Articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
Articolo 10Articolo 12
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14 marzo 1992
Art. 11. 1. Il produttore che vende olio a denominazione di origine controllata e' tenuto a dichiarare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro due giorni dalla vendita:
a) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata prodotta;
b) la quantita' di olio a denominazione di origine controllata venduta;
c) il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia ricevuta di quanto dichiarato ai sensi del comma 1.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992