TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 07/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – così composto: dott. Eugenio Maria Turco – presidente dott.ssa Francesca Capuzzi – giudice rel. – est. dott. Davide Palmieri – giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. 395/2024 del R.G.A.C. vertente tra
(c.f. nato il [...] a [...] ed ivi residente in loc. Parte_1 C.F._1
Piaggialta, snc di cittadinanza italiana residente in [...] loc. Piaggialta snc ed elettivamente domiciliato in Ronciglione (VT), Corso Umberto I, 8 presso lo studio dell'Avv. Daniele Nobili (C.F.
– PEC. – fax 0761.093666), che lo rappresenta e C.F._2 Email_1
difende giusta procura in calce al ricorso. ricorrente e ata a Roma il 20/07/1958 e residente a [...], cod. CP_1
fisc. ed elettivamente domiciliata in Capranica (VT) Corso F. Petrarca n.20, C.F._3
presso lo studio dell'Avv. Loretta Andreotti (C.F. che la rappresenta e difende, C.F._4
giusto mandato conferito con separata procura alle liti da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta. resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Viterbo
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.2.2024 ha chiesto all'intestato tribunale dichiararsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto il 13.09.1981, in Roma, con atto n. 770, CP_1 p. I, anno 1981 del registro atti di matrimonio del comune di Roma, e dichiararsi che nessun assegno divorzile è da corrispondersi tra i coniugi.
A fondamento della domanda ha allegato che dall'unione coniugale è nata la GL SO
(Roma, 10.5.1982); che i coniugi sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Viterbo il 19
Marzo 2008 per la separazione consensuale;
che essa è stata omologata con decreto del 16 Aprile
2008; che, in base alle condizioni di separazione consensuale, il signor si era impegnato a Pt_1
versare in favore della signora un contributo mensile per il mantenimento pari ad € 200, oltre CP_1
rivalutazione Istat, e a trasferire in proprietà alla GL , quale contributo una tantum per il _1
suo mantenimento, la casa coniugale di via delle Case Nuove n. 40, nel Comune di Blera, ove madre e GL erano rimaste a vivere;
che, nelle more, la GL aveva contratto matrimonio con _1
, da cui ha avuto il figlio e si era trasferita a Blera, via Bainsizza 39; che Persona_2 Per_3
anche la signora aveva abbandonato il domicilio coniugale, trasferendosi in Blera, via delle CP_1
Case Nuove n. 96, ove convive da oltre 15 anni con il compagno, . Testimone_1
Ha resistito in giudizio , non opponendosi alla richiesta di declaratoria di scioglimento CP_1
del matrimonio, ma chiedendo il riconoscimento della validità ed efficacia delle condizioni sottoscritte dai coniugi in sede di separazione e, per l'effetto, il riconoscimento del diritto della GL al trasferimento della proprietà dell'immobile sito in Blera, via delle Case Nuove SO
numero 82 (già numero 40).
All'udienza del 12 settembre 2024 venivano sentite le parti e la GL della coppia e successivamente, acquisiti i documenti prodotti, all'udienza del 5 Febbraio 2025, previo deposito delle memorie conclusive, la causa era trattenuta per la decisione.
In primo luogo, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in Roma in data 13.09.1981, essendo provato il titolo a sostegno della domanda, cioè l'omologazione della separazione consensuale e il decorso dei sei mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, quanto meno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, poiché l'interruzione della separazione non è stata eccepita e anzi è stata confermata da parte convenuta, che si è associata alla domanda.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898 del 1970 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno, quindi non possa più ricostituirsi. Nulla va disposto relativamente all'assegno divorzile, essendo le parti concordi nel definirsi reciprocamente autonome e indipendenti.
Quanto alla domanda avanzata dalla resistente di veder riconosciuto il diritto della GL a _1
vedersi trasferire dal padre l'immobile sito in Blera, già casa coniugale, va detto che tale impegno è stato assunto dal ricorrente in sede di separazione consensuale poiché le parti avevano concordemente stabilito che il signor avrebbe trasferito, con successivo atto notarile da Pt_1
stipulare entro il 30 giugno 2008, il suddetto immobile a titolo di contributo per il sostegno economico della GL . _1
Incontestato il fatto che l'obbligo non è stato adempiuto, il riconoscimento del diritto, che invero emerge pacificamente dalla lettura del verbale di omologa della separazione, non può essere ribadito in questa sede per difetto di legittimazione attiva della resistente.
Invero, non è neppure chiaro cosa la signora intenda ottenere se una sentenza ex art. 2932 CP_1
c.c. ovvero una mera ricognizione della sussistenza di tale obbligo che, come si è detto, emerge dalla semplice lettura della separazione consensuale.
In ogni caso, essendo incontestato che è ormai maggiorenne e indipendente SO
economicamente, tanto che ha costituito un proprio nucleo familiare, composto da marito e figlio,
e non convive più con la madre, che a propria volta ha ricostituito una propria comunione di vita con l'attuale compagno, la legittimazione attiva per l'adempimento dell'obbligo assunto dal signor non può essere riconosciuta in capo alla resistente. Parte_1
In senso contrario non può neppure invocarsi la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n.
21761 del 2021.
Invero, con tale statuizione la Suprema Corte ha affermato la validità delle clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscono ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali o che operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
la Corte ha anche affermato che il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice, è destinato a far fede di ciò che in esso è attestato e assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'articolo 2657 c.c.; in ogni caso, la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all'articolo 29, comma
1-bis della legge n. 52 del 1985, mentre non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte della dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
Nel caso che ci occupa, come si è detto, i coniugi, in sede di separazione consensuale, hanno assunto un mero impegno di carattere obbligatorio, avendo specificamente previsto che il signor Pt_1
avrebbe successivamente stipulato un atto notarile per il trasferimento della proprietà.
Il suddetto obbligo però non è suscettibile di esecuzione forzata a domanda della poiché CP_1
l'attuale mutamento della situazione delle parti e il conseguimento dell'indipendenza economica da parte della GL , in cui favore il diritto al trasferimento immobiliare era stato riconosciuto, _1
comporta il trasferimento della legittimazione ad agire in capo a quest'ultima.
Infatti, seppure la Suprema Corte ha riconosciuto l'efficacia degli accordi traslativi della proprietà ovvero degli impegni a tal fine assunti dai coniugi, non può tralasciarsi che ciò avviene nell'ambito di una complessiva vicenda familiare rispetto alla quale si pongono esigenze di riequilibrio patrimoniale, così che quando, come nella specie, tale esigenze vengono meno, residua un obbligo di adempimento negoziale di cui è titolare colui in cui favore esso è stato assunto.
Pertanto, poiché la GL della coppia non convive più con la madre da tempo, quest'ultima è priva di legittimazione alla domanda.
Le spese di lite, attesa la natura degli interessi dedotti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da in Parte_1 CP_1
Roma il 13.09.1981 (atto n. 770, p. I, anno 1981 del registro atti di matrimonio del comune di Roma);
2. dichiara la carenza di legittimazione attiva della resistente in ordine al diritto della GL al trasferimento, da parte del padre, dell'immobile sito in Blera, via delle Case SO
Nuove numero 82 (già numero 40);
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze previste;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 5.2.25
L'estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Capuzzi Dott. Eugenio Maria Turco