Sentenza 18 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 18/03/2022, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/03/2022
N. 00428/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2019, proposto da
Oscar Lojodice, rappresentato e difeso dall'avvocato Oscar Lojodice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sul decreto n.1150/2010 della Corte di Appello di Lecce, depositato il 7 febbraio 2012 e notificato il 15 aprile 2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che nella camera di consiglio del 9.3.2022 il Collegio ha rilevato che non risulta depositata la prova del passaggio in giudicato del titolo azionato ed ha annotato a verbale la predetta circostanza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., senza tuttavia poterne dare comunicazione al ricorrente, stante la mancata comparizione del difensore;
Considerato che la giurisprudenza pronunciatasi in ordine alle finalità e ai limiti dell’obbligo di dare avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a. ha ritenuto che “ L'avviso ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario se i procuratori delle parti non sono presenti in udienza, atteso che la ratio della disposizione è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore rinuncia ” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, 25/10/2021 n. 3170; nello stesso senso T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 03/01/2020 n. 25);
Ritenuto che:
- il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, « non essendo stato prodotto, in difformità da quanto previsto dall’art. 114, comma 2, c.p.a., l’attestato di cancelleria di data anteriore alla notificazione del ricorso attestante il passaggio in giudicato del decreto » in oggetto (cfr. TAR Puglia Lecce, Sez. I, 31.01.2022 n. 174; in senso conforme T.A.R. Basilicata, I, 20.04.2021 n. 329; v. inoltre, tra le ultime, T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 5.10.2021, n. 10159; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 19.04.2021 n. 2471);
- le spese di giudizio possono essere compensate, per la natura e le motivazioni della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO