Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
Nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidonei ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'archiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2014, n. 53433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53433 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 06/11/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 1751
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - rel. Consigliere - N. 14435/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL FR RO N. IL 06/10/1962;
parte offesa nel procedimento c/:
IGNOTI;
avverso il decreto n. 1034/2012 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 18/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta nel senso della inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 18 marzo 2013, il Gip presso il Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione ed ha disposto l'archiviazione del procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 323 c.p., scaturito dall'esposto presentato da DE AN SA, il quale aveva denunciato di avere subito un trattamento imparziale nel corso del procedimento penale a suo carico (in particolare, addebitando al pubblico ministero ed al Gip competenti condotte ritenute indebite e vessatorie nei suoi confronti).
Il giudice ha rilevato, per un verso, come l'opponente non abbia indicato in modo specifico l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova, limitandosi a sollecitare una rilettura degli elementi già delineati nell'esposto; per altro verso, come la richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero sia fondata e condivisibile, dal momento che i fatti esposti non integrano alcuna ipotesi di reato.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Alessandro Barbieri, difensore di fiducia di DE AN SA, chiedendone l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 127, 409 e 410 c.p.p., per avere il Gip disposto l'archiviazione de plano in violazione del principio del contraddittorio, laddove nell'atto di opposizione all'archiviazione erano stati indicati le investigazioni suppletive ed i relativi mezzi di prova, il che imponeva la fissazione dell'udienza camerale.
3. Il Procuratore generale Dott. Elisabetta Cesqui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2. In linea generale, deve essere premesso come la persona offesa sia legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione con riguardo all'unico profilo della violazione del contraddittorio (Cass. Sez. 7, n. 18071 del 26/02/2008, P.O. in proc. Trapazzo, Rv. 239834).
Il ricorso innanzi a questa Corte è dunque ammissibile nella sola ipotesi in cui il giudice, avendo proceduto alla declaratoria di inammissibilità dell'opposizione ex art. 410 c.p.p. - ed alla successiva archiviazione del procedimento -, abbia impedito alla persona offesa opponente di interloquire innanzi al giudice in ordine alla necessità di dare ulteriore corso al procedimento. Tanto premesso, si tratta di verificare se nel caso di specie, la declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, con contestuale archiviazione del procedimento a carico di ignoti, sia o meno avvenuta in violazione del principio del contraddittorio.
Secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero ai sensi dell'art. 410 c.p.p., il Gip può disporre l'archiviazione con provvedimento de plano esclusivamente qualora ricorrano due condizioni, delle quali deve dare atto con adeguata motivazione, e cioè, da un lato, che l'opposizione sia inammissibile per l'omessa indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva ovvero per l'idoneità delle prove richieste ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari;
dall'altro lato, che la notizia di reato sia infondata. Al di fuori di tali ipotesi, in presenza di opposizione della persona offesa, non può che ricorrersi al procedimento camerale, senza il quale il provvedimento di archiviazione deve considerarsi emesso con violazione della garanzia del contraddittorio e perciò impugnabile con il ricorso per cassazione.
Con specifico riguardo alla declaratoria de plano di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice deve valutare non solo la pertinenza ma anche la rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fonda, intesa quest'ultima come concreta incidenza dei predetti elementi sulle risultanze delle indagini preliminari (Cass. Sez. 6, n. 12833 del 26/02/2013, P.O. in proc. Adolfi, Rv. 256060; Sez. 5, n. 566 del 21/11/2013, P.O. in proc. De Michele, Rv. 258667).
3. Fissati tali paletti ermeneutici, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il decidente abbia fatto buon governo dei sopra delineati principi di diritto, laddove ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa e disposto de plano l'archiviazione del procedimento previa attenta verifica della pertinenza e della rilevanza degli elementi di prova su cui l'opposizione si fondava, dandone conto nella motivazione del provvedimento con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici. Mette conto evidenziare come, nell'atto di opposizione - oltre a ribadire le ragioni già esposte nella denuncia querela -, DE AN chiedesse, quali indagini suppletive, di compiere accertamenti presso la casa circondariale di Frosinone al fine di acquisire i provvedimenti autorizzativi dei colloqui visivi e telefonici e di rigetto dei colloqui visivi e telefonici, i provvedimenti di sequestro e di proroga delle indagini nonché le relative notificazioni.
Alla stregua di quanto sopra, si appalesa di tutta evidenza la correttezza delle considerazioni svolte dal Gip allorché ha rilevato la genericità, la mancanza di novità e l'assenza di pertinenza ai fini dell'accertamento dei fatti delle investigazioni suppletive richieste, fra l'altro consistenti in atti di mera acquisizione documentale che lo stesso interessato avrebbe potuto versare nel fascicolo del procedimento. Ed invero, la documentazione di cui si è chiesta l'acquisizione non assume rilevanza ai fini del thema probandum, laddove non consente di provare l'eventuale colpevole responsabilità dei magistrati che assumevano i censurati provvedimenti nei confronti di DE ed il denunciato abuso d'ufficio postula il dolo degli agenti.
Nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, il ricorrente non ha dunque evidenziato nessun elemento atto a contestare l'infondatezza della notizia di reato, limitandosi a richiedere investigazioni suppletive dirette a dimostrare fatti già narrati e non controversi - e dunque a proporre una rilettura delle emergenze già acquisite agli atti - ovvero a introdurre, impropriamente, accertamenti nei confronti di altri soggetti per condotte diverse.
D'altra parte, il Gip ha correttamente escluso la sussistenza di qualunque elemento che consenta di ipotizzare la causale dolorosa delle scelte processuali dell'autorità giudiziaria, indipendentemente ed a prescindere dalla loro correttezza tecnico giuridica.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 Euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2014