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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 25/10/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 19 settembre 2025 tra
(c.f. ), in persona del direttore generale e legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Serio P.IVA_2
APPELLATA
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 2.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2245/2023, pubblicata il 2.10.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5511/2022 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e difesa, per le motivazioni espresse in diritto ed in riforma della sentenza appellata: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, previa dichiarazione di incompetenza del Giudice adìto, revocare il d.i. n.1180/2022.
- Subordinatamente, nella denegata ipotesi di non accoglimento dello specifico motivo di impugnazione (incompetenza territoriale), revocare il d.i. n.1180/2022. Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.” CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, così provvedere: in via definitiva, 1) rigettare l'appello proposto con atto notificato il 29 marzo 2024 stante l'inammissibilità dello stesso per come proposto ed articolato. 2) rigettare l'appello proposto dall' stante l'infondatezza e la pretestuosità del medesimo, confermando in toto Controparte_2 la sentenza impugnata. Condannare, in ogni caso, l' appellante, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso del presente gravame, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1180/2022 del 13.7.2022 (n.r.g. 3983/2022), il Tribunale di Taranto, su ricorso di Controparte_1 ingiungeva alla il pagamento della somma di euro 19.567,41, oltre interessi e Parte_2 spese del procedimento, a titolo di saldo di 11 fatture (precisamente, la n° 10 del 31 marzo 2020, dell'importo di € 201,73; la n° 11 dell'11 aprile 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 21 del 30 aprile 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 39 del 22 giugno 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 46 del 30 giugno 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 60 dell'01 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 83 del 31 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 86 del 31 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 100 del 30 settembre 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 119/2020 del 31/10/2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 143/2020 del 01 dicembre 2020 e dell'importo di € 806,90), per aver prestato servizi di accoglienza ed assistenza, in regime terapeutico - riabilitativo, in favore di Parte_3
, nato ad [...] il [...], persona in stato di custodia cautelare, imputato nel proc. n.
[...]
8095/2019 R.G.APP..della Corte di Appello di Napoli V Sezione Penale, e per il quale l'autorità giudiziaria anzodetta, con provvedimento del 25.2.2020, aveva disposto, in ragione delle esigenze di cura del predetto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli Parte_3
“arresti domiciliari, presso la TÀ sita in Taranto al Viale Jonio, 298” con ingresso dello CP_1 stesso in data 27.2.2020.
Con atto di citazione in opposizione, , chiedeva, preliminarmente, di dichiarare Parte_1 la incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, in favore del Tribunale di Napoli Nord o del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, di revocare il d.i. opposto;
in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente, richiamava la disciplina sulla contabilità pubblica, che statuisce che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le Aziende Sanitarie Locali, si effettuano presso gli Uffici di Tesoreria delle Amministrazioni debitrici, in deroga all'art. 1182, co.3 c.c. secondo cui l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore. Identificava, pertanto, l'obbligazione in esame come “querable” e non come “portable”, sostenendo che la stessa andasse adempiuta presso il domicilio del debitore, per espressa disposizione di legge. Per tali ragioni, ribadiva che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte della P.A., la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis, doveva determinarsi in relazione al luogo ove ha sede l'Ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore che, nel caso di specie, è il Banco di Napoli S.p.A. sito in Pozzuoli (NA); evidenziava, infine, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale forum contractus, nel quale era sorta l'obbligazione, ed ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nel quale aveva sede legale la opponente . Pt_1 Nel merito, l'opponente prospettava che le fatture fossero state emesse illegittimamente, ad eccezione della sola fattura n. 10 del 31.3.2020, per l'importo di euro 201,23, pagata come da mandato n. 12863 dell'8.9.2022 (allegato). La causa di tale illegittimità veniva rinvenuta nella mancanza delle prodromiche autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività dell'associazione (v. nota del Comune di Taranto che aveva constatato la mancanza di agibilità della struttura), tant'è che la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 178 del 28.7.2020 aveva disposto la sospensione per gg. 90, in via cautelare, della Determina Dirigenziale n. 137/2000 con cui l'associazione (ricorrente – opposta) era stata autorizzata all'esercizio di attività riconducibili all'area terapeutica – riabilitativa in forma residenziale. Tale sospensione veniva revocata solo con Atto Dirigenziale n. 75 del 9.3.2021, con decorrenza dalla data della notifica del provvedimento. Pertanto, l'opponente sosteneva che le somme richieste non fossero dovute, in quanto nel periodo temporale oggetto delle fatture ingiunte (al netto di quella regolarmente pagata) l'associazione opposta non era in possesso dei prescritti titoli abilitativi all'esercizio, essendo conseguentemente tenuta alla immediata dismissione e al trasferimento degli utenti medio tempore ospitati.
Si costituiva l'associazione opposta chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero improcedibile l'opposizione proposta, di rigettarla in quanto infondata in rito e nel merito, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di determinare la debenza della somma di euro 19.567,41 a carico dell'opponente, oltre interessi ed accessori, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
L'associazione sosteneva che ogni deduzione afferente l'incompetenza era infondata e pretestuosa, stante l'assunzione, a partire dalla riforma di cui al D.lgs. n. 502 del 1992, dell'autonoma personalità giuridica da parte delle Aziende Sanitarie Locali, con conseguente luogo dell'adempimento delle obbligazioni patrimoniali da queste contratte in base all'art. 1182, co.2, c.c. ossia al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ed ex art. 20 c.p.c. Per l'effetto, la società sosteneva che il giudice territorialmente competente fosse quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il luogo in cui ha il domicilio il creditore, coincidente con la sede della
[...]
, in San Vito (TA), Viale Jonio, 298. Parte_4
Nel merito prospettava la piena legittimità delle fatture emesse ed azionate in ragione della prestata assistenza in favore di nell'arco temporale dal marzo 2020 al novembre 2020 Parte_3
(uscito in fine pena l'11 novembre 2020), previa preventiva autorizzazione della Corte di Appello di Napoli, con ingresso in comunità in data 27 febbraio 2020. A tal fine, evidenziava che l'utente non fosse mai stato trasferito presso altre strutture e che controparte non avesse prodotto alcuna documentazione né alcuna autorizzazione della Corte di Appello comprovanti l'assunto trasferimento, sebbene si fosse provveduto all'identificazione di ricoveri alternativi.
La convenuta inoltre, evidentemente con l'intento di evidenziare l'inerzia e la negligenza nei pagamenti dell'opponente e la competenza del giudice adito, richiamava l'emissione del decreto ingiuntivo n. 730/2022 del 15 febbraio 2022, reso tra le stesse parti, con cui il Tribunale di Taranto aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 23.938,15 in favore della odierna opposta, non opposto e quindi irrevocabile, sostenendo che tale decreto aveva efficacia di giudicato, non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, con effetto preclusivo rispetto ad ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Allo stesso scopo, richiamava altresì quello n° 306/2022 e da ultimo quello del locale Giudice di Pace n° 804/2022. Con sentenza n. 2245/2023, emessa in data 2.10.23, il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In primo luogo, rigettava l'eccezione di incompetenza, ritenendo che ricorresse la competenza territoriale del Tribunale di Taranto, in quanto l'obbligazione era sorta a Taranto e il domicilio-sede legale della parte opposta era in San Vito (Taranto). Nel merito, sosteneva che fosse pacifico, in quanto documentalmente provato dalla documentazione in atti, che fosse stata espletata la prestazione da parte dell'opposta. Accertava poi che le singole prestazioni erano riferite all'arco temporale dal 31 marzo al 1° dicembre 2020, che era del pari incontestata la permanenza del presso la comunità dal febbraio al novembre 2020, arco temporale nel quale vennero emesse Parte_3 le fatture azionate, e che non era mai stato realizzato il trasferimento dell'utente presso altre strutture, nonostante la sospensione della Determina Dirigenziale n. 137/2000, con cui l'associazione (ricorrente
– opposta) era stata autorizzata all'esercizio di attività riconducibili all'area terapeutica – riabilitativa in forma residenziale, e tanto in ragione della mancanza di comunicazione tra gli uffici e gli enti coinvolti. Ne conseguiva il diritto della opposta ad essere compensata delle prestazioni rese.
Ha proposto appello , formulando le conclusioni sopra richiamate, Parte_1 richiamando sostanzialmente le medesime doglianze già esposte in primo grado riguardanti la asserita incompetenza territoriale del Giudice adito e la illegittimità delle fatture emesse, ad eccezione di quella n. 10 del 31 marzo 2020, per l'importo di euro 201,23, che risulterebbe pagata (allegato mandato n. 12863 dell'8.9.2022).
Con atto del 14.11.2024, si è costituita la Controparte_1
insistendo nel rigetto dell'appello, e nella conferma sia della
[...] competenza territoriale del Tribunale di Taranto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., sia della fondatezza nel merito della propria pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello merita accoglimento, ricorrendo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
In tema di obbligazioni pecuniare degli enti pubblici, comprese quelle degli enti territoriali, la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio, che questa corte in questa sede condivide, secondo cui le norme di contabilità pubblica, subordinando l'esecuzione del pagamento all'osservanza di una articolata disciplina, che prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, e demandando l'emissione del relativo titolo di pagamento al tesoriere dell'ente, individuano il luogo dell'adempimento in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, e ciò, in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c., anche nel caso in cui il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile (cfr. Cass. civ, , sez. I, n. 14311/1999; n. 2804/1997; n. 4503/1995).
Tale orientamento si è mantenuto costante, ribadendosi il principio, secondo il quale, appunto, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinate solutionis, eventualmente anche in deroga all'art. 1182 c.c., ma contestualmente affermandosi anche quello secondo cui, le predette norme di contabilità degli enti pubblici, non rendono tale foro né esclusivo, né inderogabile, con la conseguenza che la P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire l'incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicarne la competenza (Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 11781/2020; Cass. civ. ord. n. 270/12.1.2015; Cass. civ. n. 2758/2007).
A tanto, si ritiene, abbia adempiuto la , odierna appellante ed opponente, in Parte_1 quanto, in primo luogo ha evidenziato che il proprio ufficio di tesoreria ha sede in Pozzuoli (NA), ed ha dedotto che è lì che deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (ossia il pagamento di somme di denaro), individuando pertanto il forum destinate solutionis, nel Tribunale di Napoli, in deroga al principio generale sancito dall'art. 1182, coma 3, c.c.; in secondo luogo, ha fatto altresì presente che la propria sede legale è che l'obbligazione è sorta a e che, pertanto, ricorre la competenza CP_2 CP_2 territoriale invocata anche sotto gli altri possibili fori.
Sulla base della documentazione acquisita e delle deduzioni delle parti, si evince, effettivamente, che l'Ufficio di Tesoreria dell' (opponente, ma convenuta in senso sostanziale) ha Parte_1 sede in Pozzuoli (Na), nonché che l'obbligazione è sorta a per effetto del provvedimento della CP_2
Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, emesso in data 25.2.2020 n. 8095/2019 R.G. app., con il
[.. quale, su richiesta del e preso atto della disponibilità manifestata dalla TÀ Parte_3
”, si disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti CP_1 domiciliari presso la predetta comunità. Dalla documentazione prodotta dalla stessa opposta nel giudizio di primo grado, emerge altresì che la comunità comunicava alla la propria Pt_1 disponibilità ad apprestare al DEL PRETE il trattamento terapeutico -riabilitativo richiesto. Pertanto deve ritenersi che l'obbligazione oggetto del giudizio sia sorta effettivamente a scaturendo da CP_2 un provvedimento giudiziale della Corte di Appello di Napoli, nonché dall'incontro delle rispettive volontà della e della comunità , che alla prima inoltrava la propria Parte_2 CP_1 accettazione. Infine, emerge, ex actis, che la sede legale della opponente, convenuta in senso sostanziale è CP_2
Pertanto, sotto ogni profilo, ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, né può ravvisarsi la competenza del Tribunale di Taranto (come dedotto dalla appellata – opposta) ai sensi dell'art. 20 c.p.c. perché la prestazione di cura è adempiuta presso la TÀ , in quanto CP_1
l'obbligazione oggetto del giudizio è il pagamento delle somme di danaro spettanti alla stessa e gravanti Part Part sulla e non la prestazione del trattamento terapeutico, richiesta dalla e gravante sulla TÀ.
Inoltre, se è vero che il forum destinatae solutionis così individuato, non è né esclusivo né inderogabile, è vero anche che, nella concreta fattispecie in esame, manca qualsivoglia accordo scritto, che sia riferibile ad uno o più affari determinati, richiesto dall'art. 29 c.p.c. per la deroga alla competenza territoriale, non potendosi desumere la manifestazione di volontà di deroga dal comportamento delle parti anteriore alla instaurazione del giudizio, ed ancor meno da quello tenuto unilateralmente da una sola di esse.
Pertanto, in assenza di patto scritto, deve ritenersi che l'applicabilità dei criteri previsti dalla legge possa restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l'astensione dall'eccezione di incompetenza. (in questo specifico senso la già richiamata Cass. n. 3505/2020, Corte di Appello di Milano n. 762/2021). Orbene, nel caso di specie, la circostanza che l'opponente si sia astenuta dal sollevare l'eccezione di incompetenza nell'ambito degli altri giudizi monitori richiamati dall'appellata in atti (decreto ingiuntivo n° 730/2022, quello n° 306/2022 e da ultimo quello del locale Giudice di Pace n° 804/2022) rinunciando all'opposizione, integra un mero comportamento di fatto, non avente forma scritta ed attinente ad una diversa scelta difensiva che non può vincolare questo separato giudizio, atteso altresì che il giudicato formatosi su quei decreti ingiuntivi non opposti e quindi divenuti irrevocabili, richiamati dalla parte opposta in atti, non si estende alla competenza, ma riguarda solo l'oggetto del processo, identificato in base ai soggetti, al petitum e alla causa petendi e non può estendersi ad una mera scelta difensiva della parte che ha tacitamente accettato la competenza territoriale del giudice adito.
Infine, non v'è alcun dubbio sul fatto che le siano soggetti pubblici, assoggettati alle norme Pt_1 sulla contabilità degli enti pubblici, e che, sebbene siano enti pubblici economici che agiscono iure privatorum, nondimeno alle medesime deve applicarsi la normativa sulla contabilità di Stato, che subordina l'esecuzione del pagamento all'osservanza di una articolata disciplina, che prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, demandando l'emissione del relativo titolo di pagamento al tesoriere dell'ente.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Napoli e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo n. 1180/2022, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Infatti, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2023, n. 15988)
Infine, si evidenzia che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo e la conseguente declaratoria di invalidità del decreto medesimo, comporta che la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. Ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/12/2021, n. 41230).
Le spese di lite sono liquidate, quanto al primo grado, in euro 2540,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, e, quanto al presente grado, in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della scarsa complessità della lite, che è stata decisa solo sulla competenza, demandandosi il merito al giudice ad quem (criteri che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al d. m. 147/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del direttore generale e legale rappr. p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2245/2023, nel contraddittorio con
[...]
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 ogni diversa istanza reietta, così provvede:
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
1) DICHIARA l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Napoli.
2) conseguentemente REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1180/2022.
3) CONDANNA, altresì, l' Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Parte_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2540,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, e, quanto al presente grado, in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
Così deciso in Taranto, il 24.10.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto in persona dei Magistrati
1) D.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) D.ssa Claudia Calabrese Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 131 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024, riservata per la decisione all'udienza del 19 settembre 2025 tra
(c.f. ), in persona del direttore generale e legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Guglielmo Ara
APPELLANTE contro
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Di Serio P.IVA_2
APPELLATA
a seguito di atto di citazione in appello, depositato in data 2.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2245/2023, pubblicata il 2.10.2023, nell'ambito del giudizio di primo grado n. 5511/2022 r.g.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLANTE: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, respinta ogni contraria eccezione e difesa, per le motivazioni espresse in diritto ed in riforma della sentenza appellata: - Accogliere l'appello e, per l'effetto, previa dichiarazione di incompetenza del Giudice adìto, revocare il d.i. n.1180/2022.
- Subordinatamente, nella denegata ipotesi di non accoglimento dello specifico motivo di impugnazione (incompetenza territoriale), revocare il d.i. n.1180/2022. Condannare l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.” CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, così provvedere: in via definitiva, 1) rigettare l'appello proposto con atto notificato il 29 marzo 2024 stante l'inammissibilità dello stesso per come proposto ed articolato. 2) rigettare l'appello proposto dall' stante l'infondatezza e la pretestuosità del medesimo, confermando in toto Controparte_2 la sentenza impugnata. Condannare, in ogni caso, l' appellante, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, al pagamento delle spese e del compenso del presente gravame, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1180/2022 del 13.7.2022 (n.r.g. 3983/2022), il Tribunale di Taranto, su ricorso di Controparte_1 ingiungeva alla il pagamento della somma di euro 19.567,41, oltre interessi e Parte_2 spese del procedimento, a titolo di saldo di 11 fatture (precisamente, la n° 10 del 31 marzo 2020, dell'importo di € 201,73; la n° 11 dell'11 aprile 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 21 del 30 aprile 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 39 del 22 giugno 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 46 del 30 giugno 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 60 dell'01 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 83 del 31 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 86 del 31 agosto 2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 100 del 30 settembre 2020, dell'importo di € 2.017,26; la n° 119/2020 del 31/10/2020, dell'importo di € 2.084,50; la n° 143/2020 del 01 dicembre 2020 e dell'importo di € 806,90), per aver prestato servizi di accoglienza ed assistenza, in regime terapeutico - riabilitativo, in favore di Parte_3
, nato ad [...] il [...], persona in stato di custodia cautelare, imputato nel proc. n.
[...]
8095/2019 R.G.APP..della Corte di Appello di Napoli V Sezione Penale, e per il quale l'autorità giudiziaria anzodetta, con provvedimento del 25.2.2020, aveva disposto, in ragione delle esigenze di cura del predetto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli Parte_3
“arresti domiciliari, presso la TÀ sita in Taranto al Viale Jonio, 298” con ingresso dello CP_1 stesso in data 27.2.2020.
Con atto di citazione in opposizione, , chiedeva, preliminarmente, di dichiarare Parte_1 la incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto, in favore del Tribunale di Napoli Nord o del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, di revocare il d.i. opposto;
in ogni caso, di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi del giudizio.
Ai fini dell'individuazione del Giudice territorialmente competente, richiamava la disciplina sulla contabilità pubblica, che statuisce che i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, comprese le Aziende Sanitarie Locali, si effettuano presso gli Uffici di Tesoreria delle Amministrazioni debitrici, in deroga all'art. 1182, co.3 c.c. secondo cui l'obbligazione va adempiuta al domicilio del creditore. Identificava, pertanto, l'obbligazione in esame come “querable” e non come “portable”, sostenendo che la stessa andasse adempiuta presso il domicilio del debitore, per espressa disposizione di legge. Per tali ragioni, ribadiva che nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte della P.A., la competenza, sotto il profilo del forum destinatae solutionis, doveva determinarsi in relazione al luogo ove ha sede l'Ufficio di Tesoreria dell'Ente debitore che, nel caso di specie, è il Banco di Napoli S.p.A. sito in Pozzuoli (NA); evidenziava, infine, la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale forum contractus, nel quale era sorta l'obbligazione, ed ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nel quale aveva sede legale la opponente . Pt_1 Nel merito, l'opponente prospettava che le fatture fossero state emesse illegittimamente, ad eccezione della sola fattura n. 10 del 31.3.2020, per l'importo di euro 201,23, pagata come da mandato n. 12863 dell'8.9.2022 (allegato). La causa di tale illegittimità veniva rinvenuta nella mancanza delle prodromiche autorizzazioni necessarie all'espletamento dell'attività dell'associazione (v. nota del Comune di Taranto che aveva constatato la mancanza di agibilità della struttura), tant'è che la Regione Puglia, con Atto Dirigenziale n. 178 del 28.7.2020 aveva disposto la sospensione per gg. 90, in via cautelare, della Determina Dirigenziale n. 137/2000 con cui l'associazione (ricorrente – opposta) era stata autorizzata all'esercizio di attività riconducibili all'area terapeutica – riabilitativa in forma residenziale. Tale sospensione veniva revocata solo con Atto Dirigenziale n. 75 del 9.3.2021, con decorrenza dalla data della notifica del provvedimento. Pertanto, l'opponente sosteneva che le somme richieste non fossero dovute, in quanto nel periodo temporale oggetto delle fatture ingiunte (al netto di quella regolarmente pagata) l'associazione opposta non era in possesso dei prescritti titoli abilitativi all'esercizio, essendo conseguentemente tenuta alla immediata dismissione e al trasferimento degli utenti medio tempore ospitati.
Si costituiva l'associazione opposta chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero improcedibile l'opposizione proposta, di rigettarla in quanto infondata in rito e nel merito, di confermare il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, di determinare la debenza della somma di euro 19.567,41 a carico dell'opponente, oltre interessi ed accessori, con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.
L'associazione sosteneva che ogni deduzione afferente l'incompetenza era infondata e pretestuosa, stante l'assunzione, a partire dalla riforma di cui al D.lgs. n. 502 del 1992, dell'autonoma personalità giuridica da parte delle Aziende Sanitarie Locali, con conseguente luogo dell'adempimento delle obbligazioni patrimoniali da queste contratte in base all'art. 1182, co.2, c.c. ossia al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ed ex art. 20 c.p.c. Per l'effetto, la società sosteneva che il giudice territorialmente competente fosse quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il luogo in cui ha il domicilio il creditore, coincidente con la sede della
[...]
, in San Vito (TA), Viale Jonio, 298. Parte_4
Nel merito prospettava la piena legittimità delle fatture emesse ed azionate in ragione della prestata assistenza in favore di nell'arco temporale dal marzo 2020 al novembre 2020 Parte_3
(uscito in fine pena l'11 novembre 2020), previa preventiva autorizzazione della Corte di Appello di Napoli, con ingresso in comunità in data 27 febbraio 2020. A tal fine, evidenziava che l'utente non fosse mai stato trasferito presso altre strutture e che controparte non avesse prodotto alcuna documentazione né alcuna autorizzazione della Corte di Appello comprovanti l'assunto trasferimento, sebbene si fosse provveduto all'identificazione di ricoveri alternativi.
La convenuta inoltre, evidentemente con l'intento di evidenziare l'inerzia e la negligenza nei pagamenti dell'opponente e la competenza del giudice adito, richiamava l'emissione del decreto ingiuntivo n. 730/2022 del 15 febbraio 2022, reso tra le stesse parti, con cui il Tribunale di Taranto aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 23.938,15 in favore della odierna opposta, non opposto e quindi irrevocabile, sostenendo che tale decreto aveva efficacia di giudicato, non solo in ordine al credito azionato ma anche in relazione al titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, con effetto preclusivo rispetto ad ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio. Allo stesso scopo, richiamava altresì quello n° 306/2022 e da ultimo quello del locale Giudice di Pace n° 804/2022. Con sentenza n. 2245/2023, emessa in data 2.10.23, il Giudice di primo grado rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite. In primo luogo, rigettava l'eccezione di incompetenza, ritenendo che ricorresse la competenza territoriale del Tribunale di Taranto, in quanto l'obbligazione era sorta a Taranto e il domicilio-sede legale della parte opposta era in San Vito (Taranto). Nel merito, sosteneva che fosse pacifico, in quanto documentalmente provato dalla documentazione in atti, che fosse stata espletata la prestazione da parte dell'opposta. Accertava poi che le singole prestazioni erano riferite all'arco temporale dal 31 marzo al 1° dicembre 2020, che era del pari incontestata la permanenza del presso la comunità dal febbraio al novembre 2020, arco temporale nel quale vennero emesse Parte_3 le fatture azionate, e che non era mai stato realizzato il trasferimento dell'utente presso altre strutture, nonostante la sospensione della Determina Dirigenziale n. 137/2000, con cui l'associazione (ricorrente
– opposta) era stata autorizzata all'esercizio di attività riconducibili all'area terapeutica – riabilitativa in forma residenziale, e tanto in ragione della mancanza di comunicazione tra gli uffici e gli enti coinvolti. Ne conseguiva il diritto della opposta ad essere compensata delle prestazioni rese.
Ha proposto appello , formulando le conclusioni sopra richiamate, Parte_1 richiamando sostanzialmente le medesime doglianze già esposte in primo grado riguardanti la asserita incompetenza territoriale del Giudice adito e la illegittimità delle fatture emesse, ad eccezione di quella n. 10 del 31 marzo 2020, per l'importo di euro 201,23, che risulterebbe pagata (allegato mandato n. 12863 dell'8.9.2022).
Con atto del 14.11.2024, si è costituita la Controparte_1
insistendo nel rigetto dell'appello, e nella conferma sia della
[...] competenza territoriale del Tribunale di Taranto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., sia della fondatezza nel merito della propria pretesa creditoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello merita accoglimento, ricorrendo la competenza territoriale del Tribunale di Napoli.
In tema di obbligazioni pecuniare degli enti pubblici, comprese quelle degli enti territoriali, la giurisprudenza ha costantemente affermato il principio, che questa corte in questa sede condivide, secondo cui le norme di contabilità pubblica, subordinando l'esecuzione del pagamento all'osservanza di una articolata disciplina, che prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, e demandando l'emissione del relativo titolo di pagamento al tesoriere dell'ente, individuano il luogo dell'adempimento in quello in cui ha sede l'ufficio di tesoreria incaricato del pagamento, e ciò, in deroga all'art. 1182, comma 3, c.c., anche nel caso in cui il credito abbia ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile (cfr. Cass. civ, , sez. I, n. 14311/1999; n. 2804/1997; n. 4503/1995).
Tale orientamento si è mantenuto costante, ribadendosi il principio, secondo il quale, appunto, le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il forum destinate solutionis, eventualmente anche in deroga all'art. 1182 c.c., ma contestualmente affermandosi anche quello secondo cui, le predette norme di contabilità degli enti pubblici, non rendono tale foro né esclusivo, né inderogabile, con la conseguenza che la P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire l'incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicarne la competenza (Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 11781/2020; Cass. civ. ord. n. 270/12.1.2015; Cass. civ. n. 2758/2007).
A tanto, si ritiene, abbia adempiuto la , odierna appellante ed opponente, in Parte_1 quanto, in primo luogo ha evidenziato che il proprio ufficio di tesoreria ha sede in Pozzuoli (NA), ed ha dedotto che è lì che deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (ossia il pagamento di somme di denaro), individuando pertanto il forum destinate solutionis, nel Tribunale di Napoli, in deroga al principio generale sancito dall'art. 1182, coma 3, c.c.; in secondo luogo, ha fatto altresì presente che la propria sede legale è che l'obbligazione è sorta a e che, pertanto, ricorre la competenza CP_2 CP_2 territoriale invocata anche sotto gli altri possibili fori.
Sulla base della documentazione acquisita e delle deduzioni delle parti, si evince, effettivamente, che l'Ufficio di Tesoreria dell' (opponente, ma convenuta in senso sostanziale) ha Parte_1 sede in Pozzuoli (Na), nonché che l'obbligazione è sorta a per effetto del provvedimento della CP_2
Corte di Appello di Napoli, V Sezione Penale, emesso in data 25.2.2020 n. 8095/2019 R.G. app., con il
[.. quale, su richiesta del e preso atto della disponibilità manifestata dalla TÀ Parte_3
”, si disponeva la sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti CP_1 domiciliari presso la predetta comunità. Dalla documentazione prodotta dalla stessa opposta nel giudizio di primo grado, emerge altresì che la comunità comunicava alla la propria Pt_1 disponibilità ad apprestare al DEL PRETE il trattamento terapeutico -riabilitativo richiesto. Pertanto deve ritenersi che l'obbligazione oggetto del giudizio sia sorta effettivamente a scaturendo da CP_2 un provvedimento giudiziale della Corte di Appello di Napoli, nonché dall'incontro delle rispettive volontà della e della comunità , che alla prima inoltrava la propria Parte_2 CP_1 accettazione. Infine, emerge, ex actis, che la sede legale della opponente, convenuta in senso sostanziale è CP_2
Pertanto, sotto ogni profilo, ricorre la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, né può ravvisarsi la competenza del Tribunale di Taranto (come dedotto dalla appellata – opposta) ai sensi dell'art. 20 c.p.c. perché la prestazione di cura è adempiuta presso la TÀ , in quanto CP_1
l'obbligazione oggetto del giudizio è il pagamento delle somme di danaro spettanti alla stessa e gravanti Part Part sulla e non la prestazione del trattamento terapeutico, richiesta dalla e gravante sulla TÀ.
Inoltre, se è vero che il forum destinatae solutionis così individuato, non è né esclusivo né inderogabile, è vero anche che, nella concreta fattispecie in esame, manca qualsivoglia accordo scritto, che sia riferibile ad uno o più affari determinati, richiesto dall'art. 29 c.p.c. per la deroga alla competenza territoriale, non potendosi desumere la manifestazione di volontà di deroga dal comportamento delle parti anteriore alla instaurazione del giudizio, ed ancor meno da quello tenuto unilateralmente da una sola di esse.
Pertanto, in assenza di patto scritto, deve ritenersi che l'applicabilità dei criteri previsti dalla legge possa restare esclusa soltanto per effetto della proposizione della domanda dinanzi ad un giudice diverso da quello territorialmente competente e della implicita adesione del convenuto, che si manifesta attraverso l'astensione dall'eccezione di incompetenza. (in questo specifico senso la già richiamata Cass. n. 3505/2020, Corte di Appello di Milano n. 762/2021). Orbene, nel caso di specie, la circostanza che l'opponente si sia astenuta dal sollevare l'eccezione di incompetenza nell'ambito degli altri giudizi monitori richiamati dall'appellata in atti (decreto ingiuntivo n° 730/2022, quello n° 306/2022 e da ultimo quello del locale Giudice di Pace n° 804/2022) rinunciando all'opposizione, integra un mero comportamento di fatto, non avente forma scritta ed attinente ad una diversa scelta difensiva che non può vincolare questo separato giudizio, atteso altresì che il giudicato formatosi su quei decreti ingiuntivi non opposti e quindi divenuti irrevocabili, richiamati dalla parte opposta in atti, non si estende alla competenza, ma riguarda solo l'oggetto del processo, identificato in base ai soggetti, al petitum e alla causa petendi e non può estendersi ad una mera scelta difensiva della parte che ha tacitamente accettato la competenza territoriale del giudice adito.
Infine, non v'è alcun dubbio sul fatto che le siano soggetti pubblici, assoggettati alle norme Pt_1 sulla contabilità degli enti pubblici, e che, sebbene siano enti pubblici economici che agiscono iure privatorum, nondimeno alle medesime deve applicarsi la normativa sulla contabilità di Stato, che subordina l'esecuzione del pagamento all'osservanza di una articolata disciplina, che prevede l'effettuazione di riscontri e controlli, demandando l'emissione del relativo titolo di pagamento al tesoriere dell'ente.
All'esito delle considerazioni svolte, l'appello deve essere accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Napoli e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo n. 1180/2022, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Infatti, la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2023, n. 15988)
Infine, si evidenzia che la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo e la conseguente declaratoria di invalidità del decreto medesimo, comporta che la tempestiva riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, appartenente alla competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione e da questo definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza, ma la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore, quale causa soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. Ne consegue che, in seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, caducato il decreto ingiuntivo, non viene meno la prospettiva della prosecuzione, dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., del giudizio di merito, che è destinato a proseguire nelle forme del procedimento ordinario (in questo senso, Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 22/12/2021, n. 41230).
Le spese di lite sono liquidate, quanto al primo grado, in euro 2540,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, e, quanto al presente grado, in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività processuale svolta e della scarsa complessità della lite, che è stata decisa solo sulla competenza, demandandosi il merito al giudice ad quem (criteri che giustificano l'applicazione dei parametri minimi di cui al d. m. 147/2022).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , in persona del direttore generale e legale rappr. p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2245/2023, nel contraddittorio con
[...]
in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1 ogni diversa istanza reietta, così provvede:
ACCOGLIE l'appello per quanto di ragione;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,
1) DICHIARA l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto in favore del Tribunale di Napoli.
2) conseguentemente REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1180/2022.
3) CONDANNA, altresì, l' Controparte_1 al pagamento in favore di delle spese di lite di entrambi i gradi di
[...] Parte_1 giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 2540,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa, e, quanto al presente grado, in euro 3966,00 per compenso, oltre accessori di legge e tariffa.
Così deciso in Taranto, il 24.10.25
Il Cons. estensore Il Presidente
D.ssa Claudia Calabrese D.ssa Anna Maria Marra