TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/04/2025, n. 1899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1899 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G.10486/2023 promosso con ricorso da
, Parte_1
nato in [...] il [...], C.F. , C.F._1
, Parte_2
nato in [...] il [...], C.F. C.F._2
, Parte_3
nata in [...] il [...], C.F. C.F._3
, Parte_4
nato in [...] il [...], C.F. C.F._4
Parte_5
nato in [...] il [...], C.F. C.F._5
, Parte_6
nata in [...] il [...], C.F. , C.F._6
rappresentati dall'Avv. Riccardo de Simone e dall'Avv. Valeria Saitta del Foro di Roma
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
1 IN PUNTO: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica del
3 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 21 luglio 2023, , Parte_1 Pt_2
, , e cittadini brasiliani, nati e
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5
residenti all'estero, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , figlio di e Persona_1 Persona_2
, nato a [...] il [...] ed emigrato in Brasile, ove rimase tutta la vita Per_3
fino al decesso (doc. 1), senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana.
Ad integrazione della domanda i ricorrenti deducevano che:
- si sposava in Italia nel 1918 con (doc. 2) e dalla Persona_1 Persona_4
predetta unione coniugale nasceva in Brasile il figlio , ricorrente, il quale si univa in Parte_1
matrimonio nel 1966 con (doc. 4), la quale ha formulato la domanda di Parte_6
riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii.
- dal matrimonio tra e (doc. 5 - 6) nascevano i ricorrenti Parte_1 Parte_6
, (doc. 7), (doc. 8) e (doc. 9); Pt_2 Pt_3 Pt_4
- si sposava con (doc. 10) e procreavano il Parte_3 Persona_5
figlio (doc. 11), ricorrente. Pt_5
Deducevano, infine, tutti i ricorrenti che mantenendo la cittadinanza d'origine Persona_1
l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, i quali hanno dedotto di avere adito il Tribunale di Venezia non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta di convocazione presentata al competente di San Paolo, ove le Parte_7
liste di attesa sono superiori ai dieci anni.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato CP_1
contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021
prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17
2 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello
stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre,
della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le
disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel
caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino
il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita,
introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda,
peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n.
151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
3 Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto l'atto di nascita dell'avo e che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille,
le linee di discendenza corrispondono a quelle rappresentata nel ricorso, dalle quali risulta che i ricorrenti , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 Parte_5
ono discendenti di .
[...] Persona_1
Risulta, inoltre, dal doc. 3, che è deceduto senza acquisire la cittadinanza Persona_1
brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure
sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa ai figli , e e Pt_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3
quest'ultima al figlio anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza Pt_5
brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al Ministero che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente,
i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente Consolato di San Poalo per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di paralisi, che comporta una prospettiva di Parte_8
attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni;
sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto,
giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Deve essere accolta parimenti la domanda di riconoscimento della cittadinanza formulata da
, atteso che dall'atto di matrimonio tra la medesima e risulta Parte_6 Parte_1
che lo stesso è avvenuto il 10 dicembre 1966, ossia sotto il regime dell'art. 10 comma 2 della legge
4 n. 555/1912, che prevedeva l'acquisto automatico della cittadinanza italiana da parte della donna straniera che sposava un cittadino.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme Controparte_1
quantità di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti , Parte_1 Pt_2
, , e come sopra
[...] Parte_4 Parte_3 Parte_5
indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo cittadino italiano;
Persona_6
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che è cittadina italiana Parte_6
per effetto del matrimonio con . Parte_1
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 13 aprile 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
5