Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 04/02/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lombardia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
n. Sent. 29/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia
composta dai seguenti magistrati:
Vito Tenore Presidente Gabriele Vinciguerra Giudice Laura De Rentiis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30706 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro
FE ED NT, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...], C.F.:[...], rappresentata e difesa – giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione – dall’Avv. Andrea ALVARO del Foro di Palmi, cod. fisc.: [...], elettivamente domiciliata in Palmi (RC) alla via Poeta, n. 93, presso lo studio del predetto difensore (fax 0966/22445, email andreaalvaro@studiolegalealvaro.it, pec andreaalvaro@pec.studiolegalealvaro.it).
Nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario Porcu Maria Giovanna, su consenso delle parti, è stata data per letta la relazione di causa. Sono, quindi, stati uditi il Pubblico ministero dott.ssa Valentina Papa e l’avvocato Andrea Alvaro per la convenuta.
FATTO
Con atto di citazione depositato in Segreteria 5 luglio 2024, il Procuratore regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti conveniva in giudizio FE ED NT per sentirla condannare «al pagamento in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia della somma di € 56.170,71, come indicato nella parte in diritto del presente atto, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia; in ogni caso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma oggetto di condanna e spese di giustizia (queste ultime a favore dell’Erario)».
La citazione della Procura erariale era stata preceduta da regolare notifica dell’invito a dedurre alla presunta responsabile. Con il predetto invito a dedurre, la Procura procedeva alla costituzione in mora della presunta responsabile ai sensi e agli effetti degli articoli 1219 e 2943 cod. civ.. La presunta responsabile non presentava difese.
A fronte della sopra richiamata citazione in giudizio, la convenuta si costituiva in giudizio a ministero dell’avvocato Andrea Alvaro, il quale, con comparsa di costituzione depositata in data 27 novembre 2024, formulava le seguenti conclusioni: «rigettare integralmente la domanda attorea perché del tutto infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, ridurre la condanna risarcitoria agli emolumenti percepiti dalla RA per il periodo 9-12 novembre 2021. Con vittoria di spese, diritti ed onorari».
La Procura depositava istanza nella quale rappresentava che «la convenuta, che non aveva presentato controdeduzioni in fase preprocessuale, si costituiva in giudizio con memoria del 27.11.2024, allegando alla comparsa nr. 191 documenti, tra cui una consulenza tecnica di parte avente ad oggetto l’analisi dei tabulati telefonici dell’utenza in uso alla stessa, utilizzati come fonte di prova nell’ambito del p.p. acceso presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria». In ragione della «mole della documentazione depositata ed il carattere tecnico della consulenza», la Procura chiedeva rinvio dell’udienza del 18 dicembre 2024 ed esso veniva concesso con decreto presidenziale del 16 dicembre 2024.
All’udienza del 2 luglio 2025, la Procura erariale controdeduceva sulle difese della convenuta e, trattandosi di difese sollevate da parte della convenuta per la prima volta in sede di costituzione in giudizio, chiedeva al Collegio «di valutare l’opportunità di acquisire, anche tramite delega alla Guardia di Finanza, gli atti redatti dalla RA in qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, il contratto di lavoro della sig.ra SC IN nonché anche eventualmente di assumere le dichiarazioni dei dipendenti dell’associazione, quindi dell’asilo, in ordine sia alla presenza che all’attività della RA nel periodo in contestazione».
La difesa si associava alle richieste della Procura e il Collegio, con ordinanza assunta nella medesima udienza, autorizzava il deposito dello statuto dell’Associazione, nonché disponeva il rinvio dell’udienza di discussione per gli approfondimenti istruttori, richiesti dalla Procura erariale con il consenso della difesa della convenuta, fissando con termine di trenta giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito di memorie sulla documentazione prodotta dalla Procura.
Con memoria depositate il 29 dicembre 2025, la Procura erariale produceva la nota (prot. 8714 del 30.10.2025) della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e insisteva nella «domanda di condanna della convenuta come da conclusioni riportate nell’atto di citazione».
La difesa della convenuta, in data 26 gennaio 2026, depositava memoria in cui insiste per il rigetto della domanda attorea e relativa documentazione.
All’udienza di discussione del 28 gennaio 2026 entrambe le parti insistevano nelle rispettive conclusioni.
DIRITTO
La Procura erariale, in sintesi, contesta alla signora RA, “assistente amministrativa” in alcuni istituti scolastici lombardi, di aver falsamente attestato uno stato patologico grave al fine di giustificare l’assenza dal servizio e, nel mentre, svolgere la sua attività di direttrice della scuola primaria AN in LI di OR VO, in provincia di Reggio Calabria.
In ragione del fatto costitutivo, così riassunto, posto a fondamento della azione risarcitoria promossa dalla Procura Regionale per la Lombardia, è stata chiesta la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 56.170,71, incrementata di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge. In particolare, la Procura ha contestato sia il danno da interruzione del nesso sinallagmatico (€ 33.562,81) sia il danno da disservizio (€ 22.607,90).
La sussistenza della giurisdizione di questa Corte è pacifica: la convenuta è stata assunta presso l’Istituto Comprensivo Statale “I Mille” di Bergamo con le mansioni di assistente amministrativa, giusto contratto di lavoro a tempo determinato, in regime di tempo pieno, per il periodo dal 01.09.2021 al 30.06.2022.
Pacifica la sussistenza del rapporto di servizio, questo Collegio è chiamato a vagliare la fondatezza nel merito dei fatti contestati dalla Procura erariale per tutti gli elementi che connotano la responsabilità erariale. Più nello specifico, ai fini dell’esame della fondatezza nel merito dell’azione erariale, questo Collegio è chiamato a vagliare i fatti costitutivi della domanda attorea, ossia le condotte illecite contestate alla convenuta che sono materialmente causative dell’evento qualificabile come danno erariale e che, a sua volta, è giuridicamente causa delle conseguenze dannose risarcibili in questa sede.
1. Le condotte illecite contestate materialmente causative dell’evento qualificabile come danno erariale.
Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro (dal 06.09.2021 al 30.06.2022), la convenuta è stata assente per malattia dal 13.09.2021 al 12.06.2022, garantendo solo sei giornate di presenza in servizio.
Per un migliore inquadramento della fattispecie, la Procura -a prescindere dalla specifica contestazione che interessa l’odierna citazione- puntualizza che la RA -se anche si prendesse come riferimento un arco temporale più ampio, ossia dal settembre 2018 al maggio 2022- ha prestato attività lavorativa in favore del datore pubblico per soli 32 giorni, fruendo anche di permessi per motivi di studio (24-29 settembre 2018), ex l. 104/92 (26 settembre 2019) e per attività di presidente di collegio elettorale (20-21 settembre 2020).
Secondo la prospettazione della Procura, l’assenza per malattia era ingiustificata (e, quindi, connotata dal carattere dell’illiceità ai fini dell’accertamento della responsabilità erariale) per due ragioni: in primo luogo, perché la certificazione attestante la “grava patologia” di cui soffriva la RO era ideologicamente falsa e, in secondo luogo, perché la convenuta, durante l’assenza dal posto di lavoro alle dipendenze pubbliche, ha continuato a svolgere attività lavorativa (in particolare, ha svolto le mansioni di direttrice), presso la scuola dell’infanzia AN di LI di OR VO.
Questo Collegio, per le ragioni che seguono, ritiene fondati e provati i fatti contestati dalla Procura erariale.
a) Insussistenza di una patologia invalidante idonea a giustificare l’assenza dal lavoro alle dipendenze della Amministrazione statale.
Nel corso del rapporto di pubblico impiego, la convenuta, per giustificare l’assenza per malattia, ha prodotto la seguente documentazione:
i. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 14.10.2021 al 10.11.2021 (doc. 1 citazione, allegati annotazione 128528-2022, sub. 9, pag. 17) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
ii. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 11.11.2021 al 09.12.2021 (doc. 1 citazione, allegati annotazione 128528-2022, sub. 10, pag. 18) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
iii. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 10.12.2021 al 09.01.2022 (doc. 1 citazione, allegati annotazione 128528-2022, sub. 11, pag. 19) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
iv. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 10.01.2022 al 08.02.2022 (doc. 1 citazione, annotazione 392447/2022”, all. 36, pag. 285) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
v. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 09.02.2022 al 10.03.2022 (doc. 1 citazione, “annotazione 392447/2022”, all. 36, pag. 286) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
vi. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 11.03.2022 al 10.04.2022 (doc. 1 citazione, “annotazione 392447/2022”, all. 36, pag. 287) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
vii. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 11.04.2022 al 10.05.2022 (doc. 1 citazione, annotazione 392447/2022”, all. 36, pag. 288) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”;
viii. attestato di malattia telematico rilasciato dal medico di base per il periodo dal 11.05.2022 al 12.06.2022 (doc. 1 citazione, annotazione 392447/2022”, all. 36, pag. 289) con prognosi “patologia grave che richiede terapia salvavita”.
Le attestazioni sin qui richiamate sono supportate da certificato medico legale, rilasciato dall’ASP di Reggio Calabria in data 31.12.2020 (doc. 1 citazione, allegati annotazione 128528-2022, all. 12, pag. 20), in cui si riporta che la convenuta era affetta da una grave patologia necessitante l’assunzione di farmaco salvavita, ma senza obbligo di permanenza nell’abitazione di residenza e/o il ricorso a cure presso strutture sanitarie. Detto certificato era stato rinnovato in data 23.12.2021 per un ulteriore anno (doc. 1 citazione, allegati annotazione 128528-2022, all. 17, pag. 36).
La Procura a sostegno della falsità della certificazione sanitaria prodotta fornisce i seguenti elementi di prova: annotazioni della Guardia di Finanza di Bergamo (prot. 7503 del 04.09.2023 e prot. 10260 del 16.11.2023 di cui agli allegati 2 e 3 della citazione); il decreto di sequestro preventivo assunto dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria (decreto del 27.03.2023); la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 640 co. 2, n. 1, c.p.
La difesa della convenuta contesta detto assunto e ribadisce che la certificazione medica in atti attesta una grave patologia necessitante l’assunzione di farmaco salvavita ma non comporta l’obbligo di permanenza nell’abitazione di residenza e/o il ricorso a cure presso strutture sanitarie. Precisa che, in data 6 giugno 2024, la Commissione Medica dell’INPS ha riconosciuto alla odierna convenuta un’invalidità civile in misura del 60% (all. 180 della memoria di costituzione). Nella stessa data è stata altresì riconosciuto, sempre da parte dell’INPS, l’handicap ex L. 104/92 (all. 181 della memoria di costituzione) con il seguente “Giudizio Conclusivo”: «Grado invalidità - Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104». La diagnosi riconosciuta dalla Commissione INPS è la seguente: «asma bronchiale con episodi di edema della glottide. Diagnosticata morbo di crohn in trattamento immunologico. Allergie ambientali. Anemia sideropenica da ipermenorrea complicata da malassorbimento per m. di crohn. d. d'ansia reattivo. Riscontro radiologico di protrusione discale l4-l5».
La difesa sostiene che, per dette patologie, la RA assume da anni un farmaco salvavita, già autorizzato dall’ASP di Reggio Calabria in data 19 ottobre 2018 (all. 14 della memoria di costituzione).
La Procura presso il Tribunale della Repubblica, in sede di richiesta di sequestro preventivo, contesta alla convenuta il reato di truffa in continuazione «perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, con artifici o raggiri, consistiti nel farsi rilasciare certificati medici, attestanti di soffrire "patologia grave che richiede terapia salvavita", laddove, invece, le eventuali patologie sofferte non le impedivano affatto di svolgere attività lavorativa che, infatti, svolgeva presso la “AN Scuola d'infanzia", Sita in LI P.S. (RC), di cui era rappresentante legale, induceva in errore i dirigenti protempore dei seguenti istituti scolastici: Istituto Comprensivo "Donadoni" (anno scolastico 2018/2019), Liceo Classico "Sarpi" (anno scolastico 2019/2020), Liceo linguistico “G. Falcone" (anno scolastico 2020/2021), Istituto Comprensivo "I Mille" (anno scolastico 2021/2022), tutti siti in Bergamo, che, in relazione alla sua assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato quale "assistente amministrativa", disponevano il pagamento dei compensi, ritenendo giustificata l'assenza, a cagione della malattia certificata».
La giurisprudenza contabile, con specifico riferimento all’utilizzabilità delle prove acquisite in sede penale, ha avuto modo di affermare che «le norme processuali penali dettate in merito all’inutilizzabilità degli atti non sono applicabili in questa sede, sia in quanto gli atti d’indagine non fanno (ovviamente) piena prova, ma rientrano nella categoria delle cc.dd. prove atipiche o innominate, dalle quali possono essere desunti argomenti di prova ai sensi del principio generale codificato nel comma 2 dell’art. 116 c.p.c.» (C. conti, sez. giur. Calabria, sent. n. 78/21).
Sicuramente i documenti (ossia, le c.d. prove precostituite) acquisiti in sede penale sono pienamente utilizzabili in sede erariale, quando sono ritualmente prodotti in giudizio da una delle parti in causa (il PM contabile), senza che la loro efficacia probatoria possa essere inficiata dal fatto che detti elementi probatori siano stati acquisiti nel corso delle indagini preliminari condotte dalla polizia giudiziaria.
La Procura erariale tra gli elementi dedotti per provare i fatti costitutivi della domanda produce materiale fotografico e verbali di appostamenti che comprovano che la convenuta (unitamente al marito) si recava assiduamente presso la sede di AN.
In linea generale, gli elementi acquisiti nella fase delle indagini o in sede processuale penale (fatta salva l’ipotesi di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita) sono considerati elementi di prova liberamente valutabili da questa Corte. Le norme sulla valutazione delle prove (i commi 2 e 3 dell’art. 95 c.g.c. che sostanzialmente richiamano gli artt. 115 e 116 c.p.c.) impongono al Giudice del merito di esplicitare le ragioni per le quali alcuni elementi probatori hanno maggior forza di convincimento rispetto a quelli depositati dalla difesa.
Nel caso di specie, l’onere della prova in capo alla Procura erariale, diversamente da quello che incombe sulla Procura della Repubblica presso il Tribunale, non si traduce in un onere della prova sulla falsità ideologica dei certificati sanitari sopra indicati, ma si risolve nella prova che la dipendente statale, nonostante la certificazione della malattia, non soffrisse di una malattia così invalidante da non consentirle lo svolgimento delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere nella veste di dipendente pubblico (nel caso di specie, assistente amministrativa di istituto scolastico) e detto onere probatorio, a prescindere dalla libera valutazione degli elementi acquisiti nel corso del procedimento penale pendente, è stato adempiuto dalla Procura erariale per le ragioni esplicitate nel punto che segue di questa sentenza.
b) Lo svolgimento di attività lavorativa presso una struttura privata contestualmente all’assenza per malattia presso il datore di lavoro pubblico.
La Procura sottolinea che l’illiceità dell’assenza dal lavoro per malattia è ulteriormente avvalorata dal fatto che, contestualmente, la convenuta svolgeva le mansioni di direttrice presso la scuola dell’infanzia AN di LI di OR VO.
L’assunto allegato e, come si vedrà, provato dalla Procura è che la patologia invalidante certificata dal sanitario in astratto impediva alla convenuta di prestare la propria attività lavorativa quale pubblica dipendente ma, in concreto, questa svolgeva altra e parallela attività lavorativa (più, nello specifico, attività di direttrice) presso una struttura privata, ossia la scuola paritaria dell’Infanzia “BABYLANDIA”, sita in LI di OR VO (RC).
Nella citazione in giudizio, la Procura precisa che la RA (formalmente dimessasi dalla scuola privata in data 13.09.2018, ossia il giorno della sua prima formale assunzione quale dipendente statale presso l’Istituto Comprensivo Donadoni di Bergamo) ha, comunque, conservato la carica di legale rappresentante e si presentava all’esterno quale direttrice della scuola (il doc. 6 allegato alla citazione riporta un estratto del sito internet www.scuolababylandia.it dove la convenuta si qualifica come “Direttrice e Rappresentante Legale della scuola”).
La Procura produce, altresì, la relazione della Guardia di finanza che da un incrocio dei dati risultanti dalle attività di osservazione del luogo e dei tabulati telefonici acquisiti ha rilevato la presenza della convenuta presso la sede della scuola sita in LI OR VO nei giorni 9-10-11-12 novembre 2021. Aggiunge che, in altre date in cui era certificata l’assenza della convenuta dal luogo di lavoro pubblico, questa transitava presso l’aeroporto di Fiumicino.
Questo Collegio osserva che è pacifico che la RA ricoprisse la funzione di legale rappresentante: è documentalmente agli atti, e non contestato dalla difesa, che questa rivestisse la carica di rappresentante legale denominata “BABYLANDIA SCUOLA D’INFANZIA”, avente sede in LI di OR VO (RC); circostanza, tra l’altro, inizialmente non comunicata dalla dipendente all’Istituto scolastico di Bergamo.
La difesa della convenuta eccepisce che la sig.ra RA, dopo le sue dimissioni, non ha più svolto l’attività di direttrice (ossia, attività di gestione) della scuola dell’infanzia AN di LI di OR VO, ma si sarebbe limitata a ricoprire il ruolo di rappresentante legale che non determina «né un impegno quotidiano, né uno stress psicofisico».
La difesa della RO a sostegno della sua eccezione contesta con la produzione di elaborati peritali di parte la correttezza dei tabulati telefonici. Inoltre, afferma che, quando la Guardia di Finanza ha accertato la presenza della sig.ra RA per quattro giorni consecutivi (ossia, dal 9 al 12 novembre 2021) presso l’istituto scolastico privato, detta presenza era da ricondurre non all’esercizio di un’attività di direzione dell’asilo ma a quella di mera rappresentante legale. Per avvalorare questa eccezione, la difesa asserisce che, subito dopo le dimissioni della sig.ra RA, il 01/10/2018, la scuola ha assunto la sig.ra SC IN, a cui sarebbe stata attribuita la gestione della scuola. Come elemento di prova, la difesa produce un estratto della pagina internet della scuola (in realtà, in detto estratto la sig.ra SC viene indicata come responsabile di segreteria e coordinatrice didattica e non come direttrice della scuola).
La difesa della convenuta ha, altresì, depositato un estratto conto previdenziale dal quale si evince che la sig.ra SC aveva un contratto “stagionale” (corrispondente al periodo di apertura della scuola da settembre a giugno). Nei periodi di chiusura della scuola, la sig.ra SC veniva licenziata e percepiva il sussidio della NASPI (si veda l’estratto conto in atti).
Questo Collegio rileva che l’eccezione di merito sollevata dalla difesa della convenuta, ossia che la Procura non abbia provato che la RA svolgesse attività lavorativa presso la scuola sita in Calabria è stata sconfessata dalle prove fornite in replica dalla medesima Procura erariale.
Questo Collegio, in primo luogo, osserva che in ragione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione AN (atto del Notaio in Bova Marina, Maria Luisa Autuori rep. n. 82690 racc. n. 20399), la rappresentanza legale della Scuola dell’Infanzia è assegnata al Presidente del Consiglio di amministrazione. Dunque, in quanto rappresentante legale dell’Associazione all’epoca dei fatti, la convenuta era anche Presidente del consiglio di amministrazione (art. 4 atto costitutivo) e, in ragione dell’allegato Statuto, la RO presiedeva l’Organo deputato all’esercizio dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione (l’art. 10 dello statuto, a titolo esemplificativo, indica i poteri di nomina dei dipendenti e collaboratori, di determinazione della loro retribuzione, di reperimento delle risorse finanziarie, di predisposizione dei bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci).
In secondo luogo, le eccezioni di merito della difesa sono ampiamente sconfessate dalla documentazione e dalle dichiarazioni raccolte dalla Guardia di finanza – Gruppo di Reggio Calabria (protocollo 8714 del 30.10.2025), delegata con decreto del 09.07.2025 della Procura erariale giusta ordinanza di questo Collegio assunta all’udienza del 2 luglio 2025.
Dall’indagine svolta dalla Guardia di Finanza (acquisizione di documenti e di dichiarazioni dei dipendenti) emerge chiaramente quali mansioni, nel periodo dal settembre 2018 al maggio 2022, avesse svolto la convenuta presso l’Associazione ONLUS denominata “BABYLANDIA Scuola d’Infanzia” con sede a LI di OR VO (RC).
Tutte le dichiarazioni dei dipendenti dell’Associazione (eccezion fatta per quelle rese da SI CA e riportate a pg. 26 della informativa della GdF del 22.10.2025) confermano in modo inequivocabile ed univoco che la sig.ra FE garantiva la presenza presso la scuola negli anni 2018-2022, nonché dirigeva il personale e svolgeva tutte le attività di coordinamento per la gestione della scuola dell’infanzia. Addirittura, da una lettura delle dichiarazioni, emerge che il comportamento assunto dalla RA sul luogo di lavoro avesse indotto le dipendenti ad identificarla nella “titolare” della scuola dell’infanzia.
A sostegno del proprio convincimento, questo Collegio richiama alcuni estratti delle dichiarazioni rese, in sede di audizioni delegate dalla Procura erariale alla Guardia di Finanza ex art. 60 c.g.c., dalle dipendenti della scuola dell’infanzia in LI OR VO (anche se in linea con le dichiarazioni che seguono non si riportano quelle di IA NT che fanno riferimento ad un periodo antecedente a quello contestato dalla Procura erariale).
FO Giada, docente/educatrice presso la medesima scuola per l’infanzia ha dichiarato che «la RA era la titolare dell’asilo quindi svolgeva le mansioni proprie di una direttrice» tant’è che era quest’ultima a fornirle «le indicazioni circa le mansioni che dovevo espletare». La dichiarante ha confermato che la convenuta “era in linea di massima presente” presso l’asilo in LI OR VO.
Anche FO PH (educatrice presso la scuola per l’infanzia nel periodo 2018/2019) ha confermato le medesime circostanze: ha indicato la RA quale rappresentante legale dell’asilo e che questa, “in linea di massima era presente”, presso l’Istituto. La dichiarante ha aggiunto «che la RA svolgeva le mansioni di direttrice del plesso, fornendomi indicazioni sul da farsi da un punto di vista lavorativo e che gestiva lei in prima persona il funzionamento della struttura scolastica». La medesima dichiarante ha precisato che fu la RA ad assegnarle «le mansioni ed in particolare una sezione, prima del nido e poi una classe ordinaria che dovevo seguire, in seguito, di volta in volta, a seconda di eventuali criticità o di situazioni particolari la stessa RA mi dava indicazioni su come dovevo agire».
Concludendo sul punto, questo Collegio ritiene che la domanda attorea sia fondata in quanto gli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio comprovano che, nonostante l’attestazione della “grave malattia invalidante” che apparentemente giustificava l’assenza della convenuta dagli istituti scolastici siti in Bergamo, questa fraudolentemente svolgeva costantemente attività lavorativa presso la struttura privata sita in LI OR VO (RC), espletando mansioni di particolare responsabilità e impegno personale tali da indurre le dipendenti ad identificarla nella figura di “titolare” dell’attività.
La documentazione prodotta dalla difesa della convenuta (ossia la certificazione medica risultante dai verbali dell’INPS) è, ai fini della valutazione della responsabilità erariale, sconfessata dagli elementi probatori prodotti dalla Procura (atti dell’indagine penale e supplemento istruttorio svolto dalla Guardia di Finanza): nonostante l’asserita malattia la convenuta svolgeva regolarmente attività lavorativa presso la scuola d’infanzia privata AN. Si aggiunga che non è in contestazione che, dopo il 2022, la patologia dichiarata dalla sig.ra RA le consenta, comunque, di svolgere l’attività lavorativa presso il datore di lavoro pubblico (si veda doc. n. 18 depositato dalla difesa il 28.1.2026); ossia, dopo l’avvio dell’indagine penale, la patologia di cui soffre la convenuta di fatto non ha quel carattere “invalidante” che giustifichi l’astensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa presso la sede di lavoro (questo Collegio osserva che il doc. n. 17 depositato dalla difesa il 28.1.2026 è costituito da una sola prescrizione medica del 10.11.2022 relativo ad un farmaco per la cura di “dermatite atopica” senza alcuna specificazione sulla idoneità di detto farmaco somministrato in un’unica soluzione a rendere la convenuta idonea allo svolgimento delle mansioni lavorative alle quali era assegnata).
Diversamente sono irrilevanti, in questa sede, le perizie sui tabulati telefonici prodotti prodotte sempre dalla difesa della convenuta in quanto l’attività lavorativa che questa svolgeva presso la struttura privata, avendo carattere gestionale, ha ex se carattere continuativo e, quindi, l’eventuale assunto che in specifici e circoscritti momenti (ossia, dal 9 al 12 novembre 2021) la convenuta non fosse costantemente presso la sede di AN non comprova la sua inidoneità allo svolgimento dell’attività lavorativa contestata.
La difesa della convenuta, con la memoria di replica, ha altresì depositato (doc. 5) i mansionari per gli anni scolastici 2018_19 - 2019_20 e 2020_21 relativi al contratto di lavoro part time in essere con la sig.ra SC IN, nonché le dichiarazioni rese da quest’ultima al difensore della convenuta (doc. n. 33). In sede di discussione, la Procura erariale ha contestato l’assenza di una data certa sulla documentazione prodotta che la stessa difesa riferisce essere archiviata presso la sede della Associazione ma che non è stata rinvenuta in sede di ispezione della Guardia di Finanza.
Questo Collegio, alla luce della contestazione della Procura erariale e della genericità della documentazione prodotta ritiene che essa sia irrilevante e, comunque, non idonea a provare i fatti impeditivi per l’accoglimento della domanda attorea. In maggior dettaglio, questo Collegio osserva che detta documentazione, oltre ad essere priva di data certa e a non essere archiviata presso la sede legale dell’associazione, non è corredata dei verbali del Consiglio di amministrazione (né essi sono richiamati) nei quali la Presidente (ossia, la convenuta RA) sarebbe stata autorizzata a delegare le sue funzioni gestorie al Vice Presidente (ossia, la sig.ra SC), in deroga all’art. 11 dello statuto che consente al Vice Presidente di operare in luogo del Presidente solo n caso di assenza di quest’ultimo; la stessa SC, al contrario, riferisce al difensore della RA che quest’ultima si recava presso la sede dell’Associazione “con cadenza indicativamente settimanale”.
In altri termini, questo Collegio ritiene provati i fatti costitutivi della domanda attorea e, in assenza di idonea prova dei fatti impeditivi allegati dalla convenuta, deve ritenersi accertato il carattere illecito della condotta assenteista perpetrata, pressochè senza soluzione di continuità, dalla RA ai danni dell’erario.
2. L’elemento soggettivo.
La condotta illecita sin qui descritta mette in evidenza che essa è stata posta in essere con dolo: la convenuta si è astenuta volontariamente dal luogo di lavoro, adducendo come giustificazione il suo stato di invalidità che, diversamente da quanto dedotto, le consentiva di svolgere attività lavorativa, anche più gravosa per quella dalla quale si era ingiustificatamente assentata (le mansioni di direzione di una scuola di infanzia, proprio per le particolari responsabilità assunte, sono più gravose di quelle di segretaria di un istituto scolastico).
In altri termini è ex se comprovato che la convenuta si sia volontariamente assentata dal servizio nella consapevolezza di non soffrire di una malattia che la rendesse inidonea a prestare il servizio medesimo.
3. Le conseguenze dannose risarcibili.
Accertata la sussistenza di una condotta illecita posta in essere con dolo dalla convenuta e che, conseguenza diretta ed immediata della stessa, è la realizzazione di un danno patrimoniale nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza della medesima convenuta, questo Collegio è chiamato a quantificare le conseguenze dannose dell’illecito in discorso.
La Procura Regionale per la Lombardia chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 56.170,71, incrementata di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge. In particolare, la Procura ha contestato sia il danno da interruzione del nesso sinallagmatico (€ 33.562,81) sia il danno da disservizio (€ 22.607,90).
Nella memoria di costituzione, la difesa della convenuta si limita ad affermare che, non sussistendo i presupposti per la responsabilità erariale, «non v’è danno né da interruzione del nesso sinallagmatico né da disservizio». La difesa, in altri termini, né contesta la quantificazione del danno né produce prove contrarie alla quantificazione del danno argomentata dalla Procura nei termini che seguono.
3.1 Danno da interruzione del nesso sinallagmatico.
La voce di danno in esame viene identificata dalla Procura erariale nel trattamento stipendiale indebitamente percepito dalla dipendente RA, al netto delle giornate lavorative in cui la stessa è risultata effettivamente presente in servizio.
Più nello specifico, la Procura lo quantifica sulla base dei prospetti trasmessi dalla Ragioneria Territoriale dello Stato: € 11.495,74 percepiti dal Liceo Linguistico “G. Falcone” per il periodo 11.09.2020 - 30.06.2021; € 22.067,07 percepiti dall’Istituto scolastico “I Mille” per il periodo 06.09.2021 - al 30.06.2022 (doc. 7 citazione, all. 1-5).
Nell’atto di citazione si precisa che in sede di quantificazione del danno sono state scorporate le somme corrisposte dal Liceo Classico “Paolo Sarpi” per il periodo 07.04.2020 – 30.06.2020 in ragione della chiusura dell’Istituto scolastico a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
La voce di danno, in esame, si configura come una conseguenza risarcibile diretta ed è consolidata la giurisprudenza contabile nell’identificarla con l’importo delle retribuzioni indebitamente percepite relativamente ai periodi di assenza effettivamente accertati.
La difesa della convenuta non ha contestato né l’an né il quantum del danno documentalmente provato dalla Procura erariale.
3.2 Danno da disservizio.
La Procura contesta, altresì, la voce di danno da disservizio e lo identifica nei maggiori costi sostenuti dagli Istituti scolastici per ovviare all’assenza per malattia della dipendente qui convenuta.
Nell’atto di citazione, per la contestazione di questa voce di danno, la Procura allega il fatto che «gli Istituti scolastici, al fine di ovviare alla riduzione della qualità, della quantità e dell’esecuzione materiale dei servizi pubblici che la dipendente FE avrebbe dovuto rendere, hanno dovuto sostenere ulteriori ed ingenti costi per la riorganizzazione degli stessi, attraverso la corresponsione di emolumenti di lavoro straordinario per i primi mesi di assenza della convenuta ovvero per la nomina di personale supplente per il periodo successivo».
La difesa della convenuta nulla contesta.
Questo Collegio, in merito al c.d. danno da disservizio, ricorda che esso è ontologicamente distinto dal danno patrimoniale diretto (di cui si è detto sopra, punto 3.1 della motivazione) che la Pubblica amministrazione ha subito per aver corrisposto al lavoratore la retribuzione senza che questo fosse esentato per un giustificato motivo a prestare la sua attività lavorativa.
Questa voce di danno è frutto di una consolidata elaborazione della giurisprudenza contabile che ha individuato tra le conseguenze dannose risarcibili in favore dell’erario «un quid pluris rispetto al danno subito dall’ente pubblico per la retribuzione erogata al dipendente inadempiente che ha violato il rapporto sinallagmatico fra controprestazioni» (ex multis, C. Conti, sez. giur. Liguria, 19 maggio 2005, n. 704). Tanto che si è giunti ad affermare che «può sussistere un danno da disservizio anche in casi in cui il dipendente pubblico era sospeso dal servizio e, quindi, non percepiva la retribuzione (caso di alcuni agenti della polizia stradale che erano stati sospesi dal servizio perché, in sede penale, era stato accertato che contestavano contravvenzioni relative a violazioni del codice della strada per estorcere denaro ai malcapitati del momento)» (C. Conti, Sez. giur. Emilia Romagna, 16 dicembre 2004, n. 2269).
In una prima fase della elaborazione giurisprudenziale, la Corte ha configurato questa voce di danno erariale correlandola esclusivamente al pubblico servizio, ovvero il fenomeno amministrativo in cui assume rilievo «la carenza qualitativa del servizio stesso, più che “la sua (carente) esecuzione materiale”». In questo contesto, il “disservizio” era stato identificato in «un servizio che esiste solo formalmente, come servizio apparente, “desostanziato delle sue caratteristiche essenziali di pubblica utilità”»; in altre parole, il disservizio era declinato in un servizio “scadente” in quanto privo dei necessari requisiti essenziali (Corte Conti, sez. giur. Umbria, 27 luglio 2004, n. 371).
Nella elaborazione successiva, la giurisprudenza contabile ha collocato il c.d. disservizio in relazione anche all'esercizio di pubbliche funzioni (come, ad esempio, l’attività del funzionario deputato al rilascio di atti e certificati). In questo caso, è stato osservato che il “disservizio” viene in rilievo come spreco di risorse pubbliche, per cui «va accertato con riferimento non più ai canoni della efficacia, efficienza, economicità e produttività, che presiedono prevalentemente ai servizi pubblici, ma con riferimento ai canoni tipici della funzione esercitata, ad iniziare da quello dell'effettivo rispetto del collegamento teleologico del potere di cui la funzione è espressione con il fine per il quale il potere stesso è stato costituito» (Corte Conti, sez. giur. Umbria, 27 luglio 2004, n. 371).
In questo senso, la Magistratura contabile afferma che il fenomeno del “disservizio” può essere rapportato «agli schemi “gius-privatistici dell'aliud pro alio”, in relazione ai quali è addirittura da “escludere la stessa riferibilità all'Amministrazione dell'esercizio egoistico di pubbliche funzioni”, con conseguente rottura del rapporto sinallagmatico per ciò che attiene alla retribuzione del dipendente infedele, allorquando si piega la potestà esercitata “a fini diversi”» (Corte Conti, sez. giur. Umbria, 27 luglio 2004, n. 371).
D’altra parte, l’evoluzione normativa che ha segnato il rapporto di pubblico impiego implica anche una nuova interpretazione del concetto di “rapporto di servizio”, ossia il mancato adempimento delle prestazioni dovute in ragione del rapporto di pubblico impiego deve essere valutato in chiave funzionale piuttosto che formale: il danno erariale non si esaurisce nella diminuzione del patrimonio dell’erario (dovuto all’esborso ingiustificato dello stipendio spettante al dipendente) ma va esteso anche al mancato incremento del patrimonio erariale in termini di efficienza, efficacia ed economicità in quanto gli utenti finali non godono del servizio che avrebbe dovuto erogare il dipendente ingiustificatamente assente, determinando dispendio di risorse pubbliche (sia umane sia sul piano degli strumenti messi a disposizione dei dipendenti).
Il contenuto del danno da disservizio si traduce nel pregiudizio «correlato al minore risultato conseguito dall’apparato organizzativo, a seguito di un’omessa o carente prestazione lavorativa del dipendente, con conseguente ulteriore danno in termini di efficienza, efficacia, economicità e quindi di resa dell’azione amministrativa» (C. Conti, Sez. giur. Veneto, 20 maggio 2005, n. 866; in questo senso, anche C. Conti, Sez. giur. Sicilia, 17 marzo 2004, n. 795).
In altri termini, il c.d. disservizio è una voce del danno patrimoniale materialmente riconducibile a più tipologie di condotte illecite perpetrate dal dipendente pubblico che causa un depotenziamento dell'attività amministrativa e dei suoi risultati (C. Conti, Sez. I App. n. 253/2014; Sez. giur. Lazio n. 214/2012; Sez. II App. n. 443/2011; Sez. giur. Piemonte n. 52/2011; Sez. I App., n. 103/2010; Sez. giur. Basilicata n. 83/2006; Sez. giur. Veneto n. 866/2005; Sez. giur. Umbria n. 346/2005; Sez. giur. Emilia-Romagna n. 2269/2004; Sez. giur. Friuli, 17/2015).
Alla luce dei “contenuti” del c.d. danno da disservizio sin qui delineati, la giurisprudenza contabile per la sua quantificazione lo parametra all'aggravio dei costi che l’Amministrazione ha subito per il disservizio arrecato dal dipendente (C. Conti, Sez. I Giur. d'appello, sent. n. 491 del 21/07/2009; Sez. III Giur. d'appello, sent. n. 114 del 04/02/2011; Sez. I Giur. d'appello, sent. n 49 del 10/02/2004).
Nel caso di specie, la Procura erariale quantifica questa voce di danno nella complessiva somma di € 22.607,90, ossia nella somma di € 15.431,62 a titolo di maggiori oneri sostenuti dall’Istituto statale comprensivo “I mille” (per il dettaglio, rimanda a quanto attestato dal Dirigente scolastico nella nota prodotta sub. doc. 8) e di € 7.176,28 a titolo di maggiori oneri sostenuti dal Liceo linguistico “G. Falcone” (per il dettaglio, rimanda a quanto attestato dal Dirigente scolastico nella nota prodotta sub. doc. 9).
Non solo sotto il profilo dell’an ma anche sotto il profilo del quantum, la difesa della convenuta nulla contesta né controdeduce.
Alla luce di quanto sin qui detto, per i connotati della condotta illecita perpetrata dalla convenuta (assenza ingiustificata senza soluzione di continuità dal luogo di lavoro pubblico e contestuale svolgimento senza soluzione di continuità di prestazione lavorativa, anche più gravosa, in favore di una struttura privata), questo Collegio ritiene fondata la domanda attorea anche in merito a detta voce di danno.
Da ultimo, questo Collegio osserva che è irrilevante, in questa sede, la circostanza che il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria disposto, con decreto del 27.03.2023, il sequestro preventivo della somma complessiva di € 43.428,34. Nel procedimento penale (che vede la contestazione di fatti imputabili alla convenuta per un arco temporale maggiore, nonché vede come imputato anche il coniuge della convenuta) le somme sono state sequestrate per i seguenti titoli: € 39.861,61 (corrispondenti allo stipendio annuo netto percepito, desunto dai cedolini di pagamento acquisiti dagli Istituti scolastici e relativi al periodo da settembre 2018 a maggio 2022); € 3.257,97 (corrispondenti al beneficio economico di disoccupazione corrisposto dall’INPS dal 08.07.2019 al 10.09.2019, dal 08.07.2020 al 10.09.2020 e dal 22.07.2021 al 05.09.2021, nei periodi di mancato impiego); € 308,76 (corrispondenti alle ferie maturate dalla FE e non godute percepite dalla convenuta dal Liceo Linguistico “G. Falcone” di Bergamo).
Eventuali duplicazioni di somme potranno essere fatte valere dalla convenuta in sede di esecuzione delle condanne.
In conclusione, questo Collegio accertati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo - contabile, accoglie la domanda azionata dalla Procura erariale di condanna di FE ED NT al pagamento dell’importo di € 56.170,71 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data della percezione e sino alla data della presente sentenza. Sulla somma così rivalutata andranno altresì corrisposti gli interessi nella misura legale dalla data della sentenza e sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna FE ED NT (C.F.: [...]) al pagamento, in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, della somma di euro 56.170,71 (euro cinquantaseimilacentosettanta/71, incrementata di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’erario in euro 139,57 (centotrentanove/57).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
L’estensore Il Presidente
(dott. Laura De Rentiis) (dott. Vito Tenore)
Firmato digitalmente Firmato digitalmente
Depositato in Segreteria il 04/02/2026 Il Direttore di Segreteria
(dott. Salvatore Carvelli)
Firmato digitalmente