Versione
1 gennaio 2025
1 gennaio 2025
Art. 21.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20 gennaio 2025, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
Avvertenza:
La presente legge e' pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217 .
In Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 20 gennaio 2025, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell' art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 .
Giurisprudenza • 53
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/02/2025, n. 3145Provvedimento: […] Considerato, infatti, che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge n. 207 del 2024 e in assenza di specifiche previsioni derogatorie, la disposizione è entrata in vigore il giorno 1° gennaio 2025, alla data in cui la presente causa è stata discussa e passata in decisione (21 gennaio 2025) non risultavano ancora decorsi i suddetti venti giorni.Leggi di più...
- giudicato·
- ottemperanza·
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- art. 34 c.p.a.·
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- legge Pinto