TAR Genova, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 310
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge e eccesso di potere

    Il Collegio ritiene che il meccanismo di cui all'art. 15, co. 6 della legge regionale n. 12 del 2012, che consente di rimediare all'intervenuta decadenza entro un anno dalla pronuncia, si applichi anche all'ipotesi in cui l'attività estrattiva non sia mai stata avviata. Inoltre, ritiene che nel caso di specie, trattandosi di un subentro nella originaria autorizzazione, trovi applicazione l'art. 10, co. 1, secondo cui l'autorizzazione è efficace fino al completamento del programma di coltivazione e recupero ambientale, ferma restando la necessità del rinnovo di altri titoli autorizzativi. Pertanto, la scadenza della VIA non è ostativa al trasferimento dell'autorizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 310
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 310
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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