Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6777/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(GE), il 08/11/1978, residente in [...]18/14 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
CASANO MARIA SILVIA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti unitamente all'Avv. ANNA MENICATTI
( - C.F._3
e
, C.F. nato a [...], Parte_2 C.F._4
il 13/10/1971, residente in [...]18/14 16100 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CASANO
MARIA SILVIA (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
come da procura in atti unitamente all'Avv. ANNA MENICATTI
( - C.F._3
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
10.12.2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 25/06/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
2 OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di Genova, via Piero Maroncelli n. 18/14, di proprietà indivisa al 50% dei due coniugi, non gravata da mutuo, viene assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla GN , che continuerà ad abitarla Parte_1
con la figlia;
il signor lascerà la casa coniugale, consegnando Per_1 Pt_2 tutte le chiavi in suo possesso, entro l'1.12.2025 asportando solamente i propri effetti personali.
3) viene affidata congiuntamente ai due genitori, con collocazione Per_1
abitativa prevalente e domicilio presso la madre, nella casa coniugale di Genova,
Piero Maroncelli n. 18/14.
4) Il padre, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, rimarrà con la figlia un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 10 del sabato, alle ore 21 della domenica;
trascorrerà inoltre con la figlia due giorni infrasettimanali, orientativamente il martedì e il giovedì nella settimana in cui il fine settimana non è di competenza paterna, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola. Quando il fine settimana è di competenza paterna, il padre trascorrerà con la figlia un giorno infrasettimanale, orientativamente il mercoledì, dall'uscita della scuola fino al giorno successivo, con accompagnamento a scuola. Salvo sempre il migliore accordo tra i genitori in considerazione anche dei turni lavorativi del signor e con impegno dei Pt_2
genitori a consentire il recupero dei giorni persi qualora il padre (ed eventualmente anche la madre) non dovesse essere in grado di stare con la figlia per motivi di lavoro.
Inoltre, il padre trascorrerà con la figlia, salvo sempre il migliore accordo tra i genitori:
3 - 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive nel mese di agosto, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- le vacanze di Natale, dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni con la madre;
- il giorno di Pasqua e Pasquetta ad anni alterni con la madre;
- i ponti e le altre vacanze scolastiche in modo alternato con la madre, con la precisazione che il primo ponte scolastico successivo alla sottoscrizione del ricorso sarà di competenza materna, salvo sempre il diverso e migliore accordo tra i genitori.
5) A decorrere dall'uscita di casa, il signor contribuirà al mantenimento Pt_2 della figlia, fino al raggiungimento da parte della stessa dell'indipendenza economica, con il versamento alla GN , entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese, della somma di € 250,00. L'aggiornamento Istat sulla somma avrà luogo a partire dal mese di gennaio 2028 compreso.
6) Quanto alle spese straordinarie per la figlia, i genitori provvederanno al 50% secondo il protocollo in vigore presso il Tribunale di Genova (e sue eventuali successive modifiche), da intendersi qua interamente richiamato e che comunque di seguito si trascrive:
1. SPESE SANITARIE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso)
i. Spese per visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante erogati dal SSN
ii. Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale e prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
iii. spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche iv. spese per cure dentistiche presso strutture pubbliche;
4 v. spese per acquisto di farmaci prescritti dal medico;
vi. spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato vii. esborsi per partecipazione alla spesa sanitaria (tickets sanitari)
viii. spese sanitarie urgenti b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa per il rimborso):
i. spese per cure odontoiatriche private, ortodontiche private, oculistiche private;
cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
interventi chirurgici presso strutture private, cicli di psicoterapia e logopedia;
ii. spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.);
2. SPESE SCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso): tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza per la scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) relative a istituti pubblici
(scuole statali e comunali)
ii. tasse universitarie e spese di iscrizione imposte da atenei pubblici fino all'ultimo anno della durata legale del corso;
iii. spese per libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno per le scuole sopra indicate;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) senza pernottamento;
5 v. spese per acquisto di titoli di viaggio per il trasporto pubblico (compresi gli scuolabus organizzati dalla scuola) necessari per la frequenza scolastica e/o universitaria b. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. tasse scolastiche e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza nonché eventuali rette per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado) imposte da istituti privati ii. tasse universitarie e in genere spese per l'iscrizione e la frequenza imposte da
Atenei privati iii. spese per corsi di specializzazione postuniversitari o successivi alla scuola secondaria superiore;
iv. spese per partecipazione a gite scolastiche (e viaggi di istruzione) con pernottamento;
v. spese per corsi di recupero e lezioni private;
vi. costi per l'alloggio presso la sede universitaria. (e relative utenze)
vii. costi per la frequenza del cd. Pre-scuola viii. costi per la frequenza del cd. Doposcuola
ix. costi relativi a corsi extracurricolari a pagamento organizzati dagli istituti scolastici;
x. costi per Baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che ne usufruisce.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE
a. NON richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
6 i. Spese per il conseguimento della patente di guida B
a. richiedono il preventivo accordo (con obbligo di documentare la spesa ai fini del rimborso):
i. spese per corsi di istruzione, attività sportive anche a livello agonistico, ricreative e ludiche (di svago) (artistiche) e pertinenti attrezzature;
(e spese di iscrizione); corsi musicali ed acquisto del relativo strumento;
centro estivo;
gruppo estivo ii. spese per corsi di lingua o attività artistiche (disegno, pittura),
iii. spese per corsi di informatica iv. spese per viaggi e vacanze trascorse senza i genitori v. spese relative all'utilizzo (assicurazione e tassa di proprietà) e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, ciclomotore, motociclo);
vi. spese per il mantenimento e la cura degli animali domestici già facenti parte del nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli in virtù di preesistente relazione affettiva con i figli stessi. La mensa rientra nel mantenimento ordinario in quanto sostitutiva del pasto.
7) Ciascun genitore tratterrà l'Assegno unico a sé spettante.
8) A scioglimento della comunione in atto sulla casa coniugale sita a Genova, via Piero Maroncelli n. 18/14, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, non gravata da mutuo, e al fine di regolare definitivamente i rapporti di natura economico – patrimoniale tra i coniugi stessi, il signor si Parte_2
impegna ad assegnare e trasferire, in piena proprietà alla moglie GN
che si impegna ad acquistare, la propria quota di Parte_1 comproprietà indivisa pari a ½ dell'immobile, unitamente ai mobili e agli arredi esistenti nell'abitazione, dietro pagamento, da parte della GN Parte_1
, dell'importo di € 12.000,00.
[...]
7 L'immobile è quello meglio descritto nell'atto di compravendita in data
27.9.2000 atto notaio dott. di Genova, rep. 43120, racc. 16292, Persona_2
riportato al NCTU di Genova, partita 1064862, come segue: foglio 56, mappale
635, sub. 14, piano 5 – S1, cat. A/4, classe 6, vani 4, rendita catastale € 371,85
(docc. 2 e 3).
Le parti danno atto e dichiarano che il trasferimento immobiliare che si impegnano a realizzare a seguito della sentenza di separazione, avviene in esecuzione delle condizioni di separazione concordate, e che l'accordo patrimoniale relativo allo scioglimento della comunione immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si impegnano pertanto a dare esecuzione all'obbligo di trasferimento dell'immobile qui assunto, procedendo mediante atto notarile, da stipularsi avanti al notaio di Genova, entro 30 giorni dalla pubblicazione Persona_2
della sentenza di separazione da parte del Tribunale di Genova.
I costi tutti del notaio, ivi comprese le eventuali spese accessorie connesse al passaggio di proprietà, verranno suddivisi tra i coniugi al 50%.
Trattandosi di cessione all'interno del rapporto di coniugio, l'atto andrà esente da imposte.
9) Le eventuali spese condominiali straordinarie deliberate dopo la data di trasferimento di proprietà della casa coniugale, saranno integralmente a carico della GN , così come le imposte tutte gravanti sull'immobile Pt_1
connesse alla proprietà. Fino a quando, tuttavia, il signor non lascerà la Pt_2
casa coniugale, esso contribuirà al 50% alle spese condominiali ordinarie e alle imposte gravanti sull'immobile connesse alla proprietà.
10) A scioglimento della comunione in atto sul box di cui in premessa punto d) sito a Genova, via dell'Alloro n. 51 int. B, di proprietà dei coniugi per il 50% ciascuno, non gravato da mutuo, e al fine di regolare definitivamente i rapporti di natura economico – patrimoniale tra i coniugi stessi, la GN Parte_1
si impegna ad assegnare e trasferire, senza corrispettivo, al marito
[...]
8 la propria quota di comproprietà indivisa pari a ½ Parte_2 dell'immobile.
L'immobile è quello meglio descritto nell'atto di compravendita in data
1.7.2008, atto notaio dott. di Genova, rep. 51664, racc. 23748, Persona_2
riportato al NCTU di Genova, come segue: sez. Bor., foglio 65, mappale 461, sub. 51, cat. C/6, classe 3, mq 17, rendita catastale € 138,72.
Le parti danno atto e dichiarano che il trasferimento immobiliare che si impegnano a realizzare a seguito dell'omologa delle condizioni che verranno riportate nella sentenza di separazione, avviene in esecuzione delle condizioni di separazione concordate, e che l'accordo patrimoniale relativo allo scioglimento della comunione immobiliare è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti si impegnano pertanto a dare esecuzione all'obbligo di trasferimento dell'immobile qui assunto, procedendo mediante atto notarile, da stipularsi avanti al notaio di Genova, entro 30 giorni dalla pubblicazione Persona_2
della sentenza di separazione, da parte del Tribunale di Genova.
I costi tutti del notaio, ivi comprese le eventuali spese accessorie connesse al passaggio di proprietà, verranno suddivisi al 50% tra i coniugi.
Trattandosi di cessione all'interno del rapporto di coniugio, l'atto andrà esente da imposte.
Le eventuali spese condominiali straordinarie deliberate dopo la data di trasferimento di proprietà del box, saranno integralmente a carico del signor così come le imposte tutte gravanti sul box connesse alla proprietà. Pt_2
11) Entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, i coniugi chiuderanno il conto corrente cointestato attualmente in essere presso CP_1
12) Fino a quando il signor non lascerà definitivamente la casa Pt_2
coniugale, i ricorrenti continueranno a suddividere al 50% tutte le spese (tra cui
9 quelle alimentari, relative alla casa, alla bambina), come sempre avvenuto prima della separazione.
13) L'autovettura Volkswagen Golf e la motocicletta modello Beta Rr300, cadute in comunione dei beni e intestate al PRA unicamente al signor Pt_2
rimarranno nella disponibilità esclusiva del medesimo, non avanzando la GN
alcuna pretesa;
allo stesso modo, essa non avanza pretesa alcuna in Pt_1
relazione alla bicicletta elettrica.
14) I coniugi non avanzano alcuna richiesta economica in ordine agli alimenti e al mantenimento, atteso che entrambi, allo stato, possono disporre di un autonomo reddito proveniente dalla propria attività lavorativa.
15) I coniugi danno atto, anche ai fini dello scioglimento della comunione dei beni, di avere risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale e, quindi, di non avere null'altro da chiedere o pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione o titolo, anche se non espressamente dedotto nel presente atto.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2006, Numero 397, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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