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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2808/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2808/2020 promossa da:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IV_1
e difesa dagli avv.ti Giovanni Giglio (C.F. ) e Mario Lucchese (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F.lli Bisogno n. 27/A presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Giuseppe Cannizzaro;
OPPONENTE contro
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Solofra (AV) alla Via Garzilli n. 11.
OPPOSTA
(CF. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IV_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale D'Onofrio (c.f. ), elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81; PEC egione.campania.it Email_1
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 608/2020 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della le CP_2
veniva ingiunto il pagamento di € 151.041,51, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fatture impagate, emesse dalla società opposta in relazione all'espletata attività di gestione e manutenzione pagina 1 di 10 della rete fognaria industriale del chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“1) In via preliminare autorizzare la società ai sensi di legge, alla chiamata in causa della CP_1
in persona del Presidente, quale legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
P.IV_ Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, cod.fisc. ( ) c.a.p. per tutti i motivi sopra P.IV_3
esposti; 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare che la notifica del decreto ingiuntivo opposto è inesistente per tutti i motivi sopra esposti;
3) nel merito, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Avellino, notificato a mezzo pec il 29/05/2020, per tutti i motivi sopra esposti;
4) in ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa avanzata dalla società CP_2
condannare direttamente la , in persona del Presidente, quale legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme eventualmente riconosciute alla società
5) in via gradata, sempre in ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa CP_2 avanzata dalla società riconoscere l'azione di rivalsa e/o manleva alla società CP_2 CP_1
nei confronti della in persona del Presidente, quale legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro-tempore, affinché la suddetta Regione, per le ragioni sopra esposte, tenga indenne e manlevata la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, da qualsiasi conseguenza CP_1
economica dipendente da eventuale condanna. 6) sempre in ipotesi di soccombenza anche parziale da parte dell'odierna opponente, condannare la in persona del Presidente, quale Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quanto eventualmente dovuto alla , CP_2
ovvero a manlevare la per le somme che eventualmente la stessa dovesse essere CP_1
condannata a pagare;
7) condannare il e la , in solido e/o ciascuno per CP_2 Controparte_3
quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società opponente eccepiva l'omessa e/o inesistente notificazione del decreto ingiuntivo per mancata conformità agli originali contenuti nel fascicolo telematico, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. e ss., oltre che l'inesistenza della azionata pretesa creditoria;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere manlevata nell'ipotesi di rigetto Controparte_3 dell'opposizione. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, con conseguente revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 28.01.2021, veniva autorizzata la richiesta chiamata in causa del terzo, riservando all'esito ogni provvedimento e rinviando all'udienza del 10.06.2021.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dalla società opponente, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 24.06.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.06.2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, rinviando alla successiva udienza del dì 11.11.2021.
Con istanza del 02.07.2021, la chiedeva l'anticipazione della fissata udienza, insistendo CP_2
per la revoca della precedente ordinanza, con concessione della provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio, per la parte del credito non contestato, corrispondente al 50% dell'intero importo ingiunto.
Con ordinanza del 16.08.2021, a scioglimento dell'udienza del 14.07.2021, per come anticipata, veniva dichiarata inammissibile l'istanza e confermato il precedente provvedimento, atteso che “la parte opposta ha chiesto solo in sede di istanza di modifica dell'ordinanza la provvisoria esecuzione parziale, non avendola richiesta alla prima udienza. Peraltro, nella specie non si ravvisa una non contestazione del credito posto che dal tenore dell'atto di opposizione è contestata la pretesa tout court, avendo l'opponente negato l'esistenza di alcun contratto tra le parti, salvo contestare la tariffa applicata”.
All'udienza del dì 11.11.2021, “ritenuto che le istanze istruttorie non sono ammissibili perché vertono su circostanze da comprovarsi documentalmente, generiche quanto Ai riferimenti spazio-temporali o valutative…ritenuto sin d'ora di doversi avvalere dell'ausilio di un ctu”, veniva, all'uopo, nominato c.t.u. dott. poi revocato per mancata accettazione dell'incarico e sostituito Persona_1
dalla dott.ssa con ordinanza del 24.01.2022, con la quale veniva anche rigettata Persona_2
l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla all'udienza del 22.12.2021 e nelle note del CP_2
30.12.2021, in quanto concedibile solo in prima udienza.
All'udienza del 01.06.2022, la formulata ulteriore istanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., CP_2 rigettata con ordinanza del dì 11.07.2022, tenuto conto che “Presupposto indefettibile per la concessione della predetta ordinanza è la non contestazione delle somme, ravvisabile nella non negazione del fatto costitutivo del credito dedotto, fondata sulla volontà del debitore. Deve ravvisarsi pertanto una mancata contestazione della spettanza delle somme richieste e tale evenienza deve essere inequivocabile, e perciò non può ravvisarsi in caso di contestazione meramente generica e formale.
Nella specie parte opponente, convenuta in senso sostanziale, nel prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, ha contestato la spettanza delle somme richieste, negando l'applicazione della tariffa intera come richiesta in sede monitoria ed eccependo altresì il
pagina 3 di 10 difetto dei rapporti di istruttoria”.
Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12.12.2024, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1§ Sulla legittimazione passiva della Controparte_3
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa, ossia della risultando, all'esito dell'istruttoria, estranea ai rapporti intercorrenti tra la Controparte_3
e la CP_1 CP_2
Ed invero, l'impianto di depurazione dell'Alto Sarno gestito dapprima dal Commissario di Governo ex
O.P.C.M. 3270/03, veniva successivamente trasferito alla la quale, a seguito di Controparte_3
procedura selettiva, ne affidava la gestione a far data dal 01/04/2010 alla società CP_1
Nella nota prot. 0412667 del 30.05.2012, trasmessa dalla alla non Controparte_3 CP_1 disconosciuta da quest'ultima, veniva precisato che “Nell'attività di gestione degli impianti in oggetto
(Complesso depurativo Alto Sarno) affidata alla sono compresi tutti gli oneri relativi alle CP_1
attività per la gestione del sistema di tariffazione e riscossione già attivi e codificati dalla Struttura del
Commissario Delegato ex OPCM n. 3270/2003”.
Dunque, è la stessa quale affidataria della gestione degli impianti, e non la CP_1 CP_3
a procedere alla riscossione delle tariffe a carico degli utenti industriali ricompresi nel
[...] complesso depurativo dell'Alto Sarno, essendo l'odierna opposta tenuta, poi, a corrispondere quanto dovuto per la gestione e manutenzione della rete fognaria industriale del e di Controparte_4
Mercato San Severino, il cui scarico avviene nel richiamato impianto di depurazione.
Per le argomentazioni esposte, nessuna pretesa creditoria può, nel caso in lite, essere azionata nei confronti della tenuto conto che quest'ultima non procede ai servizi di tariffazione Controparte_3
e riscossione delle tariffe applicate agli utenti industriali, affidati alla CP_1
2§ Sulla nullità del decreto ingiuntivo
La società opponente eccepisce la giuridica esistenza della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio opposto, attesa la non conformità degli stessi rispetto a quelli presenti ed estratti dal fascicolo telematico.
La copia, in particolare, secondo la tesi attorea, sarebbe priva della coccarda, della stringa costituente la firma digitale dell'atto, del numero del decreto e della data di pubblicazione del medesimo.
Ciò premesso, va precisato che, trattandosi di originali duplicati informatici, la mancanza della coccarda non inficia la validità dell'atto che, nel corrispondente atto informatico, è provvisto della pagina 4 di 10 firma digitale del soggetto abilitato che li ha sottoscritti: il giudice ed il cancelliere per il decreto, il difensore per il ricorso monitorio.
Ed invero, deve ritenersi che la notifica sia stata eseguita correttamente, avendo il difensore autenticato i duplicati informatici nella relata di notifica con firma elettronica prima dell'invio a mezzo posta elettronica certificata.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, risulta valevole anche per le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata;
è stato, infatti, precisato che
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
7665/2016).
Per gli effetti, in applicazione dei principi suesposti, l'eccezione, per come formulata, va disattesa, tenuto conto che il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo emesso nei confronti è stato CP_1 notificato all'indirizzo pec della stessa;
è giunto, dunque, a destinazione della società opponente, che instaurava il presente giudizio, realizzando, in tal modo, lo scopo legale della conoscenza dell'atto.
3§Sulla prova del credito
È noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti di un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
pagina 5 di 10 Di recente, è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che sul piano sostanziale la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale), è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, trova, pertanto, applicazione l'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in ragione del quale spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240).
In particolare, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto, che è il creditore-attore sostanziale, dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente, dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie, la ha agito in via monitoria onde ottenere il CP_2 pagamento dell'importo di euro 151.041,50 oltre interessi, in forza delle fatture n. 37/A del 13.11.2019,
n. 38/A del 13.11.2019 e n. 10/A del 21.04.2020, emesse a titolo di compenso calcolato sui volumi scaricati di acque reflue nella rete fognaria dalle aziende conciarie dell'area industriale solofrana rilevati e comunicati dalla società premettendo di essere gestore e manutentore della rete CP_1
fognaria industriale del e di Mercato San Severino, il cui scarico avviene Controparte_4 nell'impianto di depurazione dell'Alto Sarno gestito dapprima dal Commissario di Governo ex
O.P.C.M. 3270/03, successivamente trasferito alla la quale, a seguito di procedura Controparte_3 selettiva, l'ha affidato a far data dal 01/04/2010 alla società CP_1
La ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 608/2020, deducendo che nessun contratto CP_1
esista tra le parti in lite e come le fatture azionate risultino contestate come da note prot. CAS
19/0171/FCS del 06.12.2019 e prot. CAS. 20/0049/MLC del 20.04.2020, inviate alla società opposta ed pagina 6 di 10 alla in particolare, l'opponente contesta la pretesa creditoria atteso che sarebbe Controparte_3
stata applicata una erronea tariffa per i servizi di depurazione e fognatura senza operare alcun criterio di ripartizione in difformità alla sentenza n. 1107/2017 del Tribunale di Napoli.
Dunque, il rapporto tra le parti in lite, nella specie, è stato contestato;
tuttavia, non può ignorarsi che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto non solo sulla scorta di fatture, ma anche della produzione della Convenzione del 30.12.2003 per l'affidamento da parte dei Comuni di Mercato San Severino e alla della gestione impianto , nonché la produzione del Contratto di CP_4 CP_2 CP_4 utenza, dal quale emerge in particolare l'espletamento della riscossione degli oneri da parte della odierna opponente e le relative modalità; in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, la ha, altresì, prodotto la fattura emessa dall'opponente in data 5/11/2014, con la quale la CP_2 stessa chiedeva il pagamento per l'attività di “fatturazione e agli incassi delle somme di CP_1 vostra competenza” per il periodo 01/04/2010 – 03/12/2013.
Inoltre, agli atti è stata prodotta dalla stessa opponente la Deliberazione N. 2196 del 27 giugno 2003 della ove si premette che “con la citata delibera di Giunta Regionale n. 6465 del Controparte_3
30.11.2001, è stato, altresì, stabilito che le tariffe di raccolta delle acque reflue di cui al precedente punto b) vanno attribuite nella misura del 50% alla per la gestione dei collettori CP_3
comprensoriali e per il restante 50% all'Ente gestore delle fogne comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2115 del 27.5.1997” e la nota prot. N. 0412667 del 30.05.2012 della con la quale si significava che “a decorrere dal 1.4.2010 la Controparte_3 CP_3
è subentrata al Commissario Delegato della gestione degli impianti di depurazione, come
[...]
da verbale di consegne sottoscritto in data 26.3.2010 ed, a seguito di procedura straordinaria urgente, ha affidato alla gestione temporanea del complesso depurativo in oggetto alla Nell'attività CP_1
di gestione degli impianti in oggetto affidata alla sono compresi tutti gli oneri relativi alle CP_5
attività per la gestione del sistema di tariffazione e riscossione già attivi e codificati dalla Struttura del
Commissario Delegato ex OPCM n. 3270/2003”.
L'opponente ha, altresì, prodotto il verbale di consegna del 26.03.2010 con il quale veniva trasferito il complesso depurativo dell'Alto Sarno alla e per essa al soggetto individuato per la Controparte_3
gestione nonché degli oneri di tariffazione, segnatamente la CP_1
Va, dunque, ritenuto esistente in tali termini il rapporto tra le parti in lite, in particolare la diretta legittimazione passiva della odierna opponente rispetto alla richiesta di pagamento.
4§ Sul quantum debeatur
La società opponente deduce, come accennato, l'applicazione di una tariffa non conforme al regolamento tariffario in vigore ed alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2017, nella quale pagina 7 di 10 viene preso atto della delibera di G.R. n. 2115 del 27.05.1997 che dispone il riparto della tariffa di fognatura e collettamento nella misura del 50% alla gestione dei collettori comprensoriali ( CP_1
e per il restante 50% alla gestione delle fogne comunali e comprensoriali ( ; per gli effetti, CP_2
la tariffa astrattamente dovuta alla sarebbe pari ad euro 0,083 / mc (pari al 50% di 0,166) CP_2
e non già 0,15 euro al mc, come illegittimamente conteggiato dalla società opposta nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio.
Tale eccezione risulta fondata. Ed invero, seppur agli atti non risulta prodotta la deliberazione Giunta
Regionale n. 6465 del 30.11.2001, è emerso con sufficiente chiarezza che l'odierna opponente sia tenuta a riscuotere gli importi dagli utenti e che debba riversare le somme per il 50% alla CP_2
quale ente gestore delle fogne comunali e comprensoriali.
Si ritiene, invero, che debba riconoscersi alla la percentuale limitata del 50 % degli CP_2
importi ingiunti, come indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 6465 del 30.11.2001, non disconosciuta dalla società opposta e richiamata nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2017.
Tale pronuncia, invero, non fa stato tra le parti in lite, atteso che la non era parte CP_1
processuale nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il “petitum” del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti,
l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n.
26704/2018).
Tuttavia, la ripartizione tra ente gestore dei collettori ed ente gestore delle fogne comunali viene confermato anche nella delibera di Giunta Regionale n. 1488 del 25.09.2009, prodotta dalla società opponente, in cui veniva confermato “che le tariffe di raccolta delle acque reflue vanno attribuite nella misura del 50% alla per la gestione dei collettori e per il restante 50% all'Ente Controparte_3 gestore delle fogne comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 2115 del 27/05/1997”.
pagina 8 di 10 La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali, determinando le somme di spettanza della CP_2
È stata, infatti, dapprima determinata l'esatta tariffa per i servizi di fognatura applicabile nei limiti della percentuale del 50%, per poi moltiplicarla per i volumi annui scaricati e calcolati in metri cubi. Sono state, dunque, ricalcolate le somme di spettanza della società opposta come segue: “1) 549.224mc *
0.082885 = € 45.522,43 A tale somma va sottratto l'acconto di €30.000 e aggiunta l'IV al 10% (come da fattura 37/A agli atti): € 45.522,43 - 30.000 = € 15.522,43 +1.552,24 (IV 10%) = € 17.074,67 Per
l'anno 2019, si procede con la stessa operazione aggiornando la tariffa come segue: 2) 373.316 mc *
0.082885 = € 30.942,29 (imponibile acconto 2019) All'imponibile va aggiunta l'IV al 10% (per
l'applicazione dell'IV cfr. fattura 38/A agli atti) pari a € 3.094,23. Dunque, l'acconto per il 2019 per
i servizi di fognatura e collettamento di spettanza della ammonta a complessivi € CP_2
34.036,52 con l'applicazione della tariffa al 50% (0.082885). 3) 192.863 mc * 0.082885 = € 15.985,44
(imponibile a saldo 2019) All'imponibile va aggiunta l'IV al 10% (per l'applicazione dell'IV cfr. fatture agli atti) pari a € 1.598,54. Il saldo al 2019 per i servizi di fognatura e collettamento spettanti a ammonta a complessivi € 17.583,98 con l'applicazione della tariffa al 50% CP_2
(0.082885). Le somme per i sevizi di fognatura e collettamento da corrispondere a
[...] in base alla tariffa al 50% (0.082885) ammontano a complessivi € 68.695,17” Parte_1
(pag. 12 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Persona_2
L'opposizione va, di conseguenza, parzialmente accolta ed il decreto impugnato va revocato, con condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di € 68.695,17, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
5§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza tra la e la che l'ha chiamata in causa;
Controparte_3 CP_1
le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
Possono essere invece parzialmente compensate per 1/3 tra la e la in ragione CP_1 CP_2
della riduzione della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 608/2020;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 68.695,17, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
pagina 9 di 10 - condanna parte opponente a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite Controparte_3 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA, come per legge;
- condanna parte opponente a rifondere alla 2/3 delle spese di lite che si liquidano per CP_2 intero in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA, come per legge;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra la e la CP_1 CP_2
AVELLINO, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2808/2020 promossa da:
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IV_1
e difesa dagli avv.ti Giovanni Giglio (C.F. ) e Mario Lucchese (C.F. C.F._1
, elettivamente domiciliata in Avellino alla Via F.lli Bisogno n. 27/A presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Giuseppe Cannizzaro;
OPPONENTE contro
P.I.V.A. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IV_2 rappresentata e difesa dall'avv. Letizia Romano (C.F. ), elettivamente C.F._3
domiciliata in Solofra (AV) alla Via Garzilli n. 11.
OPPOSTA
(CF. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IV_3
rappresentata e difesa dall' Avv. Pasquale D'Onofrio (c.f. ), elettivamente C.F._4
domiciliata in Napoli via S. Lucia n. 81; PEC egione.campania.it Email_1
CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione avverso il decreto CP_1
ingiuntivo n. 608/2020 del Tribunale di Avellino, mediante il quale, su istanza della le CP_2
veniva ingiunto il pagamento di € 151.041,51, oltre interessi e spese di procedura, in forza di fatture impagate, emesse dalla società opposta in relazione all'espletata attività di gestione e manutenzione pagina 1 di 10 della rete fognaria industriale del chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_4
“1) In via preliminare autorizzare la società ai sensi di legge, alla chiamata in causa della CP_1
in persona del Presidente, quale legale rappresentante pro-tempore, con sede in Controparte_3
P.IV_ Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, cod.fisc. ( ) c.a.p. per tutti i motivi sopra P.IV_3
esposti; 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare che la notifica del decreto ingiuntivo opposto è inesistente per tutti i motivi sopra esposti;
3) nel merito, annullarsi o revocarsi il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Avellino, notificato a mezzo pec il 29/05/2020, per tutti i motivi sopra esposti;
4) in ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa avanzata dalla società CP_2
condannare direttamente la , in persona del Presidente, quale legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme eventualmente riconosciute alla società
5) in via gradata, sempre in ipotesi di accoglimento anche parziale della pretesa CP_2 avanzata dalla società riconoscere l'azione di rivalsa e/o manleva alla società CP_2 CP_1
nei confronti della in persona del Presidente, quale legale rappresentante
[...] Controparte_3
pro-tempore, affinché la suddetta Regione, per le ragioni sopra esposte, tenga indenne e manlevata la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, da qualsiasi conseguenza CP_1
economica dipendente da eventuale condanna. 6) sempre in ipotesi di soccombenza anche parziale da parte dell'odierna opponente, condannare la in persona del Presidente, quale Controparte_3
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento di quanto eventualmente dovuto alla , CP_2
ovvero a manlevare la per le somme che eventualmente la stessa dovesse essere CP_1
condannata a pagare;
7) condannare il e la , in solido e/o ciascuno per CP_2 Controparte_3
quanto di ragione, al pagamento di tutte le spese ed onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della spiegata domanda, l'odierna società opponente eccepiva l'omessa e/o inesistente notificazione del decreto ingiuntivo per mancata conformità agli originali contenuti nel fascicolo telematico, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per assenza dei presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. e ss., oltre che l'inesistenza della azionata pretesa creditoria;
chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa della al fine di essere manlevata nell'ipotesi di rigetto Controparte_3 dell'opposizione. Concludeva, dunque, per l'accoglimento della spiegata domanda, con conseguente revoca dell'impugnato provvedimento monitorio, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava ogni avversa eccezione e deduzione, CP_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
All'udienza del 28.01.2021, veniva autorizzata la richiesta chiamata in causa del terzo, riservando all'esito ogni provvedimento e rinviando all'udienza del 10.06.2021.
pagina 2 di 10 Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la carenza di legittimazione passiva, Controparte_3
chiedendo il rigetto della domanda di manleva formulata dalla società opponente, vinte le spese di lite.
Con ordinanza del 24.06.2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.06.2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., per il deposito delle memorie istruttorie ivi previste, rinviando alla successiva udienza del dì 11.11.2021.
Con istanza del 02.07.2021, la chiedeva l'anticipazione della fissata udienza, insistendo CP_2
per la revoca della precedente ordinanza, con concessione della provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio, per la parte del credito non contestato, corrispondente al 50% dell'intero importo ingiunto.
Con ordinanza del 16.08.2021, a scioglimento dell'udienza del 14.07.2021, per come anticipata, veniva dichiarata inammissibile l'istanza e confermato il precedente provvedimento, atteso che “la parte opposta ha chiesto solo in sede di istanza di modifica dell'ordinanza la provvisoria esecuzione parziale, non avendola richiesta alla prima udienza. Peraltro, nella specie non si ravvisa una non contestazione del credito posto che dal tenore dell'atto di opposizione è contestata la pretesa tout court, avendo l'opponente negato l'esistenza di alcun contratto tra le parti, salvo contestare la tariffa applicata”.
All'udienza del dì 11.11.2021, “ritenuto che le istanze istruttorie non sono ammissibili perché vertono su circostanze da comprovarsi documentalmente, generiche quanto Ai riferimenti spazio-temporali o valutative…ritenuto sin d'ora di doversi avvalere dell'ausilio di un ctu”, veniva, all'uopo, nominato c.t.u. dott. poi revocato per mancata accettazione dell'incarico e sostituito Persona_1
dalla dott.ssa con ordinanza del 24.01.2022, con la quale veniva anche rigettata Persona_2
l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla all'udienza del 22.12.2021 e nelle note del CP_2
30.12.2021, in quanto concedibile solo in prima udienza.
All'udienza del 01.06.2022, la formulata ulteriore istanza ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., CP_2 rigettata con ordinanza del dì 11.07.2022, tenuto conto che “Presupposto indefettibile per la concessione della predetta ordinanza è la non contestazione delle somme, ravvisabile nella non negazione del fatto costitutivo del credito dedotto, fondata sulla volontà del debitore. Deve ravvisarsi pertanto una mancata contestazione della spettanza delle somme richieste e tale evenienza deve essere inequivocabile, e perciò non può ravvisarsi in caso di contestazione meramente generica e formale.
Nella specie parte opponente, convenuta in senso sostanziale, nel prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, ha contestato la spettanza delle somme richieste, negando l'applicazione della tariffa intera come richiesta in sede monitoria ed eccependo altresì il
pagina 3 di 10 difetto dei rapporti di istruttoria”.
Espletata la disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 12.12.2024, la causa veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1§ Sulla legittimazione passiva della Controparte_3
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata in causa, ossia della risultando, all'esito dell'istruttoria, estranea ai rapporti intercorrenti tra la Controparte_3
e la CP_1 CP_2
Ed invero, l'impianto di depurazione dell'Alto Sarno gestito dapprima dal Commissario di Governo ex
O.P.C.M. 3270/03, veniva successivamente trasferito alla la quale, a seguito di Controparte_3
procedura selettiva, ne affidava la gestione a far data dal 01/04/2010 alla società CP_1
Nella nota prot. 0412667 del 30.05.2012, trasmessa dalla alla non Controparte_3 CP_1 disconosciuta da quest'ultima, veniva precisato che “Nell'attività di gestione degli impianti in oggetto
(Complesso depurativo Alto Sarno) affidata alla sono compresi tutti gli oneri relativi alle CP_1
attività per la gestione del sistema di tariffazione e riscossione già attivi e codificati dalla Struttura del
Commissario Delegato ex OPCM n. 3270/2003”.
Dunque, è la stessa quale affidataria della gestione degli impianti, e non la CP_1 CP_3
a procedere alla riscossione delle tariffe a carico degli utenti industriali ricompresi nel
[...] complesso depurativo dell'Alto Sarno, essendo l'odierna opposta tenuta, poi, a corrispondere quanto dovuto per la gestione e manutenzione della rete fognaria industriale del e di Controparte_4
Mercato San Severino, il cui scarico avviene nel richiamato impianto di depurazione.
Per le argomentazioni esposte, nessuna pretesa creditoria può, nel caso in lite, essere azionata nei confronti della tenuto conto che quest'ultima non procede ai servizi di tariffazione Controparte_3
e riscossione delle tariffe applicate agli utenti industriali, affidati alla CP_1
2§ Sulla nullità del decreto ingiuntivo
La società opponente eccepisce la giuridica esistenza della notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo e del provvedimento monitorio opposto, attesa la non conformità degli stessi rispetto a quelli presenti ed estratti dal fascicolo telematico.
La copia, in particolare, secondo la tesi attorea, sarebbe priva della coccarda, della stringa costituente la firma digitale dell'atto, del numero del decreto e della data di pubblicazione del medesimo.
Ciò premesso, va precisato che, trattandosi di originali duplicati informatici, la mancanza della coccarda non inficia la validità dell'atto che, nel corrispondente atto informatico, è provvisto della pagina 4 di 10 firma digitale del soggetto abilitato che li ha sottoscritti: il giudice ed il cancelliere per il decreto, il difensore per il ricorso monitorio.
Ed invero, deve ritenersi che la notifica sia stata eseguita correttamente, avendo il difensore autenticato i duplicati informatici nella relata di notifica con firma elettronica prima dell'invio a mezzo posta elettronica certificata.
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, risulta valevole anche per le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata;
è stato, infatti, precisato che
“L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cassazione Civile, S.U., sentenza n.
7665/2016).
Per gli effetti, in applicazione dei principi suesposti, l'eccezione, per come formulata, va disattesa, tenuto conto che il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo emesso nei confronti è stato CP_1 notificato all'indirizzo pec della stessa;
è giunto, dunque, a destinazione della società opponente, che instaurava il presente giudizio, realizzando, in tal modo, lo scopo legale della conoscenza dell'atto.
3§Sulla prova del credito
È noto che la fattura commerciale sia una dichiarazione unilaterale resa da una parte all'altro contraente e riguardi i fatti di un rapporto già costituito;
conseguentemente, in caso di contestazione della pattuizione contrattuale, la fattura, benché costituisca titolo idoneo per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 comma 2 c.p.c., non costituisce valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ove contestate.
La Suprema Corte ha, invero, in più occasioni, affermato che “La fattura è titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.)” (Cassazione Civile, ordinanza n. 5915/2011).
È, pertanto, principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi concernenti l'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma, al più, un mero indizio (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4 gennaio 2022, n. 128).
pagina 5 di 10 Di recente, è stato ulteriormente precisato che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (Cassazione Civile, sez. III, 12/07/2023, n.19944); ciò, in quanto i documenti di provenienza unilaterale dal creditore, allegati al ricorso per ingiunzione, sebbene idonei a consentire l'emissione del provvedimento monitorio, non possono costituire prova del credito e del titolo negoziale, a fronte della contestazione delle forniture operata dalla debitrice, nel successivo giudizio ex art. 645 c.p.c..
In forza del pacifico assunto per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione, con la conseguenza che sul piano sostanziale la qualità di attore spetta all'opposto
(convenuto in senso formale), è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, trova, pertanto, applicazione l'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova, in ragione del quale spetta al creditore opposto l'onere di provare in giudizio il fatto costitutivo del credito, mentre è onere del debitore opponente prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento (ex multis Cass. Civ., Sez.
II, 16 maggio 2019, n. 13240).
In particolare, l'opposizione importa l'inversione delle posizioni processuali delle parti e di conseguenza l'opposto, che è il creditore-attore sostanziale, dovrà provare i fatti costitutivi della sua pretesa posti a fondamento del decreto ingiuntivo, mentre il debitore-opponente, dovrà dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui diritto, potendo egli limitarsi a contestare la fondatezza del credito azionato in via monitoria.
Tanto premesso, nel caso di specie, la ha agito in via monitoria onde ottenere il CP_2 pagamento dell'importo di euro 151.041,50 oltre interessi, in forza delle fatture n. 37/A del 13.11.2019,
n. 38/A del 13.11.2019 e n. 10/A del 21.04.2020, emesse a titolo di compenso calcolato sui volumi scaricati di acque reflue nella rete fognaria dalle aziende conciarie dell'area industriale solofrana rilevati e comunicati dalla società premettendo di essere gestore e manutentore della rete CP_1
fognaria industriale del e di Mercato San Severino, il cui scarico avviene Controparte_4 nell'impianto di depurazione dell'Alto Sarno gestito dapprima dal Commissario di Governo ex
O.P.C.M. 3270/03, successivamente trasferito alla la quale, a seguito di procedura Controparte_3 selettiva, l'ha affidato a far data dal 01/04/2010 alla società CP_1
La ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 608/2020, deducendo che nessun contratto CP_1
esista tra le parti in lite e come le fatture azionate risultino contestate come da note prot. CAS
19/0171/FCS del 06.12.2019 e prot. CAS. 20/0049/MLC del 20.04.2020, inviate alla società opposta ed pagina 6 di 10 alla in particolare, l'opponente contesta la pretesa creditoria atteso che sarebbe Controparte_3
stata applicata una erronea tariffa per i servizi di depurazione e fognatura senza operare alcun criterio di ripartizione in difformità alla sentenza n. 1107/2017 del Tribunale di Napoli.
Dunque, il rapporto tra le parti in lite, nella specie, è stato contestato;
tuttavia, non può ignorarsi che il decreto ingiuntivo è stato chiesto ed ottenuto non solo sulla scorta di fatture, ma anche della produzione della Convenzione del 30.12.2003 per l'affidamento da parte dei Comuni di Mercato San Severino e alla della gestione impianto , nonché la produzione del Contratto di CP_4 CP_2 CP_4 utenza, dal quale emerge in particolare l'espletamento della riscossione degli oneri da parte della odierna opponente e le relative modalità; in allegato alla propria comparsa di costituzione e risposta, la ha, altresì, prodotto la fattura emessa dall'opponente in data 5/11/2014, con la quale la CP_2 stessa chiedeva il pagamento per l'attività di “fatturazione e agli incassi delle somme di CP_1 vostra competenza” per il periodo 01/04/2010 – 03/12/2013.
Inoltre, agli atti è stata prodotta dalla stessa opponente la Deliberazione N. 2196 del 27 giugno 2003 della ove si premette che “con la citata delibera di Giunta Regionale n. 6465 del Controparte_3
30.11.2001, è stato, altresì, stabilito che le tariffe di raccolta delle acque reflue di cui al precedente punto b) vanno attribuite nella misura del 50% alla per la gestione dei collettori CP_3
comprensoriali e per il restante 50% all'Ente gestore delle fogne comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n.2115 del 27.5.1997” e la nota prot. N. 0412667 del 30.05.2012 della con la quale si significava che “a decorrere dal 1.4.2010 la Controparte_3 CP_3
è subentrata al Commissario Delegato della gestione degli impianti di depurazione, come
[...]
da verbale di consegne sottoscritto in data 26.3.2010 ed, a seguito di procedura straordinaria urgente, ha affidato alla gestione temporanea del complesso depurativo in oggetto alla Nell'attività CP_1
di gestione degli impianti in oggetto affidata alla sono compresi tutti gli oneri relativi alle CP_5
attività per la gestione del sistema di tariffazione e riscossione già attivi e codificati dalla Struttura del
Commissario Delegato ex OPCM n. 3270/2003”.
L'opponente ha, altresì, prodotto il verbale di consegna del 26.03.2010 con il quale veniva trasferito il complesso depurativo dell'Alto Sarno alla e per essa al soggetto individuato per la Controparte_3
gestione nonché degli oneri di tariffazione, segnatamente la CP_1
Va, dunque, ritenuto esistente in tali termini il rapporto tra le parti in lite, in particolare la diretta legittimazione passiva della odierna opponente rispetto alla richiesta di pagamento.
4§ Sul quantum debeatur
La società opponente deduce, come accennato, l'applicazione di una tariffa non conforme al regolamento tariffario in vigore ed alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2017, nella quale pagina 7 di 10 viene preso atto della delibera di G.R. n. 2115 del 27.05.1997 che dispone il riparto della tariffa di fognatura e collettamento nella misura del 50% alla gestione dei collettori comprensoriali ( CP_1
e per il restante 50% alla gestione delle fogne comunali e comprensoriali ( ; per gli effetti, CP_2
la tariffa astrattamente dovuta alla sarebbe pari ad euro 0,083 / mc (pari al 50% di 0,166) CP_2
e non già 0,15 euro al mc, come illegittimamente conteggiato dalla società opposta nelle fatture poste a fondamento del provvedimento monitorio.
Tale eccezione risulta fondata. Ed invero, seppur agli atti non risulta prodotta la deliberazione Giunta
Regionale n. 6465 del 30.11.2001, è emerso con sufficiente chiarezza che l'odierna opponente sia tenuta a riscuotere gli importi dagli utenti e che debba riversare le somme per il 50% alla CP_2
quale ente gestore delle fogne comunali e comprensoriali.
Si ritiene, invero, che debba riconoscersi alla la percentuale limitata del 50 % degli CP_2
importi ingiunti, come indicato nella delibera di Giunta Regionale n. 6465 del 30.11.2001, non disconosciuta dalla società opposta e richiamata nella sentenza del Tribunale di Napoli n. 1107/2017.
Tale pronuncia, invero, non fa stato tra le parti in lite, atteso che la non era parte CP_1
processuale nel giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli.
Al riguardo, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, anche ove ne sia solo il necessario presupposto logico, e la relativa preclusione opera anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono il “petitum” del primo. Tale indirizzo giurisprudenziale richiede che le cause, tra le stesse parti, abbiano ad oggetto un medesimo titolo negoziale od un medesimo rapporto giuridico ed una di esse sia stata definita con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti,
l'accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono l'esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (in tal senso, Cassazione Civile, sentenza n.
26704/2018).
Tuttavia, la ripartizione tra ente gestore dei collettori ed ente gestore delle fogne comunali viene confermato anche nella delibera di Giunta Regionale n. 1488 del 25.09.2009, prodotta dalla società opponente, in cui veniva confermato “che le tariffe di raccolta delle acque reflue vanno attribuite nella misura del 50% alla per la gestione dei collettori e per il restante 50% all'Ente Controparte_3 gestore delle fogne comunali o consortili, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 2115 del 27/05/1997”.
pagina 8 di 10 La causa può, dunque, essere decisa muovendo dalle conclusioni della CTU, il quale ha ricostruito la vicenda giudiziaria, mediante una analisi puntuale degli atti processuali, determinando le somme di spettanza della CP_2
È stata, infatti, dapprima determinata l'esatta tariffa per i servizi di fognatura applicabile nei limiti della percentuale del 50%, per poi moltiplicarla per i volumi annui scaricati e calcolati in metri cubi. Sono state, dunque, ricalcolate le somme di spettanza della società opposta come segue: “1) 549.224mc *
0.082885 = € 45.522,43 A tale somma va sottratto l'acconto di €30.000 e aggiunta l'IV al 10% (come da fattura 37/A agli atti): € 45.522,43 - 30.000 = € 15.522,43 +1.552,24 (IV 10%) = € 17.074,67 Per
l'anno 2019, si procede con la stessa operazione aggiornando la tariffa come segue: 2) 373.316 mc *
0.082885 = € 30.942,29 (imponibile acconto 2019) All'imponibile va aggiunta l'IV al 10% (per
l'applicazione dell'IV cfr. fattura 38/A agli atti) pari a € 3.094,23. Dunque, l'acconto per il 2019 per
i servizi di fognatura e collettamento di spettanza della ammonta a complessivi € CP_2
34.036,52 con l'applicazione della tariffa al 50% (0.082885). 3) 192.863 mc * 0.082885 = € 15.985,44
(imponibile a saldo 2019) All'imponibile va aggiunta l'IV al 10% (per l'applicazione dell'IV cfr. fatture agli atti) pari a € 1.598,54. Il saldo al 2019 per i servizi di fognatura e collettamento spettanti a ammonta a complessivi € 17.583,98 con l'applicazione della tariffa al 50% CP_2
(0.082885). Le somme per i sevizi di fognatura e collettamento da corrispondere a
[...] in base alla tariffa al 50% (0.082885) ammontano a complessivi € 68.695,17” Parte_1
(pag. 12 relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa ). Persona_2
L'opposizione va, di conseguenza, parzialmente accolta ed il decreto impugnato va revocato, con condanna della parte opponente al pagamento della somma residua di € 68.695,17, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo.
5§ Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza tra la e la che l'ha chiamata in causa;
Controparte_3 CP_1
le stesse sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
Possono essere invece parzialmente compensate per 1/3 tra la e la in ragione CP_1 CP_2
della riduzione della pretesa creditoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 608/2020;
- condanna la parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, di € 68.695,17, oltre interessi dalla sentenza e fino al soddisfo;
pagina 9 di 10 - condanna parte opponente a rifondere alla terza chiamata in causa le spese di lite Controparte_3 che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA, come per legge;
- condanna parte opponente a rifondere alla 2/3 delle spese di lite che si liquidano per CP_2 intero in € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IV e CPA, come per legge;
- compensa per 1/3 le spese di lite tra la e la CP_1 CP_2
AVELLINO, 20 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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