Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2003, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Composta037 9 7 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICA Oggello opposizione a sentenza dichiarativa Ji fallimento Agg.ri Magistrati: R.G.N. 21175/0 Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente DoLt. Walter CELENTANO Rel. Consigliero Cron.8730 Corsigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 1071 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 23/10/2002 Dott. V LLoio RAGONES1 Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sal ricorso proposto da: PELLONE FARQUALE, DEL PIANO CIUTTA, elettivamente domici ali iП ROMA VIA S GODENZC 59, presso ''avvocato CIUSEPPE AIFLLO, rappresentati e di fesi dall'avvocato GIOVANNI GRANDE, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO SPA, in persona del legale rappresentarmto pro tempore, elettivamento domiciliato in ROMA VTA MICHELE MERCATI 51, bresso 2002 1'avvo cato ANTONIO IELO, rappresentato e di fesc 1933 dall'avvocato FRANCESCC PANEPINTO, giusza delega 2 margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
LZ AL, elottivamente domiciliato in ROMA VIA F. NTCOLAT 48, presso l'avvocato GIUSEPPE BARIOIL, rappresentato o difeso dall'avvocato LUIGI ZODA, giusta dolega a margine del contro ricorso;
controzicorrente
contro
BLUEBELL SRL, SECONDA IDEA SRL;
intimati - le avverso la sentenza 11. 190/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositala ii 19/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per ii resistente S.PAOLO DI TORINO, ]'Avvocato IELO, con delega, che ta chiesto il rigeLLo del I corso;
udito ii P.M. in persone del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che na concluso per 11 rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 11 Tribunale di Caltanissetta dichiarò il falli- mento della società di fat.l.o tra IU De NO e 2a- squale LO e degli stessi individualmente. I fai- liti proposero opposizione che entrambi i giudici di merito rigettarono, la Corte di Appello territoriale con la sentenza emessa il 16.10.1999 ora impugnata. Detta Corce giudicò infondate le censure in rito, 15 1.İ. in relazioneviolazione deli'art. per all'istruttoria pre fallimentare, avendo rilevato che, se pu i debitori non erano stati convocati in camera di consiglic, essi avevano avuto cognizione pro- cedimento attraverso la notificazione dell'istanza di fallimento depositata dalla Soc. Blue Beil #23 1.1. dei decreto Con ii quale era stato loro assegnato un termine per il deposito di note e per la produzione di documenti, e per di più la DE NO aveva avanzal.o con espresso ailepropos Le transattive riferimento istanze di fallimento present.ate dalla società "Seconda Idea s. . . ነነ A dall'Istituto bancario San Paclo. E dunque questa la conclusione della Corte al momento della dichiarazione di fallimento i debito- ri erano stati posti in grado di spiegare efficacemente ogni difosa. Altrettan Lo infondata la Corte giudicò 1'opposizione del Peilone atteso che il rapporto accie- tario emergeva call* aver costui prestalo una garan- zia idejussoria in favore di artrambi gli istituti di 3 credito che finanziavano 1a el NO, formalmente ti- tolare dell'impresa, aveva emesso assegni finalizzati a tale rapporto di garanzia C aveva personalmente avan- ZATO una proposta di ripianamento del debito nei confronti del banco di Sicilia - elemorti che dimo- atravano "1'esistenza de] rapporto societario Tra i coniugi, o, quanto meno, l'apparenza di questo". Ricorrono per cassazione gi stessi opponenti, Resistono con controricorso la curatola del falli- mento, che ha anche depositato una memoria difensiva, e 'Istituto Bancario San Paolo. Motivi della decisione Con due motivi di ricorso ricorrenti denunciano: 1* - la mullità della sentenza cichiarativa di fal- Limento per l'irritualità del procedimento, ai sensi degli artt. 15 e 147 1. F. in conseguenza sia dell'omessa convocazione in Camera di consiglio sia dell'attività di istruttoria prefallimentare in quanto espletata dal giudico delegato piuttosto che dai Colle- gio. a violazione dell'art. 230 bis C.C. e dell'art. 2247 C.C., degli artt. 1 e 147 1.f. norché i' omessa, insufficiente е contraddittoria motivazione in relazione sia alla sussistenza dell'impresa familia- Ie sia alla Natura de:1 rapporto di partecipazione di 4 esso PO, ispirato secondo l'assunto da sem- plice affectio coniugalis e lontano da ogni e qualsia si intento di partecipazione sccictaria all'impresa. Il primo motivo è infondato alla stregua dei conso- lidati principi giuridici secondo i quali: nella procedura fallimentare, quando il creditore Estante fa ricorso alla notificazione ai debitore deil'istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza di convocazione, l'obbligo corrispondence aila possibilità di esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art.. 15 1. . ò da considerarsi assolto len. se il procedimento notificatorio I sul correttamen- te compiuto in termini, Cass. n. 16 del 2000); l'esigenza di assicurare all'imprenditore insol- vente il diritto di difesa nel crocedimento camerale e sommario che precede la dichiarazione di fallimento de- ve ritenersi soddisfatta tutte le volte in cui ogii sia stato informato dell'iniziativa assunto nei suvi con- fronti sia, conseguentemor.to, in grado di conoscerne le ragioni e di apprestare le opportuno difese, senza che risulti indefettibilmente necessaria la sua perso- nale audizione da parte dell'ufficio procedente, attesa la sua facoltà di presentare memorie e di produrre do- cumenti anche attraverso l'assistenza d 10 difenscre (v. in cal senso, Cass. n. 225 del 1999); 拿 nella fase che precede la dichiarazione di Falli- mento, l'esercizio del diritto di difesa del deb_Lore va esercitato nei limizi compatibili con la natura Som- maria e camerale del procedimente, onde non è necessa- rio che 1'imprenditore sia solemnemente sentito dal tribunalo nella Svā composizione collegiale, esserdo sufficiente che egli, informato dell'iniziat. va assunta dai creditori nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia dinanzi al giudice rela- tore all'uopo designato e sia posto in grado di svolge- re compiutamente la propria difesa al fine di contra- stara La sussistenza dei presupposti soggettivi ed og- gettivi per la dichiarazione di fallimento (in termini, Cass, n. 6911 del 1997). Per 1' infondatezza dei motivo, alla S egua dei ricordati principi giuridici, rileva che come ia sentenza ora impugnata ha precisato furono notifica- ti agli attuali ricorrenti sia le istanze di failimento (del Banco di Sicilia, e della Soc. Blue Bell) sia il decreto con il quale si assegnava il termine per il de- posito di noto e per la produzione di documenti, e che, consapevoli di tali iniziative e facendo espresso rife- rimento alle altre istanze di fallimento, della S.r.i. Seconda Idea e dell'Istituto Bancario San Paolo, ii di- fensore della DE Fiano propose "una sistemazione in 6 via transattiva deli'esposizione debitoria" Sotto il profilo procedurale, dunque, la sentenza dichiarativa di fallimento fu ritualmente emessa, senza violazione alcuna del diritto di difesa dei debitori. Anche il secondo motivo è infondato. Regolano la materia i seguenti principi di dirit- to: quando il rapporto componenti deli'impresa familiare si strutturi a esterno come un rapporto su- cietario, nell'ambito del quaie i soci partecipino agli utili alle perdite, intrattengano rapporti con i ter- zi assumendo ie consequent: obb igazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente nei rap- posti esterni, l' affectio societatis si costituisce tra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis C.C., ai talché tale rapporto perde rilevanza estetna, CO2 conseguente applicazione, in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolano lo 30- cietà di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fai- Limonto di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario (Cass. n. 3520 del 2000); por poter considerare esistente une società di fatto, agli effetti della responsabilità delle persone e/o dell'ente, anche in sede fallimentare, non OCCOLIA 7 necessariamente la prova del patto sociale, ma è suffi- ciente - stante il principio dell'apparenza del diril- to che rileva a tutela della buona fede dei terzi la dinostraziore di un comportamento, da parte delle per- sone suddette, Lalo da ingenerare nei terzi ii convin- cimento giustificato ed incolpevole che quelle agissero como soci. Nel caso di società di fatto che si ASSULTA intercorrente tra familiari, la prova della esterioriz- zazione del vincolo dev'essere particolarmente rigoro- sa, occorrendo che ESSA Ri basi 31 elomenti circo- stanze concludenti, tali da escludere che l'intervento del familiare possa esacre a ato motivato dall' attec- tio inerente a tele vincolo, piuttosto che dall' af- fectio societatis,. (in termini, Cass. 1. 6770 de] 1996). Alla stregua dei suddetti principi di diritto, co- me resta esciusa Ja dedotta violazione dell'art. 230 bis C. C. proprio per la possibilità che all'impresa familiare si sovrapponga, esteriorizzandosi ed assume - do così rilevanza nei confronti del terzi, un vincolo societario tro componenti della stessa, Cosi restano ancho escluse tanto Ca violazione delle norme degli artt. 2247 . . e 147 1.f. quanto il denunciato vizio di motivazione, avendo la Corce - con motivazione che risulta adeguata e corretta ¬ ritenuto sussisterte, 0 quanto meno esteriorizzato e reso apparente, il vin- colo societario tra la DE NO ed il PO sulla base di circostanze effettivamente univoche e rilevan ti: che quest'ultimo aveva Don soltanto garantito, "cistematicamente", le esposizioni bancarie della pri- per di più, avanzato "personalmentc" nei M confronti del Banco di Sicilia una proposta di ripia- namento di tali caposizioni debitorie. Ta conclusione dei giudici di merito, che il tal modo il LO aveva posto in essere Una "spendita di veri e propri po- h teri decisionali" rendendo così quanto meno apparen- to" il rapporto societario con il coniuge, risulta dunque giuridicamente corretta oltre che adequatamen- Le motivata. Fer più è dato rilevare che il motivo ora ir esame è svolto sotto il profilo "dell'omessa motivazio- ne sia in relazione alla sussistenza dell'impresa fami- itare, aia in relazione ella natura dcl rapporto di partecipazione de I PO nell'ambito dell'impresa stossa" дейта nessuna specifica censura 0 argomenta- zione critica rispello agli clemenzi anche solo di esteriorizzazione del vincolo sociale che la Corte di merito ha individuato Ё valorizzato. Il ricorso va dunque rigettato. Te spese del giudizio seguono la soccomberza. D
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- ti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuno dei re- sistenti in euro6137 oltre euro 1.500,00 ( millecin- quecento) per onorario. Così deciso addì 23 ottobre 2002 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Consigliere estensore Il Presidente tionumtsoord Walter Celentano Giovanni Losavio CORTE SUPREMA CASSAZIONE IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Pore Civile Depockat Hacchieria N IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16-5-2003 serie 4 al n. 18939 versate € 160,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Rieck 10