Articolo 4 della Legge 25 febbraio 1963, n. 289
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
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12 dicembre 1965
Art. 4. ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798 ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1965, n. 309) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nelle parole "alla Corte costituzionale" e 4 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."
Entrata in vigore il 12 dicembre 1965
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