CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caltanissetta, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 85/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA DR BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1306/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29276202400000734000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva ipoteca n. 29276202400000734000 Fascicolo n. 2024/10786 notificata in data 22.08.2024, per l'importo di 95.244,06 nella parte relativa alla cartelle di pagamento nn. 29220170004856102000 per euro € 1.629,66, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef sanzione pecuniaria anno 2011 e Irap anno 2007 asseritamente notificata in data 16.11.2017, cartella n. 29220230000925728503 del valore di € 27.354,98, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa Irpef anno 2019, asseritamente notificata in data 25.01.2024 ed alla cartella n. 2922023000092589503, del valore di € 25.532,00, comprensiva di interessi e sanzioni, limitatamente alla parte relativa al Contributo unificato
2020, asseritamente notificata in data 25.01.2024.
Deduceva:
-quanto alla cartella 29276202400000734000 rilevava la illegittimità dell'atto impugnato poiché trova il suo fondamento nella cartella di pagamento n. 29220170004856102000, che risulta essere già stata annullata con sentenza della CGT in data 08.06.2023 con sentenza n. 379/2023 (doc. 3) del 08.06.2023, a definizione del giudizio RG 122/2023;
-nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di proporzionalità -mancata indicazione degli immobili sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria -violazione degli artt. 77 comma 2 bis dpr 602/73 e 24 della costituzione;
-nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per mancata notifica delle cartelle nn.29220230000925728503, 29220230000925829503–violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r.
602/1973;
-decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
Si costituiva AD chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative e AD memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la Corte Tributaria di IS con la sentenza dell'8.6.2023 ha annullato l'atto in quella sede impugnata ovvero l'intimazione di pagamento n. 29220229000804839000 per omessa notifica degli atti presupposti tra cui la cartella 29220170004856102000 stante la mancata costituzione, in quella sede, di AD e, dunque, dell'impossibilità di verificarne la sussistenza e regolarità.
Detta pronuncia, dunque, non può esplicare nessuna refluenza nel presente giudizio in cui è stata versata in atti la prova della notifica della sottesa cartella notificata in data 31.10.2017 ex art. 139 cpc, successivo deposito alla casa comunale e invio della raccomandata restituita per compiuta giacenza. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. La Corte di Cassazione ha affermato, in tal senso, che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta ed ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare» (Cass. Sez. Trib. Ord.
17 settembre 2025 n. 25456).
Il terzo motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 29220170004856102000, del valore di € 1.629,66, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef sanzione pecuniaria anno 2011 e Irap anno 2007, è stata notificata in data 16.11.2017.
Successivamente AD notificava al contribuente l'intimazione di pagamento n. 29220229000804839000 in data 20.06.2022 e l'intimazione di pagamento intermedia n. 29220239004436872000 in data 18.11.2023.
La cartella di pagamento n. 29220230000925728503, relativa ad Irpef anno 2019, è stata notificata a mezzo posta in data 25.01.2024 a mani della moglie convivente. Del pari, la cartella di pagamento n.
2922023000092589503, relativa al Contributo unificato 2020, è stata notificata a mezzo posta in data
25.01.2024 a mani della moglie convivente.
In ordine a dette notifiche il ricorrente, nella propria memoria, ne ha solo dedotto l'irregolarità per mancato invio della CAN.
Sul punto deve rilevarsi che per giurisprudenza costante (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e
1240, tutte del 2024) “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa” ciò in quanto “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc.”
Quanto all'eccezione relativa al difetto di conformità della documentazione prodotta da AD si rileva che in calce alle controdeduzioni ADER si legge l'attestazione di conformità sia in ordine alla copia informatica dell'atto depositato sia degli allegati ciò rispettando il dettato normativo di cui all'art. 25-bis, comma 5-bis,
D.Lgs 546/1992.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AD che si liquidano in euro 4.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di AD delle spese di lite che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
IS, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
ND B.Giunta DA AC Crea
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CALTANISSETTA Sezione 1, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MONACO CREA DANIELA, Presidente
GIUNTA DR BONAVENTU, Relatore
TONA GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1306/2024 depositato il 12/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - IS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29276202400000734000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la Comunicazione preventiva ipoteca n. 29276202400000734000 Fascicolo n. 2024/10786 notificata in data 22.08.2024, per l'importo di 95.244,06 nella parte relativa alla cartelle di pagamento nn. 29220170004856102000 per euro € 1.629,66, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef sanzione pecuniaria anno 2011 e Irap anno 2007 asseritamente notificata in data 16.11.2017, cartella n. 29220230000925728503 del valore di € 27.354,98, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa Irpef anno 2019, asseritamente notificata in data 25.01.2024 ed alla cartella n. 2922023000092589503, del valore di € 25.532,00, comprensiva di interessi e sanzioni, limitatamente alla parte relativa al Contributo unificato
2020, asseritamente notificata in data 25.01.2024.
Deduceva:
-quanto alla cartella 29276202400000734000 rilevava la illegittimità dell'atto impugnato poiché trova il suo fondamento nella cartella di pagamento n. 29220170004856102000, che risulta essere già stata annullata con sentenza della CGT in data 08.06.2023 con sentenza n. 379/2023 (doc. 3) del 08.06.2023, a definizione del giudizio RG 122/2023;
-nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per violazione del diritto di difesa del contribuente e del principio di proporzionalità -mancata indicazione degli immobili sui quali viene minacciata l'iscrizione ipotecaria -violazione degli artt. 77 comma 2 bis dpr 602/73 e 24 della costituzione;
-nullita' della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per mancata notifica delle cartelle nn.29220230000925728503, 29220230000925829503–violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r.
602/1973;
-decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta
Si costituiva AD chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative e AD memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo deve rilevarsi che la Corte Tributaria di IS con la sentenza dell'8.6.2023 ha annullato l'atto in quella sede impugnata ovvero l'intimazione di pagamento n. 29220229000804839000 per omessa notifica degli atti presupposti tra cui la cartella 29220170004856102000 stante la mancata costituzione, in quella sede, di AD e, dunque, dell'impossibilità di verificarne la sussistenza e regolarità.
Detta pronuncia, dunque, non può esplicare nessuna refluenza nel presente giudizio in cui è stata versata in atti la prova della notifica della sottesa cartella notificata in data 31.10.2017 ex art. 139 cpc, successivo deposito alla casa comunale e invio della raccomandata restituita per compiuta giacenza. Quanto al secondo motivo deve rilevarsi che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria deve contenere soltanto l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca, ma non deve indicare anche gli immobili assoggettabili ad ipoteca da parte dell'agente della riscossione. La Corte di Cassazione ha affermato, in tal senso, che l'onere di motivazione della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca di cui all'art. 77 comma 2-bis D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 (c.d. preavviso di ipoteca) è assolto con l'indicazione dei crediti in relazione ai quali l'agente intende procedere alla iscrizione di ipoteca, mentre la specificazione degli immobili su cui cade la misura cautelare deve essere contenuta nella successiva comunicazione di iscrizione di ipoteca avvenuta ed ha, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del d.l. 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare» (Cass. Sez. Trib. Ord.
17 settembre 2025 n. 25456).
Il terzo motivo è infondato.
La cartella di pagamento n. 29220170004856102000, del valore di € 1.629,66, comprensiva di interessi e sanzioni, relativa a Irpef sanzione pecuniaria anno 2011 e Irap anno 2007, è stata notificata in data 16.11.2017.
Successivamente AD notificava al contribuente l'intimazione di pagamento n. 29220229000804839000 in data 20.06.2022 e l'intimazione di pagamento intermedia n. 29220239004436872000 in data 18.11.2023.
La cartella di pagamento n. 29220230000925728503, relativa ad Irpef anno 2019, è stata notificata a mezzo posta in data 25.01.2024 a mani della moglie convivente. Del pari, la cartella di pagamento n.
2922023000092589503, relativa al Contributo unificato 2020, è stata notificata a mezzo posta in data
25.01.2024 a mani della moglie convivente.
In ordine a dette notifiche il ricorrente, nella propria memoria, ne ha solo dedotto l'irregolarità per mancato invio della CAN.
Sul punto deve rilevarsi che per giurisprudenza costante (cfr Cassazione, pronunce nn. 23177, 21604 e
1240, tutte del 2024) “a partire dal 15 maggio 1998…, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente”. E ancora (Cassazione n. 21936/2024), ha ricordato che la notificazione postale diretta è quella eseguita “senza l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori”); che, “quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982”; e che, laddove il piego trasmesso in via “diretta” sia stato consegnato al portiere o ad altra persona abilitata alla ricezione, “non è necessario l'invio della cd. raccomandata informativa” ciò in quanto “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc.”
Quanto all'eccezione relativa al difetto di conformità della documentazione prodotta da AD si rileva che in calce alle controdeduzioni ADER si legge l'attestazione di conformità sia in ordine alla copia informatica dell'atto depositato sia degli allegati ciò rispettando il dettato normativo di cui all'art. 25-bis, comma 5-bis,
D.Lgs 546/1992.
Il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore dell'AD che si liquidano in euro 4.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione a favore di AD delle spese di lite che liquida in euro 4000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
IS, 27 gennaio 2026
Il Giudice Il Presidente
ND B.Giunta DA AC Crea