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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/12/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3339/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI LI OT Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EN ER del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 7 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle rispettive domande formulate negli atti introduttivi, ovvero, in subordine, alle vicendevoli proposte conciliative.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 esponeva di avere celebrato matrimonio Parte_1 religioso con il 4 aprile 1994 e che dalla loro unione sono nati (il 18 maggio 2000 Controparte_1
e il 5 novembre 2007) i figli e , il primo dei quali indipendente sotto il profilo Per_1 Per_2 economico.
Allegando che questo Tribunale, con decreto emesso il 19 settembre 2020, ne aveva omologato la separazione consensuale dalla moglie, valorizzando che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale e deducendo che la figlia era solita trascorrere presso la madre tempi inferiori rispetto a quelli convenuti, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle stesse condizioni della separazione, eccezion fatta per la riduzione (da Euro 400,00 ad Euro 300,00 al mese) del contributo dovuto a controparte a titolo di mantenimento ordinario di . Per_2
Intervenuto il Pubblico Ministero e restituite le parti nei termini per la costituzione in giudizio della convenuta e per le seguenti memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., – che aveva Controparte_1 proposto querela di falso con riguardo alla relata di notifica degli atti introduttivi (ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) – si costituiva depositando comparsa il 4 settembre 2025 (sostanzialmente replicativa del precedente atto depositato il 26 maggio 2025).
In primo luogo, chiedeva a propria volta pronunciarsi sentenza di divorzio.
In secondo luogo, contestava che avesse tempi di permanenza con l'uno e con l'altro Per_2 genitore in misura diversa da quella concordata in sede di separazione, sicché chiedeva il rigetto della domanda avversaria intesa alla riduzione della contribuzione paterna destinata al mantenimento della minore.
Sotto altro profilo, evidenziava la disparità reddituale tra le parti e l'obbligo di restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di sua dimora successivamente alla separazione, tanto da invocare l'altrui obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento (divorzile) quantificato nella somma di Euro 100,00 al mese.
Richiamando le condizioni della separazione omologata, infine, chiedeva accordarsi in proprio favore il diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente insisteva nelle difese e nelle domande già formulate, chiedendo ulteriormente dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento del primogenito e rigettarsi la domanda avversaria intesa alla percezione dell'assegno di Per_1 divorzio.
La resistente depositava la seconda memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., valorizzando, a sostegno della domanda d'assegno di divorzio, di essersi da sempre occupata della cura dei figli e dei bisogni della famiglia rinunciando a partecipare a concorsi o a migliorare la propria posizione lavorativa, così consentendo al marito, al contrario, di maturare avanzamenti di carriera.
Depositata anche la terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 7 ottobre 2025 parte convenuta dichiarava di non volersi avvalere del documento oggetto di querela di falso sicché la querela non era autorizzata.
Le parti, sentite personalmente, formulavano vanamente reciproche proposte conciliative.
I difensori precisavano quindi le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale proposta dalle parti è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AT (PR) il 4 Parte_1 Controparte_1 aprile 1994 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1994).
Ricorrono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 19 settembre 2020 e sono trascorsi evidentemente più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
Anche tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione, può dirsi comprovato, per converso, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Procedendo alla disamina delle ulteriori domande, va anzitutto rilevato che la figlia secondogenita
, nata il [...], ha nel frattempo raggiunto la maggiore età, così da rendersi Per_2 eccentrica qualsivoglia determinazione in questa sede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ossia alla scelta del regime di affidamento, alla collocazione e alle frequentazioni genitoriali della stessa interessata.
Con riguardo alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, è incontroversa la circostanza afferente alla raggiunta indipendenza economica del primogenito . Per_1
Ne consegue la revoca dell'obbligo, per l'una e per l'altra parte, di corrispondere reciprocamente somme di denaro destinate al mantenimento del figlio.
Si precisa sul punto che non può dichiararsi generalmente cessato l'obbligo a carico del padre ricorrente (e nemmeno della madre resistente) di mantenimento del figlio, a motivo della mancata citazione in giudizio dello stesso interessato.
In relazione alla figlia , invece, è pacifica la sua condizione di studente priva di indipendenza Per_2 economica.
Tanto premesso, va quindi osservato che, secondo le concordate condizioni della separazione omologata, risulta obbligato al versamento mensile, “quale contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia” (nel preambolo dell'atto congiunto il contributo sembrava testualmente destinato anche al mantenimento del coniuge, ma ciò risulta indubbiamente superato dalle successive conclusioni e anche dalle coincidenti difese articolate dalle parti nell'odierno procedimento), dell'importo di Euro 400,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sul presupposto, tra gli altri, di una prevalente domiciliazione della figlia presso la madre e del fatto che ella “…trascorrerà dopo la scuola i pomeriggi, durante la settimana, o coi nonni paterni o col padre…e alla sera raggiungerà la casa della madre ove pernotterà…per quanto riguarda le vacanze estive…trascorrerà due periodi di 15 giorni ciascuno col padre…”.
Parte ricorrente chiede ora una riduzione di tale contributo sulla base delle circostanze per cui, durante il periodo scolastico, passa quasi tutta la giornata, dall'uscita da scuola fino all'ora Per_2 di cena, dal padre o dai nonni paterni e, durante la sospensione delle lezioni scolastiche, resta quotidianamente con il padre pranzando presso la sua abitazione.
Entrambe le circostanze non sono oggetto di contestazione.
La prima, tuttavia, è perfettamente coincidente con le previsioni concordate oggetto della separazione consensuale, mentre la seconda può essere ragionevolmente “compensata” dall'ulteriore fatto incontroverso per cui, durante le vacanze estive, riesce a tenere con Parte_1 sé la figlia per quindici giorni anziché per trenta.
In difetto di diverse circostanze sopravvenute, dunque, va confermata la misura della contribuzione economica destinata al mantenimento ordinario della figlia già posta a carico dell'odierno Per_2 ricorrente all'esito del procedimento di separazione, salva la rivalutazione nel frattempo maturata.
In ogni caso, non si ravvisano ragioni per eventualmente ridurre tale contributo paterno, e nemmeno per privare dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli (in Controparte_1 sostanziale conformità con gli accordi separativi, secondo i quali l'attuale convenuta avrebbe dovuto conseguire gli allora vigenti assegni familiari), tenuto conto della crescita della figlia nei cinque anni trascorsi nelle more.
E', infine, infondata la domanda formulata da parte convenuta intesa alla percezione di un assegno divorzile.
In primo luogo, e in via assorbente, può essere richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020) secondo cui, in ragione delle diverse funzioni dei due istituti, una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale non sarebbe conforme alla natura giuridica dell'obbligo.
Ed allora, rimarcato che i coniugi non avevano convenuto alcun obbligo di corresponsione di somme, in favore di , a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ne consegue Controparte_1 inevitabilmente l'abnormità di una ipotetica genesi attuale di obblighi monetari a titolo divorzile.
Ciò, tanto più, in mancanza di sopravvenienze significative verificatesi nel frattempo rispetto alle rispettive risorse economiche delle parti.
Entrambi i coniugi, invero, hanno conservato analoga occupazione retribuita e lo stesso obbligo, contratto da , di restituire ratealmente il mutuo ricevuto per l'acquisto (del giorno Controparte_1
1 ottobre 2020) della sua nuova casa di abitazione era circostanza evidentemente prevista al momento della separazione omologata in un tempo appena anteriore (il 19 settembre precedente), allorquando i coniugi avevano pattuito che l'interessata avrebbe trasferito la sua residenza dalla casa coniugale, portandola in altra abitazione.
In secondo luogo, il diritto della convenuta di beneficiare di un assegno divorzile non può fondarsi nemmeno sulla ratio propria di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, rispetto alla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia, come noto, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Con riferimento al caso di specie, quindi, non v'è davvero alcuna funzione assistenziale suscettibile di essere conferita al diritto in esame.
Dalla certificazione unica prodotta in relazione all'anno d'imposta 2024 si evince che CP_1
ha beneficiato di retribuzioni lavorative annue nette pari ad Euro 18.714,58 (Euro 1.559,54
[...] al mese per dodici mensilità), tra l'altro ampiamente in grado di consentirle la restituzione del suddetto mutuo (per rate mensili pari ad Euro 365,28). Ella, del resto, è titolare di una casa di proprietà ed è incontroverso che ha percepito un importo monetario pari a circa 108.000 Euro dalla divisione delle provviste esistenti sul conto corrente cointestato con il marito.
Per altro verso, nemmeno può apprezzarsi nella fattispecie il fondamento di una funzione perequativa o compensativa dell'assegno divorzile.
Dalle succinte e generiche allegazioni (così come dagli analoghi capitoli di prova orale non ammessi) formulate nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c, infatti, non è dato cogliere con sufficiente precisione quale possa essere stato il contributo fornito dalla resistente nella realizzazione della vita familiare, né quali specifiche aspettative professionali ella abbia eventualmente sacrificato con un corrispondente beneficio per le condizioni dell'altro coniuge.
Insomma, difetta un'adeguata rappresentazione delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio che, per la loro onerosità, possano avere svolto efficacia causale rispetto all'evocata sperequazione tra le attuali risorse economiche delle parti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, la domanda in oggetto merita pertanto reiezione.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AT (PR) il 4 aprile 1994 (atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1994);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) revoca l'obbligo, per l'una e per l'altra parte, di corrispondere reciprocamente somme di denaro destinate al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
3) conferma la misura della contribuzione economica destinata al mantenimento ordinario di già posta a carico dell'odierno ricorrente all'esito del procedimento di separazione, salva la Per_2 rivalutazione nel frattempo maturata;
4) dispone che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito nella sua integralità da;
Controparte_1
5) respinge la domanda di parte resistente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
SI LI OT
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SI LI OT Presidente est. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EN ER del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Laura Fragni del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
All'udienza celebrata il 7 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi alle rispettive domande formulate negli atti introduttivi, ovvero, in subordine, alle vicendevoli proposte conciliative.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 esponeva di avere celebrato matrimonio Parte_1 religioso con il 4 aprile 1994 e che dalla loro unione sono nati (il 18 maggio 2000 Controparte_1
e il 5 novembre 2007) i figli e , il primo dei quali indipendente sotto il profilo Per_1 Per_2 economico.
Allegando che questo Tribunale, con decreto emesso il 19 settembre 2020, ne aveva omologato la separazione consensuale dalla moglie, valorizzando che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale e deducendo che la figlia era solita trascorrere presso la madre tempi inferiori rispetto a quelli convenuti, conveniva in giudizio chiedendo dichiararsi la Controparte_1 cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio alle stesse condizioni della separazione, eccezion fatta per la riduzione (da Euro 400,00 ad Euro 300,00 al mese) del contributo dovuto a controparte a titolo di mantenimento ordinario di . Per_2
Intervenuto il Pubblico Ministero e restituite le parti nei termini per la costituzione in giudizio della convenuta e per le seguenti memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., – che aveva Controparte_1 proposto querela di falso con riguardo alla relata di notifica degli atti introduttivi (ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) – si costituiva depositando comparsa il 4 settembre 2025 (sostanzialmente replicativa del precedente atto depositato il 26 maggio 2025).
In primo luogo, chiedeva a propria volta pronunciarsi sentenza di divorzio.
In secondo luogo, contestava che avesse tempi di permanenza con l'uno e con l'altro Per_2 genitore in misura diversa da quella concordata in sede di separazione, sicché chiedeva il rigetto della domanda avversaria intesa alla riduzione della contribuzione paterna destinata al mantenimento della minore.
Sotto altro profilo, evidenziava la disparità reddituale tra le parti e l'obbligo di restituzione rateale del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di sua dimora successivamente alla separazione, tanto da invocare l'altrui obbligo alla corresponsione di un assegno di mantenimento (divorzile) quantificato nella somma di Euro 100,00 al mese.
Richiamando le condizioni della separazione omologata, infine, chiedeva accordarsi in proprio favore il diritto di beneficiare dell'assegno unico universale per i figli.
Con la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. parte ricorrente insisteva nelle difese e nelle domande già formulate, chiedendo ulteriormente dichiararsi cessato l'obbligo di mantenimento del primogenito e rigettarsi la domanda avversaria intesa alla percezione dell'assegno di Per_1 divorzio.
La resistente depositava la seconda memoria di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., valorizzando, a sostegno della domanda d'assegno di divorzio, di essersi da sempre occupata della cura dei figli e dei bisogni della famiglia rinunciando a partecipare a concorsi o a migliorare la propria posizione lavorativa, così consentendo al marito, al contrario, di maturare avanzamenti di carriera.
Depositata anche la terza memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 7 ottobre 2025 parte convenuta dichiarava di non volersi avvalere del documento oggetto di querela di falso sicché la querela non era autorizzata.
Le parti, sentite personalmente, formulavano vanamente reciproche proposte conciliative.
I difensori precisavano quindi le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
La domanda principale proposta dalle parti è fondata e merita di essere accolta.
Deve essere senz'altro dichiarata la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AT (PR) il 4 Parte_1 Controparte_1 aprile 1994 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1994).
Ricorrono infatti tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati consensualmente come da decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 19 settembre 2020 e sono trascorsi evidentemente più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza innanzi al Presidente del Tribunale senza che essi si siano riappacificati né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
Anche tenuto conto del ragguardevole tempo decorso dalla separazione, può dirsi comprovato, per converso, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Procedendo alla disamina delle ulteriori domande, va anzitutto rilevato che la figlia secondogenita
, nata il [...], ha nel frattempo raggiunto la maggiore età, così da rendersi Per_2 eccentrica qualsivoglia determinazione in questa sede in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, ossia alla scelta del regime di affidamento, alla collocazione e alle frequentazioni genitoriali della stessa interessata.
Con riguardo alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, è incontroversa la circostanza afferente alla raggiunta indipendenza economica del primogenito . Per_1
Ne consegue la revoca dell'obbligo, per l'una e per l'altra parte, di corrispondere reciprocamente somme di denaro destinate al mantenimento del figlio.
Si precisa sul punto che non può dichiararsi generalmente cessato l'obbligo a carico del padre ricorrente (e nemmeno della madre resistente) di mantenimento del figlio, a motivo della mancata citazione in giudizio dello stesso interessato.
In relazione alla figlia , invece, è pacifica la sua condizione di studente priva di indipendenza Per_2 economica.
Tanto premesso, va quindi osservato che, secondo le concordate condizioni della separazione omologata, risulta obbligato al versamento mensile, “quale contributo per il Parte_1 mantenimento della figlia” (nel preambolo dell'atto congiunto il contributo sembrava testualmente destinato anche al mantenimento del coniuge, ma ciò risulta indubbiamente superato dalle successive conclusioni e anche dalle coincidenti difese articolate dalle parti nell'odierno procedimento), dell'importo di Euro 400,00, soggetto a rivalutazione secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sul presupposto, tra gli altri, di una prevalente domiciliazione della figlia presso la madre e del fatto che ella “…trascorrerà dopo la scuola i pomeriggi, durante la settimana, o coi nonni paterni o col padre…e alla sera raggiungerà la casa della madre ove pernotterà…per quanto riguarda le vacanze estive…trascorrerà due periodi di 15 giorni ciascuno col padre…”.
Parte ricorrente chiede ora una riduzione di tale contributo sulla base delle circostanze per cui, durante il periodo scolastico, passa quasi tutta la giornata, dall'uscita da scuola fino all'ora Per_2 di cena, dal padre o dai nonni paterni e, durante la sospensione delle lezioni scolastiche, resta quotidianamente con il padre pranzando presso la sua abitazione.
Entrambe le circostanze non sono oggetto di contestazione.
La prima, tuttavia, è perfettamente coincidente con le previsioni concordate oggetto della separazione consensuale, mentre la seconda può essere ragionevolmente “compensata” dall'ulteriore fatto incontroverso per cui, durante le vacanze estive, riesce a tenere con Parte_1 sé la figlia per quindici giorni anziché per trenta.
In difetto di diverse circostanze sopravvenute, dunque, va confermata la misura della contribuzione economica destinata al mantenimento ordinario della figlia già posta a carico dell'odierno Per_2 ricorrente all'esito del procedimento di separazione, salva la rivalutazione nel frattempo maturata.
In ogni caso, non si ravvisano ragioni per eventualmente ridurre tale contributo paterno, e nemmeno per privare dell'integralità dell'assegno unico universale per i figli (in Controparte_1 sostanziale conformità con gli accordi separativi, secondo i quali l'attuale convenuta avrebbe dovuto conseguire gli allora vigenti assegni familiari), tenuto conto della crescita della figlia nei cinque anni trascorsi nelle more.
E', infine, infondata la domanda formulata da parte convenuta intesa alla percezione di un assegno divorzile.
In primo luogo, e in via assorbente, può essere richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr. da ultima, sul punto, Cass., sez. 1, ord. n. 5605 del 28 febbraio 2020) secondo cui, in ragione delle diverse funzioni dei due istituti, una eventuale determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale non sarebbe conforme alla natura giuridica dell'obbligo.
Ed allora, rimarcato che i coniugi non avevano convenuto alcun obbligo di corresponsione di somme, in favore di , a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., ne consegue Controparte_1 inevitabilmente l'abnormità di una ipotetica genesi attuale di obblighi monetari a titolo divorzile.
Ciò, tanto più, in mancanza di sopravvenienze significative verificatesi nel frattempo rispetto alle rispettive risorse economiche delle parti.
Entrambi i coniugi, invero, hanno conservato analoga occupazione retribuita e lo stesso obbligo, contratto da , di restituire ratealmente il mutuo ricevuto per l'acquisto (del giorno Controparte_1
1 ottobre 2020) della sua nuova casa di abitazione era circostanza evidentemente prevista al momento della separazione omologata in un tempo appena anteriore (il 19 settembre precedente), allorquando i coniugi avevano pattuito che l'interessata avrebbe trasferito la sua residenza dalla casa coniugale, portandola in altra abitazione.
In secondo luogo, il diritto della convenuta di beneficiare di un assegno divorzile non può fondarsi nemmeno sulla ratio propria di cui all'art. 5 comma 6 L. n. 898/70, rispetto alla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi dai criteri interpretativi e dai canoni applicativi delineati con la nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 del giorno 11 luglio 2018.
Con tale pronuncia, come noto, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui “ai sensi dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la Legge n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi
o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto".
Con riferimento al caso di specie, quindi, non v'è davvero alcuna funzione assistenziale suscettibile di essere conferita al diritto in esame.
Dalla certificazione unica prodotta in relazione all'anno d'imposta 2024 si evince che CP_1
ha beneficiato di retribuzioni lavorative annue nette pari ad Euro 18.714,58 (Euro 1.559,54
[...] al mese per dodici mensilità), tra l'altro ampiamente in grado di consentirle la restituzione del suddetto mutuo (per rate mensili pari ad Euro 365,28). Ella, del resto, è titolare di una casa di proprietà ed è incontroverso che ha percepito un importo monetario pari a circa 108.000 Euro dalla divisione delle provviste esistenti sul conto corrente cointestato con il marito.
Per altro verso, nemmeno può apprezzarsi nella fattispecie il fondamento di una funzione perequativa o compensativa dell'assegno divorzile.
Dalle succinte e generiche allegazioni (così come dagli analoghi capitoli di prova orale non ammessi) formulate nella seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c, infatti, non è dato cogliere con sufficiente precisione quale possa essere stato il contributo fornito dalla resistente nella realizzazione della vita familiare, né quali specifiche aspettative professionali ella abbia eventualmente sacrificato con un corrispondente beneficio per le condizioni dell'altro coniuge.
Insomma, difetta un'adeguata rappresentazione delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio che, per la loro onerosità, possano avere svolto efficacia causale rispetto all'evocata sperequazione tra le attuali risorse economiche delle parti.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, la domanda in oggetto merita pertanto reiezione.
Tenuto conto della soccombenza reciproca, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in AT (PR) il 4 aprile 1994 (atto trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 3, Parte 2, Serie A, anno 1994);
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) revoca l'obbligo, per l'una e per l'altra parte, di corrispondere reciprocamente somme di denaro destinate al mantenimento del figlio maggiorenne;
Per_1
3) conferma la misura della contribuzione economica destinata al mantenimento ordinario di già posta a carico dell'odierno ricorrente all'esito del procedimento di separazione, salva la Per_2 rivalutazione nel frattempo maturata;
4) dispone che l'assegno unico e universale per i figli continui ad essere percepito nella sua integralità da;
Controparte_1
5) respinge la domanda di parte resistente intesa ad obbligare controparte alla corresponsione di un assegno divorzile;
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 4 dicembre 2025
Il Presidente est.
SI LI OT