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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5/2/2025, nella causa avente n. 1673/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nato a [...] il [...], (cod. Fiscale: Parte_1
), residente in [...], Semponiano C.F._1
(GR), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tamanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto, via Roma n. 36, giusta procura in atti. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 223/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 17/7/2024;
RICORRENTE
E
, (cod. fisc. ), con sede in Piazza Dante Controparte_1 P.IVA_1
Alighieri 1, , in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Lorenzo Calvani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13 ed in Portoferraio (LI), Calata Italia 26, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 9/7/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, accertato l'inadempimento del Controparte_3
[...
[...] [...]
rispetto al termine di 30 giorni indicato nell'accordo del 29.5.2019 rep.
[...]
2321/2019 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, condannare l'ente al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi, nella Parte_1 misura di euro 217.918,00 per perdita di prenotazione per l'anno 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla perdita patrimoniale fin al rilascio della autorizzazione paesaggistica, pari ad almeno la stessa cifra sopra indicata, ovvero in altro importo che risulterà di giustizia e ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- in qualità di titolare della Azienda Agricola Vignudelli impresa individuale,
p.iva , con sede in AR RI (LI) ha sottoscritto in data P.IVA_2
29/5/2019 con il un “accordo ai sensi dell'art. 11 legge Controparte_2 CP_1
n. 241 del 1990 per l'ottemperanza all'ordinanza n. 1/2017 del Controparte_2
e alla sentenza del Tar Toscana n. 748/2018”, in virtù del quale
[...] CP_1
l'Amministrazione comunale, in relazione alla possibilità di realizzare un agricampeggio su alcune limitate porzioni dei terreni di sua proprietà (oggetto della
Scia 100/2016), si impegnava “a definire il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 3 e ss del DPR 31/2017, trattandosi di intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riconducibile, complessivamente, alle categorie B17 e B26 dell'allegato B del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo assunto dal sig. di presentare Parte_1 la documentazione integrativa richiesta. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione si impegna, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 del dpr n. 31/2017, a concludere il procedimento con il rilascio del relativo provvedimento conclusivo nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione da parte del sig. della documentazione Parte_1 integrativa richiesta. L'Amministrazione prende atto che l'attività imprenditoriale di
è strettamente legata alle tempistiche di rilascio dell'autorizzazione Parte_2 paesaggistica sopra indicate. L'amministrazione rinuncia all'impugnazione della sentenza del Tar Toscana n. 748/2018 resa inter-partes”;
- l'attore ha ottemperato al suo obbligo, trasmettendo, il 03/6/2019, al Comune, come da ricevuta del protocollo, la documentazione richiesta, già inviata nel maggio
2017;
- il si è resa inadempiente all'impegno assunto, Controparte_2 avendo rilasciato l'autorizzazione paesaggistica solamente in data 26/8/2020, quindi, 2 anni dopo la sentenza e oltre un anno dopo il citato accordo,
2 compromettendo l'iniziativa del sig. che ha perso le prenotazioni della Parte_1 stagione 2019 e seguenti;
- il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica del 26/8/2020 è stato emesso con la precisazione che “l'intervento proposto non risulta compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti attualmente in vigore nel comune di ”; Controparte_2
- siffatta presa diposizione negativa da parte dell'ente ha posto il sig. Parte_1 ancora oggi nella condizione di non poter procedere con i lavori previsti nella summenzionata SCIA;
- il mancato adempimento de parte della PA del suddetto accordo ha fatto nascere un diritto soggettivo dell'attore privato al ristoro dei danni subiti;
- il sig. ha messo in mora il intimando il pagamento dei danni Parte_1 CP_2 patrimoniali derivanti dalla inerzia dell'ente chiedendo il risarcimento dei danni risultante dalla documentazione attestante le richieste di prenotazione estate 2019;
- risulta un danno economico per perdita delle prenotazioni 2019 pari ad euro
217.918,00, a cui andrà aggiunto il lucro cessante per le mancate prenotazioni future, per le quali si può calcolare un aumento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente, dovuto alla maggiore visibilità della struttura.
Alla luce di tali fatti, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituito in giudizio, il , il quale ha contestato Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come l'inadempimento degli obblighi assunti con l'accordo ex art. 11 l. 241/1990 del 29/5/2019 è imputabile solo al ricorrente, il quale non ha provveduto all'immediata demolizione dei manufatti abusivi presenti sull'area interessata, per i quali era stato anche condannato in sede penale, provvedendovi solo nel mese di luglio 2020, per tale motivo l'Ente ha poi rilasciato l'autorizzazione paesaggistica nel mese di agosto
2020, correttamente prevedendo le limitazioni e precisazioni in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e regolamenti urbanistici applicabili al caso specifico.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 5/2/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che l'accordo amministrativo, positivizzato dall'art. 11 della legge n. 241/1990, rappresenta uno di quegli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1173 cod. civ.
Deve conseguentemente riconoscersi l'attitudine dell'accordo a costituire (anche)
3 fonte di obbligazioni civilistiche, per l'ipotesi di inadempimento della parte pubblica o della parte privata ed ammettersi — in ossequio ai principi in materia di obbligazioni e contratti che innervano la disciplina positiva dell'accordo stesso — la praticabilità di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento a un creditore che derivi la sua posizione da un contratto di diritto privato per poter realizzare coattivamente il proprio interesse.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'inadempimento da parte del CP_2 convenuto agli obblighi scaturenti dall'accordo ex art. 11 legge 241/1990 stipulato tra le parti in data 29/5/2019.
Ed invero, l'Accordo, come si ricava dal tenore testuale dello stesso, è stato concluso tra le parti per dare seguito all'ottemperanza sia dell'ordinanza n. 1/2017 del che della sentenza n. 748/2018 del Tar Toscana. Controparte_2
Nello specifico, l'ordinanza n. 1, adottata dal Comune di il Controparte_2
16/1/2017, aveva ordinato al sig. la demolizione dei manufatti abusivi e Parte_1 permanenti realizzati e la rimessione in pristino dell'area interessata dai provvedimenti di DIA n. 128/2009, e di SCIA n. 100/2016.
Con riferimento a tale provvedimento, nell'accordo per cui è causa, il sig. si è obbligato a dare piena ottemperanza allo stesso, provvedendo, a Parte_1 propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi. Dal canto suo, il
[...]
ha preso atto, attraverso l'accordo, dell'imminente e integrale Controparte_2 ottemperanza del privato al ripristino dello stato dei luoghi.
La sentenza n. 748/2018 del Tar Toscana ha, invece, nell'accogliere la domanda formulata dal sig. annullato la determinazione del Responsabile dell'Area Parte_1
Tecnica del dell'11/09/2017, con la quale Controparte_2
l'amministrazione comunale aveva rigettato le pratiche SCIA n. 128/2009 e n.
100/2016.
Alla luce di tale pronuncia e dell'annullamento della delibera del 2017, nell'accordo del 29/5/2019, le parti hanno concordato che il sig. si Parte_1 impegnava a presentare al Comune la documentazione integrativa ivi richiamata e, dal canto suo, il Comune si impegnava a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di tale documentazione integrativa.
Il ricorrente lamenta il ritardo dell convenuto nel rilascio dell'autorizzazione CP_4 paesaggistica, in quanto avvenuto solo il 26/8/2020, laddove la documentazione integrativa richiesta nell'accordo era stata inviata all'amministrazione già in data
3/6/2019.
4 Dal canto suo, il eccepisce a sua volta un ritardo nell'adempimento degli CP_2 obblighi scaturenti dall'accordo imputabile solo alla controparte, per non aver ottemperato all'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, o meglio per avervi ottemperato solo il 15/7/2020.
Ciò posto, dall'esame della documentazione depositata in atti e dall'analisi delle allegazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che alcun ritardo possa essere imputato al convenuto, tenuto conto che in difetto di demolizione dei CP_2 manufatti abusivi, l'amministrazione mai avrebbe potuto rilasciare un titolo abilitativo, come l'autorizzazione paesaggistica in questione.
Sebbene nell'accordo non venga indicato il termine entro cui il privato avrebbe dovuto rimuovere gli abusi, l'adempimento di tale obbligo non può dirsi svincolato dagli ulteriori obblighi pure previsti dall'accordo, vista la stretta correlazione sussistente tra gli stessi. Neppure può darsi rilievo al fatto che, nell'accordo, il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia stato ancorato solo alla ricezione della documentazione integrativa richiesta, in quanto l'obbligo assunto dal privato alla demolizione degli abusi e al ripristino dello stato dei luoghi era un fatto necessariamente antecedente all'esecuzione degli altri obblighi e al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relative da parte del CP_2
Orbene, avendo il privato provveduto ad adempiere all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi solo in data 15/7/2020, circostanza non contestata dallo stesso ricorrente, e avendo il Comune rilasciato l'autorizzazione paesaggistica il
26/8/2020, circostanza pacifica, alcun ritardo può essere imputato all'Ente convenuto, tenuto conto che un ritardo di appena 12 giorni non può essere considerato un tempo sufficiente per ottenere un risarcimento del danno.
Neppure può rilevarsi un comportamento non corretto dell'Ente nell'aver precisato, nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento da realizzare non era conforme gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di . Controparte_2
Ed invero, il non ha fatto altro che applicare al caso di specie la CP_2 normativa nazionale e regionale in vigore al momento del rilascio al titolo abilitativo.
Tra l'altro, va precisato che nell'accordo per cui è causa, era stato espressamente previsto che all'Amministrazione comunale era riservato il potere di dettare le prescrizioni e/o limitazioni necessarie a rendere la SCIA n. 100/2016 pienamente compatibile con le prescrizioni urbanistiche vigenti. Il Comune, pertanto, ha regolarmente indicato, nel rilasciare l'autorizzazione in questione, che l'intervento da realizzare non era conforme ai regolamenti edilizi e urbanistici vigenti.
5 Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice risultata soccombente, anche se la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, atteso che lo Stato non può mai essere condannato a pagare gli onorari e le spese che l'assistito è tenuto a pagare alla controparte vittoriosa ma solo quelle legate alla sua assistenza legale (vedi Cassazione Civile 13/11/2020, n.
25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” E
Cass. sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria
(atteso che la stessa non ha avuto luogo) e con riduzione al minimo di tutte le altre voci, tenuto conto della natura della causa, del carattere semplificato del presente procedimento, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea,
• Condanna al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
3.562,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 06/03/2025
6 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5/2/2025, nella causa avente n. 1673/2024 R.G.; nel procedimento semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. pendente tra:
, nato a [...] il [...], (cod. Fiscale: Parte_1
), residente in [...], Semponiano C.F._1
(GR), rappresentato e difeso dall'avv. Paola Tamanti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Grosseto, via Roma n. 36, giusta procura in atti. Ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 223/2024 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno del 17/7/2024;
RICORRENTE
E
, (cod. fisc. ), con sede in Piazza Dante Controparte_1 P.IVA_1
Alighieri 1, , in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Lorenzo Calvani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13 ed in Portoferraio (LI), Calata Italia 26, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: azione di risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 9/7/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il Controparte_2 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso, accertato l'inadempimento del Controparte_3
[...
[...] [...]
rispetto al termine di 30 giorni indicato nell'accordo del 29.5.2019 rep.
[...]
2321/2019 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, condannare l'ente al risarcimento in favore di di tutti i danni patiti e patendi, nella Parte_1 misura di euro 217.918,00 per perdita di prenotazione per l'anno 2019, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre alla perdita patrimoniale fin al rilascio della autorizzazione paesaggistica, pari ad almeno la stessa cifra sopra indicata, ovvero in altro importo che risulterà di giustizia e ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Nello specifico, parte ricorrente ha rappresentato i seguenti fatti:
- in qualità di titolare della Azienda Agricola Vignudelli impresa individuale,
p.iva , con sede in AR RI (LI) ha sottoscritto in data P.IVA_2
29/5/2019 con il un “accordo ai sensi dell'art. 11 legge Controparte_2 CP_1
n. 241 del 1990 per l'ottemperanza all'ordinanza n. 1/2017 del Controparte_2
e alla sentenza del Tar Toscana n. 748/2018”, in virtù del quale
[...] CP_1
l'Amministrazione comunale, in relazione alla possibilità di realizzare un agricampeggio su alcune limitate porzioni dei terreni di sua proprietà (oggetto della
Scia 100/2016), si impegnava “a definire il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 3 e ss del DPR 31/2017, trattandosi di intervento soggetto ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riconducibile, complessivamente, alle categorie B17 e B26 dell'allegato B del medesimo decreto, fermo restando l'obbligo assunto dal sig. di presentare Parte_1 la documentazione integrativa richiesta. Considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, l'Amministrazione si impegna, in deroga a quanto disposto dall'art. 10 del dpr n. 31/2017, a concludere il procedimento con il rilascio del relativo provvedimento conclusivo nel termine di 30 giorni decorrenti dalla presentazione da parte del sig. della documentazione Parte_1 integrativa richiesta. L'Amministrazione prende atto che l'attività imprenditoriale di
è strettamente legata alle tempistiche di rilascio dell'autorizzazione Parte_2 paesaggistica sopra indicate. L'amministrazione rinuncia all'impugnazione della sentenza del Tar Toscana n. 748/2018 resa inter-partes”;
- l'attore ha ottemperato al suo obbligo, trasmettendo, il 03/6/2019, al Comune, come da ricevuta del protocollo, la documentazione richiesta, già inviata nel maggio
2017;
- il si è resa inadempiente all'impegno assunto, Controparte_2 avendo rilasciato l'autorizzazione paesaggistica solamente in data 26/8/2020, quindi, 2 anni dopo la sentenza e oltre un anno dopo il citato accordo,
2 compromettendo l'iniziativa del sig. che ha perso le prenotazioni della Parte_1 stagione 2019 e seguenti;
- il parere favorevole all'autorizzazione paesaggistica del 26/8/2020 è stato emesso con la precisazione che “l'intervento proposto non risulta compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti attualmente in vigore nel comune di ”; Controparte_2
- siffatta presa diposizione negativa da parte dell'ente ha posto il sig. Parte_1 ancora oggi nella condizione di non poter procedere con i lavori previsti nella summenzionata SCIA;
- il mancato adempimento de parte della PA del suddetto accordo ha fatto nascere un diritto soggettivo dell'attore privato al ristoro dei danni subiti;
- il sig. ha messo in mora il intimando il pagamento dei danni Parte_1 CP_2 patrimoniali derivanti dalla inerzia dell'ente chiedendo il risarcimento dei danni risultante dalla documentazione attestante le richieste di prenotazione estate 2019;
- risulta un danno economico per perdita delle prenotazioni 2019 pari ad euro
217.918,00, a cui andrà aggiunto il lucro cessante per le mancate prenotazioni future, per le quali si può calcolare un aumento di almeno il 10% rispetto all'anno precedente, dovuto alla maggiore visibilità della struttura.
Alla luce di tali fatti, il ricorrente ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come innanzi riportate.
Si è costituito in giudizio, il , il quale ha contestato Controparte_2 tutto quanto ex adverso dedotto, rappresentando come l'inadempimento degli obblighi assunti con l'accordo ex art. 11 l. 241/1990 del 29/5/2019 è imputabile solo al ricorrente, il quale non ha provveduto all'immediata demolizione dei manufatti abusivi presenti sull'area interessata, per i quali era stato anche condannato in sede penale, provvedendovi solo nel mese di luglio 2020, per tale motivo l'Ente ha poi rilasciato l'autorizzazione paesaggistica nel mese di agosto
2020, correttamente prevedendo le limitazioni e precisazioni in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi e regolamenti urbanistici applicabili al caso specifico.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 5/2/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione.
2. Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che la domanda attorea sia infondata e vada rigettata per le ragioni di seguito specificate.
In punto di diritto si osserva che l'accordo amministrativo, positivizzato dall'art. 11 della legge n. 241/1990, rappresenta uno di quegli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico ai sensi dell'art. 1173 cod. civ.
Deve conseguentemente riconoscersi l'attitudine dell'accordo a costituire (anche)
3 fonte di obbligazioni civilistiche, per l'ipotesi di inadempimento della parte pubblica o della parte privata ed ammettersi — in ossequio ai principi in materia di obbligazioni e contratti che innervano la disciplina positiva dell'accordo stesso — la praticabilità di tutti i rimedi offerti dall'ordinamento a un creditore che derivi la sua posizione da un contratto di diritto privato per poter realizzare coattivamente il proprio interesse.
Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'inadempimento da parte del CP_2 convenuto agli obblighi scaturenti dall'accordo ex art. 11 legge 241/1990 stipulato tra le parti in data 29/5/2019.
Ed invero, l'Accordo, come si ricava dal tenore testuale dello stesso, è stato concluso tra le parti per dare seguito all'ottemperanza sia dell'ordinanza n. 1/2017 del che della sentenza n. 748/2018 del Tar Toscana. Controparte_2
Nello specifico, l'ordinanza n. 1, adottata dal Comune di il Controparte_2
16/1/2017, aveva ordinato al sig. la demolizione dei manufatti abusivi e Parte_1 permanenti realizzati e la rimessione in pristino dell'area interessata dai provvedimenti di DIA n. 128/2009, e di SCIA n. 100/2016.
Con riferimento a tale provvedimento, nell'accordo per cui è causa, il sig. si è obbligato a dare piena ottemperanza allo stesso, provvedendo, a Parte_1 propria cura e spese, al ripristino dello stato dei luoghi. Dal canto suo, il
[...]
ha preso atto, attraverso l'accordo, dell'imminente e integrale Controparte_2 ottemperanza del privato al ripristino dello stato dei luoghi.
La sentenza n. 748/2018 del Tar Toscana ha, invece, nell'accogliere la domanda formulata dal sig. annullato la determinazione del Responsabile dell'Area Parte_1
Tecnica del dell'11/09/2017, con la quale Controparte_2
l'amministrazione comunale aveva rigettato le pratiche SCIA n. 128/2009 e n.
100/2016.
Alla luce di tale pronuncia e dell'annullamento della delibera del 2017, nell'accordo del 29/5/2019, le parti hanno concordato che il sig. si Parte_1 impegnava a presentare al Comune la documentazione integrativa ivi richiamata e, dal canto suo, il Comune si impegnava a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di tale documentazione integrativa.
Il ricorrente lamenta il ritardo dell convenuto nel rilascio dell'autorizzazione CP_4 paesaggistica, in quanto avvenuto solo il 26/8/2020, laddove la documentazione integrativa richiesta nell'accordo era stata inviata all'amministrazione già in data
3/6/2019.
4 Dal canto suo, il eccepisce a sua volta un ritardo nell'adempimento degli CP_2 obblighi scaturenti dall'accordo imputabile solo alla controparte, per non aver ottemperato all'ordine di demolizione dei manufatti abusivi, o meglio per avervi ottemperato solo il 15/7/2020.
Ciò posto, dall'esame della documentazione depositata in atti e dall'analisi delle allegazioni difensive svolte dalle parti, deve ritenersi che alcun ritardo possa essere imputato al convenuto, tenuto conto che in difetto di demolizione dei CP_2 manufatti abusivi, l'amministrazione mai avrebbe potuto rilasciare un titolo abilitativo, come l'autorizzazione paesaggistica in questione.
Sebbene nell'accordo non venga indicato il termine entro cui il privato avrebbe dovuto rimuovere gli abusi, l'adempimento di tale obbligo non può dirsi svincolato dagli ulteriori obblighi pure previsti dall'accordo, vista la stretta correlazione sussistente tra gli stessi. Neppure può darsi rilievo al fatto che, nell'accordo, il termine di 30 giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sia stato ancorato solo alla ricezione della documentazione integrativa richiesta, in quanto l'obbligo assunto dal privato alla demolizione degli abusi e al ripristino dello stato dei luoghi era un fatto necessariamente antecedente all'esecuzione degli altri obblighi e al rilascio dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni relative da parte del CP_2
Orbene, avendo il privato provveduto ad adempiere all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi solo in data 15/7/2020, circostanza non contestata dallo stesso ricorrente, e avendo il Comune rilasciato l'autorizzazione paesaggistica il
26/8/2020, circostanza pacifica, alcun ritardo può essere imputato all'Ente convenuto, tenuto conto che un ritardo di appena 12 giorni non può essere considerato un tempo sufficiente per ottenere un risarcimento del danno.
Neppure può rilevarsi un comportamento non corretto dell'Ente nell'aver precisato, nel rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento da realizzare non era conforme gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di . Controparte_2
Ed invero, il non ha fatto altro che applicare al caso di specie la CP_2 normativa nazionale e regionale in vigore al momento del rilascio al titolo abilitativo.
Tra l'altro, va precisato che nell'accordo per cui è causa, era stato espressamente previsto che all'Amministrazione comunale era riservato il potere di dettare le prescrizioni e/o limitazioni necessarie a rendere la SCIA n. 100/2016 pienamente compatibile con le prescrizioni urbanistiche vigenti. Il Comune, pertanto, ha regolarmente indicato, nel rilasciare l'autorizzazione in questione, che l'intervento da realizzare non era conforme ai regolamenti edilizi e urbanistici vigenti.
5 Alla luce di tutte le ragioni innanzi espresse, la domanda attorea deve essere rigettata in quanto infondata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte attrice risultata soccombente, anche se la stessa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, atteso che lo Stato non può mai essere condannato a pagare gli onorari e le spese che l'assistito è tenuto a pagare alla controparte vittoriosa ma solo quelle legate alla sua assistenza legale (vedi Cassazione Civile 13/11/2020, n.
25653: “l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa.” E
Cass. sez. VI-3 Civile, sentenza n. 10053/12: “l'ammissione al gratuito patrocinio nel processo civile, la cui istituzione è prevista dall'art. 74 comma 2 d.P.R. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta che siano a carico dello Stato le spese che
l'assistito dal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché "gli onorari e le spese" di cui all'art.131 d.P.R. cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio, che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte - in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese - si impegna ad anticipare”).
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria
(atteso che la stessa non ha avuto luogo) e con riduzione al minimo di tutte le altre voci, tenuto conto della natura della causa, del carattere semplificato del presente procedimento, delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda attorea,
• Condanna al rimborso in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
[...]
3.562,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 06/03/2025
6 Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
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