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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2851/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2851/2024 R.G. promossa
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8209/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 23/9/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante:
Con atto ex art. 306 cpc notificato a in data 22/1/2025 l'appellante CP_1
pagina 1 di 3 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello, Parte_1 concludendo per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato avanti al Tribunale di Milano, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di apertura di Parte_1 credito, mediante uso di carta revolving, sottoscritto in data 14/1/2003 con la società
, contestualmente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo CP_1 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico.
La richiesta di declaratoria di nullità era stata ricondotta alla violazione di norme imperative (art. 3 d.lgs. n. 374/99 relativamente al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari;
art. 1355 cod. civ. relativamente all'apertura della linea di credito).
Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domando e ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
ha interposto appello, contestando: Parte_1
- l'errata e/o falasa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 374/99 e 2 Regolamento del MEF in data 13/12/2001 n. 485, in relazione all'art. 1418 cod. civ.;
- l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 125 bis TUB.
L'appello veniva notificato in data 14/10/2024 a che non si è costituita CP_1 in vista dell'udienza fissata al 12/2/2025 e di cui il Consigliere Istruttore nominato ha autorizzato la trattazione scritta.
L'appellante ha depositato telematicamente rinuncia agli atti del giudizio di appello alla controparte in data 22/1/2025.
Il Consigliere Istruttore, all'odierna udienza, ne ha preso atto e si è riservato di riferire al
Collegio.
La Corte, nella composizione in epigrafe riportata, rilevata la regolarità della rinuncia agli atti dell'appello a non costituita, non può che procedere alla CP_1 dichiarazione di estinzione del giudizio.
La mancata costituzione dell'appellata, che non ha manifestato interesse a coltivare il giudizio, esime la Corte da ogni ulteriore provvedimento anche in punto spese di lite del grado.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano
Visto l'art. 306 cpc
DICHIARA
- l'estinzione del giudizio del giudizio di appello promosso da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 8209/2024 del
[...] CP_1
Tribunale di Milano;
- nulla sulle spese di lite.
In Milano il 12/2/2025
Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna Galioto Presidente Serena Baccolini Consigliere rel Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2851/2024 R.G. promossa
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA presso lo studio dell'avv. RUOCCO ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
C.F. P.IVA_1
APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 8209/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 23/9/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante:
Con atto ex art. 306 cpc notificato a in data 22/1/2025 l'appellante CP_1
pagina 1 di 3 ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio di appello, Parte_1 concludendo per l'estinzione del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato avanti al Tribunale di Milano, ha chiesto dichiararsi la nullità del contratto di apertura di Parte_1 credito, mediante uso di carta revolving, sottoscritto in data 14/1/2003 con la società
, contestualmente alla stipulazione di un contratto di credito al consumo CP_1 finalizzato all'acquisto di un elettrodomestico.
La richiesta di declaratoria di nullità era stata ricondotta alla violazione di norme imperative (art. 3 d.lgs. n. 374/99 relativamente al collocamento e alla distribuzione di prodotti finanziari;
art. 1355 cod. civ. relativamente all'apertura della linea di credito).
Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza impugnata, ha rigettato le domando e ha condannato al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
ha interposto appello, contestando: Parte_1
- l'errata e/o falasa applicazione degli artt. 3 d.lgs. n. 374/99 e 2 Regolamento del MEF in data 13/12/2001 n. 485, in relazione all'art. 1418 cod. civ.;
- l'erronea e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 117 e 125 bis TUB.
L'appello veniva notificato in data 14/10/2024 a che non si è costituita CP_1 in vista dell'udienza fissata al 12/2/2025 e di cui il Consigliere Istruttore nominato ha autorizzato la trattazione scritta.
L'appellante ha depositato telematicamente rinuncia agli atti del giudizio di appello alla controparte in data 22/1/2025.
Il Consigliere Istruttore, all'odierna udienza, ne ha preso atto e si è riservato di riferire al
Collegio.
La Corte, nella composizione in epigrafe riportata, rilevata la regolarità della rinuncia agli atti dell'appello a non costituita, non può che procedere alla CP_1 dichiarazione di estinzione del giudizio.
La mancata costituzione dell'appellata, che non ha manifestato interesse a coltivare il giudizio, esime la Corte da ogni ulteriore provvedimento anche in punto spese di lite del grado.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano
Visto l'art. 306 cpc
DICHIARA
- l'estinzione del giudizio del giudizio di appello promosso da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 8209/2024 del
[...] CP_1
Tribunale di Milano;
- nulla sulle spese di lite.
In Milano il 12/2/2025
Il Consigliere rel. est.
Serena Baccolini
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 3 di 3