Articolo 2 della Legge 31 luglio 2023, n. 117
Articolo 1Articolo 3
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31 agosto 2023
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data dall'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4.13 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 31 agosto 2023
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