Art. 4. Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale». Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , come modificato dalla presente legge: «Art. 11. - 1. I Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale. 2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarieta' e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali. 3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.».
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24 febbraio 2026
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