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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 31/03/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 285/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna RR Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 285/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Francesca Massi, presso il cui studio in
Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, è elettivamente domiciliata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta Parbuono, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di
Voltaia nel Corso n. 56, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 26.3.2025, per l'Avv. Francesca Massi e per Parte_1 CP_1
l'Avv. Roberta Parbuono così concludono: “pronunciare sentenza di scioglimento del
[...]
matrimonio civile celebrato in data 26/01/2013 a Yumbo (COLOMBIA) tra i NOi Pt_1 2 / 4
e , trascritto all'anagrafe del Comune di Chiusi (SI) al n.ro Parte_1 Controparte_1
5 P.2 S.C. anno 2013, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Chiusi (SI), alle medesime condizioni di cui alla separazione personale, e più precisamente:
Art 1) L'abitazione coniugale posta in Comune di Chiusi, via Lenin n. 16, continuerà ad essere occupata esclusivamente dal NO , con tutti gli arredi ivi esistenti. Controparte_1
Art. 2) I coniugi resteranno titolari esclusivi dei conti correnti e dei depositi tutti di cui sono rispettivamente titolari.
Art. 3) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il NO verserà Controparte_1
alla NOa , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro Parte_1
100,00 mensili (euro cento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario da effettuarsi con accredito sul c/c della IG.ra , aperto presso Banca Pt_1
Mediolanum, ed avente le seguenti coordinate bancarie: [...].
Fermo quanto sopra, la NOa dà comunque atto di aver già ricevuto dal NO Pt_1
il pagamento dell'importo complessivo di € 30.000,00 già concordato in sede di CP_1
separazione personale dei coniugi a titolo di assegno divorzile a tacitazione di ogni e qualunque ulteriore pretesa economica pregressa, attuale e futura.
Art 4) I coniugi danno atto di aver concordato la divisione ed il prelievo di effetti personali, oggetti, regali ecc. e di non aver quindi più nulla a pretendere e dover quindi procedere in seguito a tale incombente.
Art 5) Ciascuna parte provvederà a retribuire il proprio procuratore e difensore per l'attività espletata nell'istauranda procedura, precisando che la NOa ha già ottenuto Parte_1
provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. (all. F)
Art. 6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 26.1.2013 in Colombia, con atto
[...]
trascritto al Comune di Chiusi (SI) al n. 5, P.2, S.C., anno 2013, stabilendo la propria residenza in
Chiusi (SI); che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la 3 / 4
separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 51/2024 del 26/06/2024 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio Parte_1 CP_1
congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (una delle parti è cittadina colombiana ed il matrimonio è stato celebrato in Colombia), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.
CE 2201/2003 citato, posto che entrambi i coniugi hanno vissuto insieme in Chiusi (SI), ove risultano tuttora residenti. Del resto, anche il procedimento di separazione consensuale si era svolto dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.
Quanto invece alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana, così come alla separazione consensuale 4 / 4
Ciò detto e passando al merito della controversia, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 51/2024 del 26.6.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, non contrastanti con alcun principio di ordine pubblico familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 26.1.2013 in Colombia, con atto trascritto al Comune di Chiusi (SI) al n. 5, P.2, S.C., anno
2013, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conIGlio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna RR Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 285/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, per mandato allegato al ricorso, dall'Avv. Francesca Massi, presso il cui studio in
Chianciano Terme (SI), via Sabatini n. 59, è elettivamente domiciliata
e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato Controparte_1 C.F._2 allegato al ricorso, dall'Avv. Roberta Parbuono, presso il cui studio in Montepulciano (SI), Via di
Voltaia nel Corso n. 56, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter del 26.3.2025, per l'Avv. Francesca Massi e per Parte_1 CP_1
l'Avv. Roberta Parbuono così concludono: “pronunciare sentenza di scioglimento del
[...]
matrimonio civile celebrato in data 26/01/2013 a Yumbo (COLOMBIA) tra i NOi Pt_1 2 / 4
e , trascritto all'anagrafe del Comune di Chiusi (SI) al n.ro Parte_1 Controparte_1
5 P.2 S.C. anno 2013, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile del Comune di Chiusi (SI), alle medesime condizioni di cui alla separazione personale, e più precisamente:
Art 1) L'abitazione coniugale posta in Comune di Chiusi, via Lenin n. 16, continuerà ad essere occupata esclusivamente dal NO , con tutti gli arredi ivi esistenti. Controparte_1
Art. 2) I coniugi resteranno titolari esclusivi dei conti correnti e dei depositi tutti di cui sono rispettivamente titolari.
Art. 3) A titolo di contributo per il mantenimento della moglie, il NO verserà Controparte_1
alla NOa , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di Euro Parte_1
100,00 mensili (euro cento/00), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con bonifico bancario da effettuarsi con accredito sul c/c della IG.ra , aperto presso Banca Pt_1
Mediolanum, ed avente le seguenti coordinate bancarie: [...].
Fermo quanto sopra, la NOa dà comunque atto di aver già ricevuto dal NO Pt_1
il pagamento dell'importo complessivo di € 30.000,00 già concordato in sede di CP_1
separazione personale dei coniugi a titolo di assegno divorzile a tacitazione di ogni e qualunque ulteriore pretesa economica pregressa, attuale e futura.
Art 4) I coniugi danno atto di aver concordato la divisione ed il prelievo di effetti personali, oggetti, regali ecc. e di non aver quindi più nulla a pretendere e dover quindi procedere in seguito a tale incombente.
Art 5) Ciascuna parte provvederà a retribuire il proprio procuratore e difensore per l'attività espletata nell'istauranda procedura, precisando che la NOa ha già ottenuto Parte_1
provvedimento di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato. (all. F)
Art. 6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.1.2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 26.1.2013 in Colombia, con atto
[...]
trascritto al Comune di Chiusi (SI) al n. 5, P.2, S.C., anno 2013, stabilendo la propria residenza in
Chiusi (SI); che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la 3 / 4
separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 51/2024 del 26/06/2024 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 26.03.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio Parte_1 CP_1
congiunto - Scioglimento del matrimonio.
Preliminarmente, trattandosi di una fattispecie con elementi di estraneità (una delle parti è cittadina colombiana ed il matrimonio è stato celebrato in Colombia), occorre verificare la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano (e della competenza del tribunale adito) e la legge applicabile.
Ebbene, quanto alla giurisdizione, nella presente controversia trova applicazione l'art. 3
Regolamento CE 27 novembre 2003 n. 2201, il quale, secondo quanto evidenziato dalla Corte giustizia UE, sez. III, 29 novembre 2007, n. 68, si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri.
In questo senso, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto Giudice nel cui territorio si trova “la residenza abituale dei coniugi”, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) Reg.
CE 2201/2003 citato, posto che entrambi i coniugi hanno vissuto insieme in Chiusi (SI), ove risultano tuttora residenti. Del resto, anche il procedimento di separazione consensuale si era svolto dinanzi all'autorità giudiziaria italiana.
Quanto invece alla legge applicabile, trova applicazione l'art. 8 lett. a) Regolamento CE 20 dicembre 2010 n. 1259 (cd. regolamento Roma III); tale norma prevede che “In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale…”.
In questo senso, per le stesse ragioni indicate supra, risulta applicabile la legge italiana, così come alla separazione consensuale 4 / 4
Ciò detto e passando al merito della controversia, dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 51/2024 del 26.6.2024 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, non contrastanti con alcun principio di ordine pubblico familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 Controparte_1 C.F._2
data 26.1.2013 in Colombia, con atto trascritto al Comune di Chiusi (SI) al n. 5, P.2, S.C., anno
2013, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di conIGlio del 26 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna RR