Articolo 2 della Legge 9 maggio 1961, n. 416
Articolo 1Articolo 3
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14 giugno 1961
Art. 2.
All'onere di lire 1.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a, carico dell'esercizio finanziario 1960-61 sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 229 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961