dalla copia della relata di notifica allegata alla produzione del primo grado dell'agente della riscossione, la cartella risulta essere stata notificata presso la residenza dell'opponente in OP (Sa), cosicché in assenza di prova di elezione di domicilio da parte del creditore, l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente per l'opposizione dell'atto notificato doveva essere quello del luogo di avvenuta notifica della cartella, ovvero proprio quello di OP (Sa).
Né – come è evidente – può assumere rilievo l'elezione di domicilio effettuata dalla parte processuale presso lo studio del legale nominato che ha patrocinato la controversia, effettuata per altro scopo e del tutto ininfluente al fine del radicamento della competenza territoriale.
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dall' Parte_1
va, pertanto, riformata la sentenza appellata e dichiarata l'incompetenza
[...] territoriale del Giudice di pace di Capri in favore del Giudice di pace di OP innanzi al quale la controversia andrà riassunta nei termini di legge.
Sul punto deve darsi continuità al principio espresso in sede di legittimità secondo cui “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione
- non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (Cass. civ., ord. n. 13439/2020; Cass. civ., sent. n. 22958/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante ed a carico di , come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. Controparte_1
- 6 - alla luce del valore della controversia (da € 1.101 a € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei minimi tariffari tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei rapporti con gli Enti impositori contumaci, in relazione ai quali non sussistono i presupposti della soccombenza tecnica.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , della Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della , iscritta al n. 5477/2025 del R.G., così provvede:
[...] Controparte_3
1. dichiara la contumacia di , della e Controparte_1 Controparte_2 della;
Controparte_3
2. accoglie l'appello,
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Capri in favore del Giudice di Pace di OP;
4. rimette le parti e la causa al competente Ufficio del Giudice di pace di OP, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge;
5. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio, che liquida per compenso professionale in favore di
[...]
in € 457,00 per il primo grado, € 852,00 per il secondo Parte_1 grado, oltre spese generali;
€ 174,00 in favore dell'Erario per spese prenotate a debito nell'interesse dell'appellante; iva e cpa, se dovute, come per legge;
6. nulla per le spese nei rapporti con la e la Controparte_2 CP_3
, contumaci.
[...]
Così deciso in Napoli il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 5477/2025 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Giancani, con cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale Giuseppe Mazzini n. 114 B;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f. ); Controparte_1 C.F._1
(c.f. e p.i. ; Controparte_2 P.IVA_2
(c.f. e p.i. ; Controparte_3 P.IVA_3
- APPELLATE contumaci -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 110/2025 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Capri, depositata in data 13 febbraio 2025 e notificata in data 17 febbraio 2025.
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 l'appellante ha concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello, ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza in oggetto resa dal Giudice di Pace di Capri, chiedendone la riforma.
Più precisamente, la sentenza gravata, nella contumacia della Controparte_4
, accoglieva l'opposizione promossa da avverso il
[...] Controparte_1 preavviso di iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà n. 10076202400002610000, notificatole ad istanza dell' , Parte_1 impugnato limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020150016551161000 emessa a suo carico per omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla CP_2
e dalla nell'anno 2012. La pronuncia, ritenuta la
[...] Controparte_3 competenza dell'Ufficio giudiziario adito e qualificata la domanda in termini di opposizione all'esecuzione, anzitutto dichiarava il difetto di legittimazione passiva in capo all' , trattandosi di domanda finalizzata a far valere la Controparte_5 prescrizione. Nel merito, accoglieva l'opposizione accertando il corso della prescrizione tra la data di notifica della cartella e quella della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ritenendo insussistente la prova della valida notifica degli atti interruttivi allegati da parte convenuta ed escludendo, altresì, che potesse applicarsi la sospensione dei termini di accertamento e riscossione disposta in funzione dell'emergenza pandemica da Covid 19. Dichiarava pertanto non dovuti gli importi portati dalla cartella impugnata, compensando le spese di lite nei rapporti con il concessionario e condannando al pagamento delle stesse i soli enti impositori in favore dell'opponente.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la sentenza sarebbe viziata per violazione delle norme sulla competenza. In particolate il giudice adito avrebbe affermato la propria competenza in ragione del domicilio eletto presso il difensore dalla ricorrente, anziché declinarla ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 480, co. 3, c.p.c. in favore del giudice del luogo in cui era stata notificata la cartella, giudice di pace di OP, ovvero di quello di Roma in cui ha sede legale il concessionario, come eccepito sin dalla comparsa di costituzione in primo grado. Ha sostenuto, inoltre, il travisamento del materiale istruttorio atteso che, diversamente da quanto accertato, il concessionario aveva fornito adeguata prova del perfezionamento delle notifiche degli avvisi di intimazione eseguite ex art 140 c.p.c., ovvero di quella della cartella contestata, con conseguente interruzione della prescrizione e rilevanza della sospensione disposta ai sensi dell'art. l'art. 68 del D.L. n. 18/2020. Ha quindi riproposto le eccezioni formulate in primo grado: carenza di legittimazione passiva circa i dedotti vizi della fase impositiva;
sospensione dei termini di prescrizione;
conformità della cartella al modello legale ed insussistenza
- 2 - dell'obbligo di allegazione del verbale sottostante;
insussistenza di carenza di motivazione dell'intimazione; legittimità degli oneri di riscossione e delle spese di esecuzione. Su tali premesse ha concluso per la riforma della sentenza gravata, con declaratoria dell'incompetenza per territorio del giudice di pace di Capri, ovvero con accertamento della legittimità dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle presupposte e con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Le parti appellate , e , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 sebbene regolarmente citate, non si sono costituite.
Alla prima udienza del 19 novembre 2025, rilevata la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione su conforme richiesta della parte costituita.
MOTIVAZIONE
L'appello è fondato a va accolto per le ragioni che seguono.
In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di e degli Controparte_1 enti impositori appellati e . Controparte_2 Controparte_3
Sempre in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del gravame sulla scorta della legittimazione passiva dell'appellante.
Va evidenziato in particolare che la sentenza gravata, alla pagina 3, ha affermato: “Il Giudice rileva il difetto di legittimazione passiva dell' alla Controparte_6 luce del principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
La statuizione sembra avere rilevato il difetto di legittimazione della convenuta, odierna appellante.
A fondamento della declaratoria del difetto di legittimazione dell'Agente, il primo giudice ha evocato il principio enunciato da ultimo dalla Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514/22, nell'ipotesi di opposizione finalizzata a far valere l'inesistenza del credito portato nella cartella di pagamento, anche per il maturare della prescrizione, in cui unico legittimato è l'Ente impositore nella qualità di unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
- 3 - Eppure, sotto un profilo di indagine di rango formale, il dispositivo della sentenza impugnata non contiene statuizione di sorta in proposito.
Quanto all'aspetto sostanziale, per fondare la decisione assunta, il Giudice di pace ha precisato che “dall'istruttoria compiuta e dalla documentazione prodotta è emersa la legittimazione delle parti in causa. Preso atto della documentazione depositata da parte ricorrente, la domanda risulta fondata, altresì l'Ente Riscossore non ha prodotto in giudizio valide notifiche di atti interruttivi, né ha depositato la cartella opposta, come si evince dagli atti depositati in giudizio, né tantomeno detta documentazione è stata provata dall'Ente Impositore”.
In altre parole, il primo giudice ha accertato la sussistenza della legittimazione in capo alle parti ed ha altresì valutato la documentazione prodotta dall'Agente.
Le contraddittorie ed equivoche determinazioni assunte dal primo giudice in punto di legittimazione di in definitiva, non risultano passibili di formare Pt_1 giudicato, nemmeno implicito.
Per altro, il Giudice di pace ha richiamato la sentenza della S.C. n. 7514/2022, la quale riguarda l'ipotesi specifica della riscossione dei contributi previdenziali. In detta materia l'art. 24 d.lgs. 46/1999 espressamente prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore (…)”.
Nello stesso arresto citato dal primo giudice, la Suprema Corte evidenzia, in motivazione, che la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale deve essere tenuta in considerazione in vista della ricostruzione sistematica delle tutele, giungendosi alla conclusione secondo cui le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili alla fattispecie in esame, limitando, pertanto, la portata della decisione all'ambito circoscritto alla riscossione dei crediti previdenziali.
Ancora, il fatto che le spese di lite siano state compensate nei rapporti con l'Agente non consente, di per sé, di ritenere che sussista un difetto di interesse in capo all'odierna appellante, sia perché interessata alla validità dell'atto impugnato, sia anche perché la compensazione non corrisponde ad un esito favorevole in punto di spese, come accadrebbe nel caso in cui queste le fossero state rimborsate.
- 4 - Sulla scorta di quanto precede, l'appellante risulta validamente legittimata all'impugnazione.
Venendo pertanto al merito, l'appello è fondato in via del tutto assorbente in relazione al profilo dell'incompetenza per territorio dell'Ufficio del giudice di pace di Capri adito.
L'eccezione di incompetenza per territorio, ritualmente formulata in primo grado e ritenuta destituita di fondamento dal primo giudice, è invece meritevole di accoglimento.
A mezzo della domanda portata all'attenzione del Giudice di pace di Capri,
, residente in [...], impugnava il preavviso di iscrizione Controparte_1 ipotecaria sugli immobili di sua proprietà n. 10076202400002610000 limitatamente alla cartella esattoriale n. 10020150016551161000 emessa a suo carico per omesso pagamento di sanzioni amministrative elevate dalla e dalla Controparte_2
nell'anno 2012. Controparte_3
Il Giudice di pace, qualificata l'azione a mente dell'art. 615 c.p.c., rigettava l'eccezione di incompetenza evocando la regola iuris di cui all'art. 27 c.p.c. e l'assenza di prova ad onere delle resistenti circa l'insussistenza di beni presso il circondario del giudice adito.
L'assunto del giudice di primo grado risulta effettivamente infondato e malriposto, non potendosi rinvenire nelle motivazioni addotte un valido collegamento alla circoscrizione dell'ufficio del giudice di pace adito.
In tema di opposizione a precetto, difatti, il criterio di collegamento principale per individuare la competenza territoriale è quello del foro presso cui verrà svolta l'esecuzione e presso cui il creditore ha eletto residenza o domicilio, mentre il criterio sussidiario, come precisato, è quello del foro in cui è stato notificato il precetto (art
480, co. 3 c.p.c.). Tale criterio sussidiario opera non solo allorquando sono omesse la dichiarazione o l'elezione da parte del creditore intimante, ma anche nel caso in cui la residenza e il domicilio sono stati individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori. In tal caso incombe sullo stesso creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c. e fronte della contestazione dallo stesso formulata, l'onere di dimostrare che nel comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato.
La regola iuris normativamente sancita non annovera affatto la facoltà di elezione di domicilio in capo al debitore, né la necessità di contestazione da parte del creditore,
- 5 - tenuto - secondo la tesi esposta nella pronuncia appellata - a provare l'inesistenza di beni nel comune in cui il primo ha eletto domicilio. Al contrario, sancisce che in caso di mancata elezione di domicilio in precetto da parte del creditore trovi applicazione il solo criterio sussidiario del foro del luogo in cui è avvenuta la notifica del precetto e lo stesso criterio trovi applicazione a fronte della contestazione in giudizio dell'elezione di domicilio operata dal creditore per l'assenza ivi di beni da assoggettare ad esecuzione, se l'intimante non dimostra il contrario.
Nell'odierna controversia, dalla copia della relata di notifica allegata alla produzione del primo grado dell'agente della riscossione, la cartella risulta essere stata notificata presso la residenza dell'opponente in OP (Sa), cosicché in assenza di prova di elezione di domicilio da parte del creditore, l'Ufficio del Giudice di Pace territorialmente competente per l'opposizione dell'atto notificato doveva essere quello del luogo di avvenuta notifica della cartella, ovvero proprio quello di OP (Sa).
Né – come è evidente – può assumere rilievo l'elezione di domicilio effettuata dalla parte processuale presso lo studio del legale nominato che ha patrocinato la controversia, effettuata per altro scopo e del tutto ininfluente al fine del radicamento della competenza territoriale.
In accoglimento della preliminare eccezione formulata dall' Parte_1
va, pertanto, riformata la sentenza appellata e dichiarata l'incompetenza
[...] territoriale del Giudice di pace di Capri in favore del Giudice di pace di OP innanzi al quale la controversia andrà riassunta nei termini di legge.
Sul punto deve darsi continuità al principio espresso in sede di legittimità secondo cui “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione
- non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (Cass. civ., ord. n. 13439/2020; Cass. civ., sent. n. 22958/2010).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'appellante ed a carico di , come in dispositivo, a mente del D.M. n. 55/14 e ss.mm. Controparte_1
- 6 - alla luce del valore della controversia (da € 1.101 a € 5.200) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei minimi tariffari tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate.
Nulla per le spese nei rapporti con gli Enti impositori contumaci, in relazione ai quali non sussistono i presupposti della soccombenza tecnica.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di , della Parte_1 Controparte_1 CP_2
e della , iscritta al n. 5477/2025 del R.G., così provvede:
[...] Controparte_3
1. dichiara la contumacia di , della e Controparte_1 Controparte_2 della;
Controparte_3
2. accoglie l'appello,
per l'effetto,
3. in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Capri in favore del Giudice di Pace di OP;
4. rimette le parti e la causa al competente Ufficio del Giudice di pace di OP, dinanzi alla quale la causa dovrà essere riassunta entro il termine di legge;
5. condanna al pagamento delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio, che liquida per compenso professionale in favore di
[...]
in € 457,00 per il primo grado, € 852,00 per il secondo Parte_1 grado, oltre spese generali;
€ 174,00 in favore dell'Erario per spese prenotate a debito nell'interesse dell'appellante; iva e cpa, se dovute, come per legge;
6. nulla per le spese nei rapporti con la e la Controparte_2 CP_3
, contumaci.
[...]
Così deciso in Napoli il 18 dicembre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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