Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2025, proposto dalla Società Giambrigne s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Gaggero e Federico Lertora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum :
del Comune di Bormida, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Piera Sommovigo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento dirigenziale Prot-2025-0103648 del 24 febbraio 2025, comunicato in pari data, avente ad oggetto « Istanza PE_0069_2024_00003.-Trasferimento autorizzazione esercizio attività di cava denominata “GIAMBRIGNE”, in Comune di Bormida (Savona). Comunicazione conclusione procedimento con esito “negativo ”», e di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quello impugnato in via principale, ivi espressamente comprendendo, in quanto occorra, la Nota dirigenziale Prot-2025-0026287 del 20 gennaio 2025, comunicata in pari data, avente ad oggetto « Istanza trasferimento titolarità autorizzazione esercizio attività estrattiva cava di calcare denominata “GIAMBRIGNE », in Comune di Bormida (Savona), dalla BAGNASCO RD S.r.l. in Liquidazione alla GIAMBRIGNE S.r.l.- Comunicazione preavviso di rigetto” e, se e in quanto esistente e in quanto occorra, la « comunicazione del Settore VIA inerente la perdita di efficacia del proprio pronunciamento decorsa in data 21 marzo 2015 », menzionata nel preavviso di rigetto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2026 il dott. IC ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 26 aprile 2025 e depositato in data 8 maggio 2025 la nominata in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La società Immobiliare Airone s.a.s. di OL AS e C. ha avanzato nel 2010 un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva e una richiesta di V.I.A. regionale. Entrambi i procedimenti avviati si sono conclusi positivamente; in particolare, con decreto n. 51 del 20 febbraio 2012, il Settore Valutazione Impatto Ambientale della Regione ha stabilito che la pronuncia di V.I.A. regionale avrebbe avuto validità di tre anni a far data dalla sua pubblicazione sul B.U.R.L., avvenuta in data 21 marzo 2012.
Con decreto n. 3793 del 18 ottobre 2012, il Servizio Attività Estrattive della Regione ha assentito il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva dalla Immobiliare Airone s.a.s. di OL AS e C. alla Ditta SC RD s.r.l. In tale provvedimento si dava atto che « ai sensi dell’art. 28, comma 3 della l.r. n° 12/2012, la validità dell’autorizzazione rilasciata con provvedimento n° 2737/2011, sia per quanto concerne l’attività di cava di cui alla l.r. n° 12/1979 e s.m., sia per il vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n° 4/1999, ha efficacia fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità di rinnovo degli eventuali altri titoli abilitativi; la validità dell’autorizzazione paesaggistica, di cui al D.Leg.vo n° 42/2004 e s.m., è fissata al 10 ottobre 2016; pertanto la Ditta esercente dovrà presentare – con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza – istanza di rinnovo dell’autorizzazione ai fini paesaggistici, dinanzi all’Amministrazione competente in materia paesistica ».
Con decreto n. 672 del 14 marzo 2014, il Settore Attività Estrattive della Regione ha approvato un nuovo piano di gestione dei rifiuti della cava Giambrigne, ma la SC RD s.r.l. non ha dato inizio all’attività estrattiva.
Con nota prot. PG/2018/304266 del 6 novembre 2018, il Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive della Regione ha constatato formalmente il mancato avvio dell’attività estrattiva.
Nel nuovo Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (di seguito “P.T.R.A.C.”) di cui alla deliberazione di Consiglio Regionale n. 7 del 26 maggio 2020, la cava Giambrigne è stata inserita tra le cave inattive e per essa la relativa scheda stabiliva, tra l’altro, che « la cava può essere coltivata in base al programma di coltivazione autorizzato, a condizione che sia valida l’autorizzazione paesaggistica e sia trasmessa adeguata denuncia di esercizio ».
Con nota prot. PG/2020/376133 del 13 novembre 2020, il Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo e Attività Estrattive della Regione ha comunicato alla SC RD s.r.l. l’avvio del procedimento di cui all’art. 16, co. 2 della legge reg. 5 aprile 2012, n. 12 per la modifica d’ufficio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva. Il procedimento in questione si è concluso il 17 dicembre 2020, con decreto del Dirigente del Settore Tutela del Paesaggio, Demanio Marittimo ed Attività Estrattive n. 7811, il quale, dopo avere dato atto di un contenzioso pendente presso il T.A.R. Liguria tra il Comune di Bormida e il titolare della cava, relativamente al procedimento di rinnovo del titolo paesaggistico scaduto, ha fissato il termine di un anno, dalla data di rilascio del nuovo titolo paesaggistico, per l’inizio dell’attività estrattiva.
Il menzionato giudizio dinanzi a questo Tribunale si è concluso favorevolmente per la SC RD s.r.l. Tuttavia, a carico di quest’ultima è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale presso il Tribunale di Savona. In data 11 aprile 2022 il geom. RE Savigliano, che nell’anzidetta procedura concorsuale coadiuvava il C.T.U. nominato per la stima del bene a scopo di realizzo, arch. Roberto Delucis, ha formulato al Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione alcuni quesiti inerenti alla cava Giambrigne. In data 19 aprile 2022, la Dirigente del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione ha riscontrato la richiesta rappresentando che « le volumetrie autorizzate sono le medesime di cui alla pronuncia VIA del 2011. I lavori di estrazione presso il polo non sono iniziati in quanto lo SUAP del Comune di Bormida non ha ancora rilasciato il titolo unico relativo al rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica (rilasciata dal competente Settore regionale con Espressione di Assenso PG/2019/292201 dell’11 ottobre 2019) ».
Nel frattempo, con determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi prot. n. 4619 del 21 dicembre 2022, il S.U.A.P. del Comune di Bormida ha rinnovato l’autorizzazione paesaggistica inerente al progetto di coltivazione della cava Giambrigne. In tale determinazione è stata richiamata una nota del Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile della Regione, prot. IN/2019/0016431 del 30 settembre 2019, con la quale l’anzidetto Settore della Regione « ha reso comunicazione circa la vigenza della pronuncia di V.I.A. di cui al Decreto del Direttore Generale n. 51 del 20/02/2012, precisando alcune condizioni rispetto al prosieguo dell’iter approvativo e alla successiva apertura del polo ». Successivamente, con decreto n. 486 del 26 gennaio 2024, comunicato alla SC RD s.r.l. e al Curatore della liquidazione giudiziale il 29 gennaio successivo, il Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione ha accertato il mancato inizio dell’attività estrattiva entro il 21 dicembre 2023 (un anno dal rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica) e per l’effetto ha pronunciato « la decadenza dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività estrattiva rilasciata con decreto dirigenziale n. 3793/2012, presso la cava di calcare denominata “GIAMBRIGNE”, in Comune di Bormida (Savona) », aggiornando « il Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.), approvato con D.C.R. n. 7/2020, tramite l’eliminazione dell’areale CA che contraddistingue il sito ove è consentita la coltivazione in superficie del giacimento denominato “GIAMBRIGNE”, in Comune di Bormida (Savona), per la perdita di efficacia del titolo autorizzativo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale delle Attività di Cava (P.T.R.A.C.) ».
In data 11 aprile 2024 il Curatore ha rivolto formalmente alla Dirigente del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione una richiesta specifica di “nulla osta” ad esperire, ciò nonostante, un procedimento di alienazione della cava Giambrigne, in forza di quanto previsto dall’art. 15, co. 6 della l. reg. n. 12 del 2012; il Curatore ha precisato « che sarà cura della procedura porre debitamente in evidenza ad eventuali operatori economici interessati le criticità amministrative esistenti e, in particolare, la necessità che l’eventuale aggiudicatario presenti entro il termine del 26.1.2025 la nuova domanda di autorizzazione ». Con nota prot-2024-0414717 del 22 aprile 2024, la Dirigente del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione ha confermato la possibilità di alienare la cava Giambrigne in forza di quanto previsto dall’art. 15, co. 6 della legge regionale n. 12 del 2012, precisando che « l’eventuale acquirente, una volta formalizzato il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva presso la cava in parola, potrà dare attuazione esclusivamente al piano di coltivazione già approvato con decreto dirigenziale n. 2737/2011, successivamente volturato alla Società SC RD S.r.l. con decreto dirigenziale n. 3793 del 19 ottobre 2012, senza apportare varianti di sorta, non autorizzabili in quanto l’areale di cava è stato stralciato dalla pianificazione di settore ».
L’ iter di vendita del sito estrattivo è stato avviato con avviso del 30 settembre 2024 e si è concluso con l’aggiudicazione, in data 8 novembre 2024, vistata dal Giudice Delegato il 24 novembre successivo, in favore della società CRIEMAR s.r.l. Quest’ultima, in data 16 dicembre 2024 ha ceduto il ramo di azienda alla società Giambrigne s.r.l.
La ricorrente, in data 23 dicembre 2024, entro il termine annuale dalla disposta decadenza (26 gennaio 2025), ha presentato l’istanza di trasferimento della titolarità in capo ad essa dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva già intestata alla Ditta SC RD s.r.l. In data 10 gennaio 2025, la Dirigente del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione ha comunicato l’avvio del procedimento. In data 20 gennaio 2025, con nota prot-2025-0026287, la stessa Dirigente del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione ha trasmesso un preavviso di rigetto dell’istanza, nel quale si legge: « dato atto che nell’ambito dell’istruttoria tecnica procedimentale di verifica della vigenza del titolo autorizzativo oggetto di trasferimento, presupposto necessario e indispensabile al trasferimento del titolo medesimo, è stata richiesta conferma della validità della Valutazione di Impatto Ambientale del programma di coltivazione oggetto del ridetto titolo autorizzativo, di cui al decreto del Direttore Generale n. 51 del 20 febbraio 2012. Vista la comunicazione del Settore VIA inerente la perdita di efficacia del proprio pronunciamento decorsa in data 21 marzo 2015. Atteso che, anche alla luce di recentissime pronunce del Tribunale Amministrativo Regionale ligure, la perdita di efficacia dell’atto di VIA comporta la perdita di efficacia dell’atto di autorizzazione dell’attività estrattiva di cui al citato decreto dirigenziale n. 3793/2012. Per le motivazioni sopra esposte, in ottemperanza all’art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m. e i., si comunicano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di trasferimento di cui in oggetto ». La Società ha presentato osservazioni, con le quali, dopo avere rappresentato il considerevole esborso economico sostenuto facendo affidamento sulle rassicurazioni contenute nella nota del Servizio Cave ed Attività Estrattive della Regione del 22 aprile 2024, ha contestato la correttezza della tesi secondo cui la scadenza della pronuncia di V.I.A. regionale sarebbe ostativa alla trasferibilità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, rendendosi disponibile a dare corso « ad un nuovo procedimento di V.I.A. […] non appena superata la pretesa, ma in realtà insussistente, ragione ostativa prospettata ».
In data 24 febbraio 2025 la Società Giambrigne s.r.l. ha ricevuto il definitivo rigetto dell’istanza di trasferimento della titolarità in capo ad essa dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva intestata alla SC RD s.r.l., nel quale si legge: « VERIFICATA, previa consultazione del competente Settore regionale, la cessata validità del pronunciamento di non assoggettabilità a VIA per decorrenza dei termini temporali di validità del decreto del Direttore Generale n. 51 del 20 febbraio 2012 e in assenza di nuovo pronunciamento di Valutazione Ambientale è stato comunicato […] il preavviso di rigetto […]; VISTA la nota […] contenente le osservazioni della Società richiedente, si valuta quanto segue. La norma speciale derogatoria dettata dall’art. 15, comma 6, della l.r. 12/2012 e s.m. 12 e i., opera nel termine temporale di un anno dalla pronuncia di decadenza e disciplina la procedura con cui è consentito proseguire l’attività estrattiva precedentemente autorizzata ad un differente esercente di cava, tramite il procedimento di trasferimento dell’atto autorizzativo come disciplinato dal comma 6, art. 8, della ridetta l.r. 12/2012. Tale previsione di legge è stata l’oggetto della citata nota regionale trasmessa su richiesta del Curatore Fallimentare della Società esercente della cava “GIAMBRIGNE”. L’istanza presentata di trasferimento del titolo autorizzativo non può essere accolta per l’intervenuta scadenza della pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale, notizia acquisita in fase istruttoria dell’istanza medesima. Per tale motivo, e in assenza di una nuova Valutazione di Impatto Ambientale, si conferma il rigetto dell’istanza ».
3. Impugnando tale provvedimento la ricorrente ha dedotto: la violazione degli artt. 3, 8, 10, 11, 15 e 28 della l. reg. n. 12 del 2012, dell’art. 17 della l. reg. n. 29 del 2017, della Parte II, Titolo I e Titolo II d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, degli artt. 42 e 97 Cost., dei principi di affidamento, tipicità e legalità, nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; la violazione degli artt. 1, 3 e 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, per contraddittorietà tra atti del procedimento e per manifesta illogicità.
Si è costituita in giudizio al Regione, instando per il rigetto del gravame.
È intervenuto ad opponendum il Comune di Bormida, eccependo, tra le altre cose, la mancanza di interesse al ricorso stante l’avvenuta espunzione dell’areale dal P.T.R.A.C.
Le parti hanno depositato ulteriori memorie in vista dell’udienza pubblica del 6 febbraio 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
DIRITTO
4. Preliminarmente, deve essere dichiarato ammissibile l’intervento del Comune, in quanto proposto da un ente esponenziale della comunità locale, che potrebbe beneficiare delle ricadute ambientali, paesaggistiche ed economiche dell’autorizzazione. Si tratta di interessi connessi a quello della parte resistente e che legittimano, pertanto, alla proposizione dell’intervento ad opponendum nel presente giudizio (Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2025, n. 9934).
5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5.1 Muovendo dalla disamina del primo motivo, è utile procedere a una breve ricostruzione della normativa di riferimento.
5.1.1. L’art. 15, co. 1 della l. reg. n. 12 del 2012 annovera, tra le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, quella del « mancato inizio dell’attività entro il termine massimo fissato » (lett. f). Il co. 6 prevede che, « decorso un anno dalla pronuncia di decadenza senza che sia stata presentata una nuova domanda di autorizzazione, la Regione autorizza il Comune ad incamerare la cauzione ai fini del suo utilizzo per il ripristino ambientale del sito, salvo che intenda attivare la procedura di cui all’articolo 23. Qualora la domanda presentata riguardi la prosecuzione del programma di coltivazione già autorizzato, si applica la procedura di cui all’articolo 8, comma 6 » .
Quest’ultimo dispone che « la titolarità dell’autorizzazione non può essere trasferita, pena la decadenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della Regione, che ai sensi dell’articolo 11, comma 5 bis viene rilasciata, su istanza del cedente o del cessionario e con il consenso della controparte, previa verifica della disponibilità giuridica delle aree interessate e delle capacità tecnico-economiche del subentrante e previo accertamento della conformità dello stato dei luoghi al programma autorizzato e del pagamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 14 » .
5.1.2. Osserva il Collegio che, anzitutto, il meccanismo di cui all’art. 15, co. 6, che consente di rimediare all’intervenuta decadenza entro un anno dalla pronuncia, si applica a tutte le fattispecie che vi danno causa, posto che nulla viene specificato. Pertanto, opera anche per l’eventualità in cui l’attività estrattiva non sia mai stata avviata; del resto, il co. 6 fa riferimento al programma di coltivazione « già autorizzato », lasciando intendere che non è ostativa al trasferimento la circostanza che la lavorazione non sia mai iniziata.
Secondariamente, l’autorizzazione al trasferimento è condizionata ai presupposti di cui all’art. 8, co. 6: disponibilità giuridica della cava, capacità tecnico-economica del subentrante, conformità dei luoghi e pagamento dei contributi.
5.1.3. Ebbene, la Regione ha negato l’autorizzazione adducendo l’avvenuta scadenza della V.I.A. e l’impossibilità per il ricorrente di richiederla a valle dell’autorizzazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 11, co. 3, che richiama l’art. 17 della l. reg. 28 dicembre 2017, n. 29.
È opinione del Collegio, tuttavia, che nel caso di specie, trattandosi di un subentro della ricorrente nella originaria autorizzazione, trovi applicazione l’art. 10, co. 1, secondo il quale « l’autorizzazione di cui all’articolo 8 è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di eventuali altri titoli autorizzativi ». D’altronde, se il « programma autorizzato » non cambia pur a fronte del mutamento del titolare, è al contenuto di tale programma che occorre guardare per stabilirne il completamento e dunque individuare il termine finale di efficacia dell’autorizzazione. L’art. 11, co. 3, al contrario, disciplina l’ipotesi di una autorizzazione che venga ex novo richiesta.
5.1.4. A tal proposito, è opportuno precisare che non può essere accordato rilievo, seguendo la prospettazione della Regione, alla circostanza che l’art. 15, co. 6 discorra di « nuova domanda di autorizzazione », in quanto il periodo successivo del medesimo comma precisa che, laddove si tratti di domanda relativa alla prosecuzione del programma già autorizzato, si applica la procedura di cui all’art. 8, co. 6, relativa al mutamento di titolarità. Detto in altri termini, l’art. 15, co. 6 disciplina due ipotesi: quella in cui viene presentata una nuova domanda di autorizzazione, che come tale deve essere trattata; quella in cui viene presentata una richiesta di prosecuzione dello stesso programma già autorizzato, che si risolve in una successione nella titolarità dell’autorizzazione già concessa.
Trattandosi dunque della medesima autorizzazione originariamente conseguita, seppur attraverso la fictio di continuità configurata dal combinato disposto degli artt. 15, co. 6 e 8, co. 6, per quanto concerne la V.I.A. trova applicazione l’art. 10, co. 1, con la conseguenza che la ricorrente sarà tenuta a conseguirla nuovamente per svolgere l’attività estrattiva, senza che ciò osti, di per sé, alla possibilità di subentrare nella precedente autorizzazione.
5.2. Per inciso, osserva il Collegio che nessun rilievo può assumere l’obiezione, formulata dal Comune, che la cava è stata ormai espunta dal piano regionale delle attività di cava. Infatti, si tratta di una circostanza che esula dal portato motivazionale del provvedimento impugnato.
5.3. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, che determina l’annullamento dell’atto, consegue l’assorbimento delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente con il secondo motivo.
6. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna la Regione Liguria e il Comune di Bormida al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole, per ciascuna parte, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP US, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
IC ST, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC ST | PP US |
IL SEGRETARIO