Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N.r.g. 2457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca CAPUTO Presidente dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. dott. Alessandro CARRA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 2457/2024 R.G., avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso all'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Erroi, procuratore domiciliatario;
- Ricorrente - E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Murra, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Conclusioni: Come da verbale di udienza del 7.12.2024
Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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Preso atto del matrimonio celebrato con rito concordatario da e Parte_1 CP_1
il 16.11.1968, ritiene il Tribunale che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...] in questa sede proposta risulti fondata e vada pertanto accolta, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 2
e 3, n. 2 lett. b) L.n.898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta, invero, che tra i coniugi, sposatisi con il rito concordatario in
Carmiano il 16.11.1968 (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Carmiano), è intervenuta separazione personale alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Carmiano in data 25.02.2021.
Dal giorno della separazione sono trascorsi più di sei masi durante i quali i coniugi hanno vissuto separati in modo continuativo. Nessuna riconciliazione è intervenuta.
Attese le risultanze degli atti di causa, deve, quindi, ritenersi che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno.
Va, quindi, pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
Quanto alle condizioni di divorzio, i coniugi all'udienza del 17.12.2024 si riportavano alle conclusioni congiunte depositate chiedendo la sola cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
Manda all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmiano per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del D.P.R. 396/2000 (Atto n. 60, parte II, serie A, anno 1968).
Lecce, 21.01.2025
Il giudice estensore La presidente
Agnese DI BATTISTA Francesca CAPUTO