Art. 4. ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798 ((1a)) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 6 dicembre 1965, n. 75 (in G.U. 1a s.s. 11/12/1965, n. 309) ha dichiarato "a norma dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 , nelle parole "alla Corte costituzionale" e 4 della stessa legge nelle parole "della Corte costituzionale"."
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11 aprile 1963
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1 agosto 1965
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12 dicembre 1965
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Giurisprudenza • 6
- 1. Corte Cost., sentenza 18/05/1972, n. 91Provvedimento: […] In particolare obbietta che la giurisprudenza della Corte, richiamata dall'Avvocatura a sostegno della propria tesi, rifletterebbe ipotesi estranee a quelle in esame, poiché riguarderebbe le contribuzioni dovute dai terzi non esercenti la professione forense, in occasione di prestazioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 3 e 4 della legge n. 289 del 1963, e fuori quindi della ipotesi di cui alla norma impugnata.Leggi di più...
- irrilevanza ed erroneo presupposto interpretativo·
- diniego dell'approvazione da parte del ministero dell'interno·
- finanza pubblica allargata·
- censura di disposizione diversa da quella per cui è motivata la doglianza·
- obbligo di redazione del bilancio stabilmente riequilibrato·
- bilancio e contabilità pubblica·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 036009).·
- bilancio degli enti locali dissestati