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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/01/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Faillace Livio Parte_1
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bloise Gaetano Maria CP_1
OPPOSTO
Cui è riunita la causa civile iscritta al numero 2162 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Faillace Livio Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bloise Gaetano Maria CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto rispettivamente: opposizione decreto ingiuntivo e ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 01 luglio 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato ed iscritto con il n.
107572021, parte attrice eccepiva la mancata sottoscrizione del contratt o e richiedeva la restituzione dell'acconto elargito alla ditta CP_1
In relazione al procedimento riunito di cui all'RG. n. 2162/2021, ribadiva come non sia stato firmato mai alcun contratto e chiedeva la restituzione dell'acconto elargito.
Il tutto per come analiticamente decritto nel corpo dei rispettivi atti.
Concludeva per l'accoglimento delle richieste, vinte le spese.
Si costituiva parte opposta che contestava le avverse richieste sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese.
Precisate le conclusioni viene per la decisione.
^^^
Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261;
Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di op posizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Pagina 2 di 4 Nella fattispecie è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale tra la , quale committente e la ditta EO quale fornitrice. Pt_1
Orbene con la sentenza del 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione e' ritornata sul tema della natura e del valore probatorio della fattura commerciale, in un giudizio in cui si discute della sussistenza di un credito, ivi riportato.
La Suprema Corte confermando un cons olidato orientamento, ha affermato “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n°
13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/200 3 n°
11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816;
Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364).
La fattura e' pertanto titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nel presente giudizio di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, pur costituendo tuttavia le fatture un indizio.
Si evidenzia tuttavia che, l'art 116 c.p.c. stabilisce che il giudice deve va lutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento ed e' anche noto che egli puo' desumere argomenti di prova da eterogenee situazioni .
Nella specie, alla fattura, che ha valore indiziario, si aggiungono: un documento con descrizione lavori e relativo importo complessivo, gli scambi di messaggi whataApp avente ad oggetto l'oggetto della fornitura e soprattutt o l'elargizione di un congruo importo nella speci, la fornitura, era oggetto di pagamento parziale da parte del committente l'importo di euro 7.198,00 su un totale di euro 14.500,00.
Segue che l'eccezione del difetto di firma sul documento datato 07 settembre 2020 da parte della e dell'approvazione dello stesso non ha fondamento alcuno. Pt_1
A ciò si aggiunge che con missiva del 18 gennaio 2021 la avanzava una Pt_1 sorte di risoluzione contrattuale del seguente tenore : si dichiarano interrotte le trattative inerenti la proposta di acquisto e di contratto del 07 settembre 20 20.
Detta esternazione di volontà si appalesa incompatibile con la presunta eccepita assenza del titolo contrattuale.
Pagina 3 di 4 Né la mera presentazione di una denuncia o di una querela e dell a conseguente apertura di indagini preliminari possa rivestire, in questa sede valenza probatoria.
Per tali ragioni, la pretesa di parte opposta non è fondata soltanto sulla fattura, ma trova riscontro nella ulteriore documentazione versata in atti .
Deve, poi, rilevarsi, che le somme richieste in sede monitoria da parte opposta attengono esclusivamente al saldo.
Non vi e' prova che il residuo sia integralmente pagato.
Va, pertanto, riconosciuto, in favore della ditta il credito di cui all'opposto CP_1 decreto ingiuntivo che va integralmente confermato, anche in ordine alle spese della fase monitoria.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1075/2021 cui è riunita la causa 2162/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di cui al n. 2162/2021; rigetta l'opposizione di cui al n. 1075/2021 e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 136/2021; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 31 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 442 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2009, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Faillace Livio Parte_1
OPPONENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bloise Gaetano Maria CP_1
OPPOSTO
Cui è riunita la causa civile iscritta al numero 2162 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Faillace Livio Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Bloise Gaetano Maria CP_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto rispettivamente: opposizione decreto ingiuntivo e ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 01 luglio 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 4 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato ed iscritto con il n.
107572021, parte attrice eccepiva la mancata sottoscrizione del contratt o e richiedeva la restituzione dell'acconto elargito alla ditta CP_1
In relazione al procedimento riunito di cui all'RG. n. 2162/2021, ribadiva come non sia stato firmato mai alcun contratto e chiedeva la restituzione dell'acconto elargito.
Il tutto per come analiticamente decritto nel corpo dei rispettivi atti.
Concludeva per l'accoglimento delle richieste, vinte le spese.
Si costituiva parte opposta che contestava le avverse richieste sia nella esposizione dei fatti che nelle conclusioni di diritto. Concludeva per il rigetto delle avverse pretese, vinte le spese.
Precisate le conclusioni viene per la decisione.
^^^
Giova ricordare che per costante giurisprudenza il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (cfr. Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cassazione civile sez. I, 4 agosto 2000, n. 10261;
Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553). Sempre per costante giurisprudenza - sia di legittimità (cfr.
Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1979 n. 3261; Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1997, n. 5573) sia di merito (cfr. Trib. Roma 7 agosto 1991, Trib. Firenze 2 agosto 1991, Trib. Vercelli 18 aprile 1991) - la contestazione dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto - allorquando la documentazione prodotta nella fase di op posizione o nella fase monitoria sia insufficiente a costituire piena prova scritta nel giudizio a cognizione piena instauratosi a seguito dell'opposizione - l'onere di provare l'esistenza del credito azionato col decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto il convenuto opposto è e rimane attore in senso sostanziale e come tale assoggettato all'onere di provare i fatti posti a fondamento della pretesa ex art. 2697 c.c.
Pagina 2 di 4 Nella fattispecie è oggetto di contestazione tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale tra la , quale committente e la ditta EO quale fornitrice. Pt_1
Orbene con la sentenza del 12/01/2016 n° 299, la Corte di Cassazione e' ritornata sul tema della natura e del valore probatorio della fattura commerciale, in un giudizio in cui si discute della sussistenza di un credito, ivi riportato.
La Suprema Corte confermando un cons olidato orientamento, ha affermato “che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n°
13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/200 3 n°
11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014
n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816;
Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364).
La fattura e' pertanto titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma, nel presente giudizio di opposizione, non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, pur costituendo tuttavia le fatture un indizio.
Si evidenzia tuttavia che, l'art 116 c.p.c. stabilisce che il giudice deve va lutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento ed e' anche noto che egli puo' desumere argomenti di prova da eterogenee situazioni .
Nella specie, alla fattura, che ha valore indiziario, si aggiungono: un documento con descrizione lavori e relativo importo complessivo, gli scambi di messaggi whataApp avente ad oggetto l'oggetto della fornitura e soprattutt o l'elargizione di un congruo importo nella speci, la fornitura, era oggetto di pagamento parziale da parte del committente l'importo di euro 7.198,00 su un totale di euro 14.500,00.
Segue che l'eccezione del difetto di firma sul documento datato 07 settembre 2020 da parte della e dell'approvazione dello stesso non ha fondamento alcuno. Pt_1
A ciò si aggiunge che con missiva del 18 gennaio 2021 la avanzava una Pt_1 sorte di risoluzione contrattuale del seguente tenore : si dichiarano interrotte le trattative inerenti la proposta di acquisto e di contratto del 07 settembre 20 20.
Detta esternazione di volontà si appalesa incompatibile con la presunta eccepita assenza del titolo contrattuale.
Pagina 3 di 4 Né la mera presentazione di una denuncia o di una querela e dell a conseguente apertura di indagini preliminari possa rivestire, in questa sede valenza probatoria.
Per tali ragioni, la pretesa di parte opposta non è fondata soltanto sulla fattura, ma trova riscontro nella ulteriore documentazione versata in atti .
Deve, poi, rilevarsi, che le somme richieste in sede monitoria da parte opposta attengono esclusivamente al saldo.
Non vi e' prova che il residuo sia integralmente pagato.
Va, pertanto, riconosciuto, in favore della ditta il credito di cui all'opposto CP_1 decreto ingiuntivo che va integralmente confermato, anche in ordine alle spese della fase monitoria.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1075/2021 cui è riunita la causa 2162/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda di cui al n. 2162/2021; rigetta l'opposizione di cui al n. 1075/2021 e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 136/2021; condanna l'opponente al rimborso delle spese processuali sostenute dall'opposta, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 31 gennaio 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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