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Ordinanza cautelare 18 dicembre 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso avente numero di registro generale 313 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- ER SS, rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Università degli studi della Basilicata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860;
nei confronti
- Università degli studi Vita-Salute San Raffaele, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
con riguardo al ricorso introduttivo
- dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Università degli studi della Basilicata sulla sua istanza del 9 agosto 2025;
con riguardo ai motivi aggiunti
- della nota dell’Università degli studi della Basilicata prot. n. 2025-UNPZCLE-0017848 del 18 settembre 2025, con la quale è stata rigettata la cennata istanza ex art. 9 r.d. 1269 del 1938;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi della Basilicata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, il Consigliere avv. ET PI;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato come parte ricorrente, con ricorso depositato l’11 settembre 2025, sia insorta avverso il silenzio serbato dall’Università degli studi della Basilicata in ordine alla sua istanza del 9 agosto 2025, finalizzata a ottenere il trasferimento al corso di laurea magistrale a ciclo unico in “medicina e chirurgia”, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269 del 4 giugno 1938;
Rilevato, ancora, come il 18 settembre 2025 l’Ateneo intimato abbia adottato il provvedimento di diniego espresso in relazione alla medesima istanza, e che avverso quest’ultimo sia stato depositato atto di motivi aggiunti in data 25 ottobre 2025;
Considerato pertanto che l’azione avverso il silenzio (come riconosciuto dalla stessa deducente con atto depositato il 7 febbraio 2026) risulti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento dell’Università degli studi resistente del 18 settembre 2025 ha determinato il superamento dell’inerzia ivi lamentata;
Ritenuta, in ragione di quanto innanzi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di parziale improcedibilità del giudizio;
Ritenuto di dover demandare alla decisione definitiva la regolamentazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la sopravvenuta carenza di interesse dell’azione di avverso il silenzio, nei sensi di cui in motivazione;
- dispone la remissione dell’affare sul ruolo ordinario per la trattazione della domanda di annullamento;
- spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, coll'intervento dei magistrati:
EF TO, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
ET PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET PI | EF TO |
IL SEGRETARIO