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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 5.3.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14658/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1
domiciliata in Catania, via Crispi, n. 225, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Vaccaro e
Ottavio Vaccaro, che la rappresentano e difendono giusta procura congiunta al ricorso.
Ricorrente
e
, C.f. CP_1 C.F._1
Convenuto contumace
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa
Conclusioni: come da ricorso, da memoria difensiva e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 21.4.2023, la società ha adito il Parte_1
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di voler accertare la legittimità della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata in data 20.3.2023 al dipendente ai sensi degli artt. 8 e 9, Sez. Quarta – Titolo VII, del CCNL CP_1 per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti del 5.2.2021.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
-che è inquadrato come operaio nel livello contrattuale C2, Reparto CP_1
Laminatoio, Gruista magazzino prodotti finiti (fasci e rocchetto - Turnista);
1 - che, in data 12 marzo 2023, durante il turno di lavoro assegnato al nello CP_1
specifico dalle ore 14.30 alle ore 22.30, si era verificato nel cantiere di lavoro presso il quale era stato assegnato il resistente un incaglio della linea rocchettatrice;
- che, in ipotesi di incagli del treno di laminazione, le regole operative aziendali, nonché le norme di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevedono espressamente l'immediato arresto del processo lavorativo con attivazione di un allarme sonoro (sirena) che allerta tutte le unità di personale presenti nel cantiere;
- che il capo turno deve porre in essere le operazioni preventive di messa in sicurezza dei macchinari, coordinando gli interventi dei dipendenti presenti da eseguirsi sulle macchine e sugli impianti;
- che il nell'occasione, come già accaduto in passato, non appena verificatosi CP_1
l'incaglio della linea rocchettatrice, incurante delle regole aziendali e delle istruzioni operative aziendali contenute nel mansionario e nonostante le disposizioni impartitegli dal
Capo Turno, piuttosto che collaborare in gruppo con i colleghi di servizio per risolvere l'incaglio, riparare il guasto e, successivamente, pulire l'area interessata, non aveva seguito gli ordini ricevuti, allontanandosi volontariamente e senza motivo dalla zona di intervento;
- che, al termine del servizio, il Capo Turno, aveva informato la direzione Parte_2 aziendale del comportamento tenuto dall'odierno resistente in aperta violazione dei propri doveri e delle disposizioni operative regolanti l'esecuzione del lavoro;
- che essa società con nota del 13 marzo 2023, notificata al in data 14.03.2023, CP_1 aveva contestato al lavoratore che «…in data 12/03/2023, durante il turno di lavoro, non eseguiva le attività a Lei assegnate, in particolare non ripuliva l'area di lavoro», informandolo, al contempo, che avrebbe potuto presentare eventuali giustificazioni e difese entro il termine di giorni cinque;
- che, in data 20.03.2023, si era svolta l'audizione orale del dipendente, il quale aveva giustificato il proprio comportamento affermando di aver contravvenuto ai propri doveri a causa del fatto che non si era reso conto dell'incaglio e del conseguente arresto del processo produttivo;
- che, in data 20.03.2023, essa società aveva comunicato al che le giustificazioni CP_1
fornite dal medesimo in sede di audizione orale non potevano essere accolte e, pertanto, gli aveva irrogato la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta;
- che, in data 21.3.2023, poi, aveva ricevuto a mezzo p.e.c. la nota dell'organizzazione sindacale U.G.L. di Catania, con la quale, in nome e per conto dell'iscritto CP_1
«ritenendo ingiustificato ed eccessivo il provvedimento disciplinare applicato allo stesso
2 in data 20 Marzo 2023», aveva chiestoall' , ai Controparte_2 sensi dell'art. 7 della l. n. 300/70, la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato;
- che, in data 12 aprile 2023, infine, a mezzo p.e.c., era stata notificata alla società ricorrente la nota dell' , prot. n. 7108 del Controparte_2
03.04.2023, avente ad oggetto «richiesta nomina rappresentante per costituzione Collegio di Conciliazione e Arbitrato - art. 7, L. 300/70 – Lav.: (provv. CP_1
20/03/2023)», con la quale era stato richiesto alla di voler Parte_1
comunicare, entro il termine di giorni 10, il nominativo di un proprio rappresentante;
- che essa società, conscia di aver agito assai correttamente, dunque, a mezzo comunicazione PEC del 20.04.2023, aveva informato l' Controparte_2
dell'intenzione di non aderire alla suddetta richiesta di arbitrato, prediligendo
[...] dirimere la controversia e tutelare i propri diritti, ai sensi dell'art. 7, comma 7, della l. n.
300/70.
Quindi, la società, argomentato in ordine alla legittimità della sanzione inflitta, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «che l'On.le Giudice del Lavoro adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accolga il ricorso proposto, accertando e dichiarando la legittimità della sanzione disciplinare irrogata, in data 20.03.2023, al signor dell'ammonizione scritta. CP_1
Il tutto con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio».
Svoltasi l'udienza del 28.6.2023, è stata ordinata la rinnovazione della notificazione a parte ricorrente e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.11.2023, all'esito della quale, verificata la regolarità della notificazione eseguita, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è stata dichiarata la contumacia di CP_1
Ammesso e non espletato, per mancata comparizione del l'interrogatorio formale CP_1
della parte convenuta, è stata espletata la prova per testi e la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 5.3.2025. Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate dalla parte ricorrente, la causa è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la legittimità della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata dalla società in data 20.3.2023 Parte_1
3 a dipendente con qualifica di operaio inquadrato nel livello contrattuale C2, CP_1
Reparto Laminatoio, Gruista magazzino prodotti finiti (fasci e rocchetto - Turnista), in quanto il lavoratore «…in data 12/03/2023, durante il turno di lavoro, non eseguiva le attività a Lei assegnate, in particolare non ripuliva l'area di lavoro» (v. doc. n. 1, fasc. ricorrente).
3. I fatti posti a base della sanzione disciplinare per cui è causa sono stati oggetto di istruttoria orale.
In particolare, all'udienza del 14.2.2024, è stato sentito , dipendente della Testimone_1
società con mansioni di OT, presente in servizio il giorno Parte_1
12.3.2023.
Il teste è da ritenersi particolarmente attendibile per essere stato presente in servizio il
12.3.2023 e per avere quindi avuto conoscenza diretta e analitica del comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'incaglio dell'impianto di laminazione, oltre che in ragione del ruolo di OT rivestito.
Il teste ha affermato che «in data 12 marzo 2023, durante il turno di lavoro dalle ore 14.30 alle ore 22.30, si verificava nel cantiere di lavorazione (laminatoio) un incaglio della linea rocchettatrice» e che «a seguito dell'incaglio nell'impianto di laminazione il processo produttivo veniva arrestato. Preciso che io ero presente».
Il teste ha aggiunto che «nella mia qualità di capo turno in servizio in data 12.03.2023, a seguito dell'incaglio impartii l'ordine al dipendente di collaborare con i CP_1 colleghi di lavoro per riparare il guasto e ripulire l'area di lavoro dal laminato e dalle scorie presenti».
Sul comportamento tenuto dal a seguito dell'ordine impartitogli, il teste CP_1
ha dichiarato che «il sig. a seguito dell'incaglio nella linea di Tes_1 CP_1
produzione avvenuto in data 12.03.2023 non collaborò con il capo turno ed i colleghi di lavoro e, dunque, non ripulì l'area di lavoro».
Inoltre, con riferimento agli specifici compiti gravanti in capo agli operai in caso di incagli o guasti della linea di produzione, il teste ha affermato che «alla luce del mansionario e delle istruzioni operative aziendali, il magazzino prodotti finiti (fasci e rocchetto – CP_3
Turnista) ha l'obbligo di collaborare con il capo turno in caso di guasti/incagli» e che «in caso di incaglio i dipendenti sono tenuti a sospendere l'attività svolta per eseguire, in gruppo con i colleghi di lavoro, le necessarie manovre di riparazione, nonché a ripulire la zona dal materiale e dalle scorie».
4 4. Ora, sulla scorta delle sopra riportate risultanze dell'espletata prova per testi, è emersa la prova incontrovertibile della fondatezza delle allegazioni attoree in ordine ai fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare del 13.3.2023 e della successiva sanzione conservativa del 20.3.2023.
5. Ulteriore elemento che riscontra le circostanze anzidette è rappresentato dalla mancata ingiustificata risposta del convenuto all'interrogatorio deferitogli.
Ritiene, infatti, il Tribunale di applicare al caso di specie il principio secondo cui «In tema di interrogatorio formale, il giudice, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso - valutando ogni altro elemento probatorio - qualora la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo.
L'ulteriore elemento probatorio non deve, peraltro, risultare già “ex se” idoneo a fornire la prova piena del fatto contestato - poiché in tal caso, risultando adempiuto “aliunde” il relativo onere, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio -, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo» (v.
Cass. 9 ottobre 2003, n. 15055 e Cass., 22 luglio 2005, n. 15389).
6. In applicazione di tale principio, i sopra valutati elementi di prova, unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale, portano a ritenere provati i fatti dedotti in interrogatorio, con la conseguenza che deve ritenersi raggiunta la prova in ordine ai fatti posti a base della sanzione disciplinare per cui è causa.
Segnatamente è risultato provato che il 12.3.2023 si verificava nel cantiere di lavorazione
(laminatoio) cui era addetto il un incaglio della linea rocchettatrice e che a seguito CP_1 dell'incaglio nell'impianto di laminazione il processo produttivo veniva arrestato.
È altresì risultato dimostrato che il OT , in servizio in data Testimone_1
12.3.2023, impartì l'ordine al dipendente di collaborare con i colleghi di CP_1 lavoro per riparare il guasto e per ripulire l'area di lavoro dal laminato e dalle scorie presenti e che, ciò nonostante, il pur avendo ricevuto uno specifico ordine CP_1 relativo ad un'attività rientrante nel suo mansionario, non ripulì l'area di lavoro.
7. I fatti così ricostruiti hanno inoltre rilievo disciplinare, tenuto conto del contenuto delle istruzioni operative per gli interventi sugli incagli (v. doc. n. 4, fasc. ricorrente), delle norme comportamentali dei dipendenti (v. doc. n. 5, fasc. ricorrente) e del mansionario del gruista, applicato al (v. doc. n. 6, fasc. ricorrente). CP_1
In particolare, le istruzioni operative per gli interventi sugli incagli stabiliscono che il OT deve evitare assembramenti di persone non necessarie né richieste e che gli
5 addetti comandati dal OT devono eseguire le manovre di recupero ed allontanamento del laminato, con un lavoro di gruppo.
Inoltre, dette istruzioni, in tema di ripristino della funzionalità, prevedono che «Una volta effettuate le operazioni suddette, si procede alla messa in servizio della parte dell'impianto interessata dall'incaglio ed all'avviamento del treno di laminazione su disposizione del
Capo Turno» (v. doc. n. 4, fasc. ricorrente).
Il mansionario applicabile al ricorrente dispone poi che il turnista i) ha l'obbligo di rispettare la normativa vigente e le eventuali disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente, ii) esegue i compiti previsti dalla mansione secondo le procedure ed istruzioni operative aziendali, riceve disposizioni dal proprio
, iii) collabora con il capo turno in caso di guasti/incagli, iv) ha il compito di Parte_3
mantenere pulito il proprio posto di lavoro e di lasciare in ordine e in perfetto stato di funzionamento le attrezzature utilizzate, segnalandone le problematiche (v. doc. n. 6, fasc. ricorrente).
8. Ora il ha contravvenuto a tali obbligazioni e all'ordine impartitogli dal CP_1
OT, di tal guisa commettendo una lieve insubordinazione e comunque non eseguendo il lavoro affidatogli.
Trattasi di fattispecie, queste ultime indicate, integranti ipotesi disciplinari suscettibili di dare luogo, nei casi meno gravi, come quello oggetto del caso a mano, all'irrogazione della sanzione dell'ammonizione scritta, giusta la previsione dell'art. 9 CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti del 5 febbraio
2021, applicabile al rapporto per cui è causa.
Segnatamente, l'art. 9 del richiamato CCNL stabilisce che «Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa salvo il caso di impedimento giustificato;
b) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
d) esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
e) per disattenzione o negligenza guasti il materiale dello stabilimento o il materiale in lavorazione;
f) venga trovato in stato di manifesta ubriachezza, durante l'orario di lavoro;
6 g) fuori dell'azienda compia, per conto terzi, lavoro di pertinenza dell'azienda stessa;
h) contravvenga al divieto di fumare, laddove questo esista e sia indicato con apposito cartello;
i) esegua entro l'officina dell'azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'azienda, con uso di attrezzature dell'azienda stessa;
l) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo;
la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alla
Cassa mutua malattia».
Ebbene, i fatti posti a base della sanzione disciplinare per cui è causa integrano proprio la fattispecie disciplinare della mancata esecuzione del lavoro affidato e della lieve insubordinazione, con la conseguenza che la detta sanzione risulta proporzionata.
9. La sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata dalla società ricorrente il
20.3.2023 a è dunque legittima e il ricorso deve pertanto essere accolto. CP_1
10. In ragione della peculiarità del caso concreto e della bassa complessità dell'accertamento di fatto ad esso sotteso, nonché tenuto conto di quanto affermato da
Corte cost. n. 77/2018 in relazione alla posizione delle parti del contenzioso lavoristico, sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra eccezione, così provvede:
- dichiara la legittimità della sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta irrogata dalla società in data 20.03.2023, a Parte_1 CP_1
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catania, il 5 marzo 2025
La giudice
Federica Porcelli
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