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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13.5.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1190/24 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Auricchio Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.24 davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. La docente domandava la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondere la "Carta Elettronica del
Docente" per gli anni scolastici indicati, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. In particolare, la ricorrente allegava di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Il Giudice di primo grado riconosceva il diritto per entrambe le annualità, ma compensava integralmente le spese di lite del grado. Avverso tale sentenza, n. 1089/24 dell'8.3.24, ha proposto appello la odierna ricorrente chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 641,00 ex d.m. 55/14, ritenendo del tutto immotivata tale regolazione.
All'udienza di discussione del 15.4.25 parte appellante non è comparsa, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'udienza del 13.5.25, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 15.4.25 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese di lite nella mancata costituzione dell'appellato.
La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 13.5.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 13.5.25 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1190/24 r.g.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rosa Auricchio Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6.5.24 davanti al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro,
l'odierna appellante, premesso di essere docente a tempo determinato, lamentava la mancata erogazione in suo favore della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.. La docente domandava la condanna dell'amministrazione scolastica a corrispondere la "Carta Elettronica del
Docente" per gli anni scolastici indicati, disapplicando il D.P.C.M. del 2016 che escludeva i precari da tale elargizione. In particolare, la ricorrente allegava di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23.
Il Giudice di primo grado riconosceva il diritto per entrambe le annualità, ma compensava integralmente le spese di lite del grado. Avverso tale sentenza, n. 1089/24 dell'8.3.24, ha proposto appello la odierna ricorrente chiedendo la condanna al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 641,00 ex d.m. 55/14, ritenendo del tutto immotivata tale regolazione.
All'udienza di discussione del 15.4.25 parte appellante non è comparsa, per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'udienza del 13.5.25, non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte provvedeva come in dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU
5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta in data 15.4.25 dal procuratore dell'appellante), l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla sulle spese di lite nella mancata costituzione dell'appellato.
La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
PQM
La Corte così provvede:
1. dichiara improcedibile l'appello;
2. nulla sulle spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli il 13.5.25.
Il Consigliere est. dott. Luca Buccheri
Il Presidente dott. Gennaro Iacone