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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G.V.G. 753/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di AS, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 753/2024 promosso da Parte_1
(C.F.: , nata ad [...] il [...], e da
[...] C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. B. Rosati (C.F.: ); C.F._3
OGGETTO: Separazione consensuale;
1. CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco;
2. La signora trasferirà altrove la propria residenza in Parte_1
IS, Via Largo Castello 13 e il sig. resterà, unitamente a sua Pt_2
figlia, nella casa familiare;
3. I coniugi dichiarano espressamente la volontà di concludere un accordo avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali sull'immobile di loro proprietà e ciò nell'ottica di una regolamentazione condivisa di rapporti familiari derivanti dall'instaurazione di un regime di vita separata conformemente a quanto riconosciuto dalla Cass. Sez. Unite 29/07/2021 n. 21761;
4. Il trasferimento immobiliare, di cui appresso, costituisce parte integrante degli accordi di separazione, ha carattere di negoziazione globale ed è volto a definire in modo funzionale ed indispensabile la crisi coniugale: ciò vale anche per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 L.06 marzo 1987 n. 74 in materia di imposta di bollo, registro ed altra tassa ( da ultime, Cass. Civ. Sez. Trib.
09.02.2021 n. 3074 e Corte Giustizia Trib. II Grado Lazio Sez.XVIII Roma
05.01.2024 n. 188);
5. Per l'effetto, i signori , n. ad SS (CH) il 16.05.1976 ( Parte_1
C.F.: e il sig. , n. a AS (CH) il C.F._1 Parte_2
07/09/1971 ( C.F.: ), dichiarano espressamente, ex art. C.F._2
1376 Cc, di obbligarsi a trasferire, a titolo gratuito, le quote di loro spettanza della nuda proprietà pari al 100% dell'immobile sito in IS (CH), contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di IS (CH) al fg.
16 particelle 4364 sub 4-5-9, Cat. F/1, A/2, C/6 Cl. U e1 vani 6,0 R.C.E. 433,82 ed
€ 82,38 in favore della loro figlia , n. il 13.05.1998 a AS ( CH), Controparte_1
residente in [...] ( C.F.:
) che si dichiara disponibile ad accettare la nuda proprietà C.F._4
dell'immobile avanti descritto;
6. All'esito di detto trasferimento immobiliare effettuato dai coniugi in favore della figlia, quest'ultima diventerà nuda proprietaria e, sin da ora, dichiara espressamente ex art. 1376 Cc di obbligarsi a costituire i genitori usufruttuari del richiamato immobile sito in IS (CH), contraddistinto in Catasto
Fabbricati del Comune di IS (CH) al fg. 16 particelle 4364 sub 4-5-9,
Cat. F/1, A/2, C/6 Cl. U e1 vani 6,0 R.C.E. 433,82 ed € 82,38;
7. Il trasferimento viene eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive e pertinenze.
8. Il trasferimento immobiliare concordato dai coniugi in favore della figlia è esente da vizi di invalidità avendo le parti prodotto ed esibito gli atti di provenienza e reso le dichiarazioni di cui alla L. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis ( dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) secondo le indicazioni provenienti dal più recente indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( cfr. Cass.
S.U. 29 luglio 2021 n. 21761);
9. I coniugi sono stati resi edotti che i trasferimenti immobiliari godono dell'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte
Cost;
10. Il trasferimento immobiliare dovrà avvenire mediante rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre giorni sessanta dal provvedimento separativo con spese a carico dei coniugi in parti uguali;
11. Ai sensi dell'art. 19 della L. 74 del 1987, così come recepita dalla circolare n. 27/E
Agenzia delle Entrate Direzione Centrale- ai fini dell'esenzione fiscale, i coniugi riconoscono espressamente che l'accordo patrimoniale a beneficio della signora sia un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e delle motivazioni intrinseche che l'hanno determinata;
12. I coniugi dichiarano di regolare ogni ulteriore aspetto economico in autonomia ovvero chiusura del conto cointestato e divisione pro quota del ricavato del libretto postale cointestato;
13. Le spese straordinarie per la figlia maggiorenne quali quelle Controparte_1
espressamente indicate nelle Linee guida del CNF del 29.11.2017, sono poste a carico dei genitori in parti uguali i quali si impegnano a provvedere ad ogni ulteriore ed eventuale necessità della stessa;
14. I coniugi, consapevoli delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, resi edotti dai difensori della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui al presente atto chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento.
15. Nulla per le spese del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IS il 13.04.1996 e che dalla loro unione è nata la figlia (in data 13.05.1998), hanno instaurato il presente Controparte_1
procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché agli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne.
Nel ricorso introduttivo, le parti hanno domandato, altresì, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
- DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contatto matrimonio concordatario a IS il
[...] 13.04.1996, trascritto al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1996 del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di IS;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS di procedere alle annotazioni di legge;
- DISPONE come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di AS, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 753/2024 promosso da Parte_1
(C.F.: , nata ad [...] il [...], e da
[...] C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. B. Rosati (C.F.: ); C.F._3
OGGETTO: Separazione consensuale;
1. CONCLUSIONI: “I coniugi vivranno separati impegnandosi a mantenere un contegno di rispetto reciproco;
2. La signora trasferirà altrove la propria residenza in Parte_1
IS, Via Largo Castello 13 e il sig. resterà, unitamente a sua Pt_2
figlia, nella casa familiare;
3. I coniugi dichiarano espressamente la volontà di concludere un accordo avente ad oggetto il trasferimento di diritti reali sull'immobile di loro proprietà e ciò nell'ottica di una regolamentazione condivisa di rapporti familiari derivanti dall'instaurazione di un regime di vita separata conformemente a quanto riconosciuto dalla Cass. Sez. Unite 29/07/2021 n. 21761;
4. Il trasferimento immobiliare, di cui appresso, costituisce parte integrante degli accordi di separazione, ha carattere di negoziazione globale ed è volto a definire in modo funzionale ed indispensabile la crisi coniugale: ciò vale anche per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 19 L.06 marzo 1987 n. 74 in materia di imposta di bollo, registro ed altra tassa ( da ultime, Cass. Civ. Sez. Trib.
09.02.2021 n. 3074 e Corte Giustizia Trib. II Grado Lazio Sez.XVIII Roma
05.01.2024 n. 188);
5. Per l'effetto, i signori , n. ad SS (CH) il 16.05.1976 ( Parte_1
C.F.: e il sig. , n. a AS (CH) il C.F._1 Parte_2
07/09/1971 ( C.F.: ), dichiarano espressamente, ex art. C.F._2
1376 Cc, di obbligarsi a trasferire, a titolo gratuito, le quote di loro spettanza della nuda proprietà pari al 100% dell'immobile sito in IS (CH), contraddistinto in Catasto Fabbricati del Comune di IS (CH) al fg.
16 particelle 4364 sub 4-5-9, Cat. F/1, A/2, C/6 Cl. U e1 vani 6,0 R.C.E. 433,82 ed
€ 82,38 in favore della loro figlia , n. il 13.05.1998 a AS ( CH), Controparte_1
residente in [...] ( C.F.:
) che si dichiara disponibile ad accettare la nuda proprietà C.F._4
dell'immobile avanti descritto;
6. All'esito di detto trasferimento immobiliare effettuato dai coniugi in favore della figlia, quest'ultima diventerà nuda proprietaria e, sin da ora, dichiara espressamente ex art. 1376 Cc di obbligarsi a costituire i genitori usufruttuari del richiamato immobile sito in IS (CH), contraddistinto in Catasto
Fabbricati del Comune di IS (CH) al fg. 16 particelle 4364 sub 4-5-9,
Cat. F/1, A/2, C/6 Cl. U e1 vani 6,0 R.C.E. 433,82 ed € 82,38;
7. Il trasferimento viene eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte cessionaria e comprende tutti i diritti, accessori, servitù attive e passive e pertinenze.
8. Il trasferimento immobiliare concordato dai coniugi in favore della figlia è esente da vizi di invalidità avendo le parti prodotto ed esibito gli atti di provenienza e reso le dichiarazioni di cui alla L. 52 del 1985, art. 29 comma 1 bis ( dichiarazione degli intestatari circa la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie) secondo le indicazioni provenienti dal più recente indirizzo giurisprudenziale seguito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( cfr. Cass.
S.U. 29 luglio 2021 n. 21761);
9. I coniugi sono stati resi edotti che i trasferimenti immobiliari godono dell'esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale in forza delle previsioni dell'art. 19 L. 74/1987 e della sentenza n. 154 del 10.05.1999 Corte
Cost;
10. Il trasferimento immobiliare dovrà avvenire mediante rogito notarile da effettuarsi entro e non oltre giorni sessanta dal provvedimento separativo con spese a carico dei coniugi in parti uguali;
11. Ai sensi dell'art. 19 della L. 74 del 1987, così come recepita dalla circolare n. 27/E
Agenzia delle Entrate Direzione Centrale- ai fini dell'esenzione fiscale, i coniugi riconoscono espressamente che l'accordo patrimoniale a beneficio della signora sia un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e delle motivazioni intrinseche che l'hanno determinata;
12. I coniugi dichiarano di regolare ogni ulteriore aspetto economico in autonomia ovvero chiusura del conto cointestato e divisione pro quota del ricavato del libretto postale cointestato;
13. Le spese straordinarie per la figlia maggiorenne quali quelle Controparte_1
espressamente indicate nelle Linee guida del CNF del 29.11.2017, sono poste a carico dei genitori in parti uguali i quali si impegnano a provvedere ad ogni ulteriore ed eventuale necessità della stessa;
14. I coniugi, consapevoli delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, resi edotti dai difensori della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente, dichiarano di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni di cui al presente atto chiedendo la trattazione scritta del presente procedimento.
15. Nulla per le spese del procedimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2025, i coniugi, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario a IS il 13.04.1996 e che dalla loro unione è nata la figlia (in data 13.05.1998), hanno instaurato il presente Controparte_1
procedimento al fine di sentir pronunciare, innanzitutto, la separazione personale, alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso introduttivo.
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta, atteso che vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto, sicché la concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Conseguentemente, deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, nonché agli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne.
Nel ricorso introduttivo, le parti hanno domandato, altresì, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di AS, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza:
- DICHIARA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, che hanno contatto matrimonio concordatario a IS il
[...] 13.04.1996, trascritto al n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1 dell'anno 1996 del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di IS;
- OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni della separazione sopra riportate;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IS di procedere alle annotazioni di legge;
- DISPONE come da separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
- Spese al definitivo.
Così deciso in AS, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente Il Giudice Relatore
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Dott. Aureliano Deluca