Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 11 della Legge 17 aprile 1984, n. 79
Copia
Articolo 10
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 17 aprile 1984, n. 79
Articolo 11 della Legge 17 aprile 1984, n. 79
Versione
20 aprile 1984
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 20 aprile 1984
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0