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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 01/12/2025, n. 1983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1983 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico LA EC. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r. g. 452/2023 promossa da: già ex (C.F./P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), corrente in Ancona, in persona del Presidente e Legale rappresentante avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta PENNA, presso e nel cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Federica CARBONARI, presso e nel cui studio è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 481/2022 del 15/12-20/12/2022 (proc. n. 1954/2021 R.G.);
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del 30/09/2025;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“- riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in accoglimento dei suesposti motivi annullarla;
- conseguentemente condannare l'Appellata alla restituzione dell'importo percepito di € 4.937,82, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“1) Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dalla in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 1 di 11 Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ancona la società per ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, di accertare e dichiarare la responsabile delle condotte Parte_1 poste in violazione dei diritti a tutela del consumatore, e per l'effetto condannarla alla ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attrice per un importo pari ad € 4.200,00 complessivi, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via degradata, di accertare l'indebito arricchimento della convenuta per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione del quantum percepito ai danni di parte attrice, quantificato nella misura complessiva di € 4.200,00, o nella minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, di accertare la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta per violazione del principio neminem laedere ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento di tutto i danni patiti e patiendi dall'attrice, quantificati nella misura complessiva di
€ 4.200,00 o nella minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A sostegno delle proprie domande, l'attrice rappresentava che, in data 21/08/2018, il di lei marito, aveva proceduto alla richiesta di attivazione di una fornitura Parte_4 idrica con la società poi divenuta per l'immobile Parte_2 Parte_1 sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13, futura residenza familiare. Sosteneva che, soltanto a seguito delle delucidazioni fornite, nell'occasione, dall'impiegato della società in merito alla differenza tra uso domestico/residenziale ed uso domestico/non residenziale, i coniugi avrebbero scoperto che per la precedente fornitura, richiesta nel 2003 e relativa all'immobile sito in Monsano, adibito a precedente casa familiare, sarebbe stata attivata la tariffa uso/domestico non residenziale, senza alcuna informazione in merito alla possibilità di scelta tra le differenti tariffe.
Secondo la ricostruzione attorea, pur in presenza dei medesimi presupposti legittimanti le attivazioni delle due forniture idriche, in quanto entrambe le richieste erano relative ad immobili destinati a future residenze familiari, sarebbero state applicate tariffe diverse, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e correttezza che disciplinano i contratti tra professionisti e consumatori di cui alla legge n. 229/2003, poi confluita nel d.lgs. n. 206/2005, considerata vieppiù l'irreperibilità del contratto originario del 2003.
Dopo vari tentativi extragiudiziali, anche con il supporto dell' CP_3
, che non avevano avuto esito alcuno, l'attrice proponeva azione per il rimborso
[...] delle tariffe maggiorate, pagate nel tempo, in relazione alla fornitura attivata nel 2003.
1.2. Nel procedimento così instaurato dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva in giudizio la società chiedendo di rigettare la domanda avversaria, ritenuta priva di Parte_1
pagina 2 di 11 fondamento, in fatto e in diritto, e, in via subordinata, di limitare il risarcimento richiesto nella misura di Euro 3.194,91.
In particolare, parte convenuta eccepiva la corretta applicazione della tariffa “uso domestico/non residente” al momento della stipula del contratto del 2003, sulla base dell'autodichiarazione e del certificato di residenza storico presentato dall'attrice. Inoltre, contestava che gli aggiornamenti in ordine al successivo cambio di residenza avrebbero dovuto essere comunicati dalla cliente la quale, tuttavia, non Controparte_2 aveva inviato alcuna comunicazione in merito alla società convenuta.
1.3 Con sentenza n. 481/2022, depositata il 20/12/2022, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva la domanda attorea e condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 3.194,91, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di Euro 1.205,00, di cui Euro 225,00 fase studio, Euro 240,00 fase introduttiva, Euro 335,00 fase istruttoria ed Euro 405 fase decisoria.
IL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO
2. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società per i Parte_1 seguenti motivi:
✓ erronea ricostruzione del fatto processuale, in quanto oggetto del giudizio non era il contratto di attivazione del servizio idrico del 21/08/2018 per l'immobile sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13, preso in considerazione dalla sentenza appellata, bensì il contratto stipulato in data 29/07/2003 per l'immobile sito in Monsano, alla via Venezia, n. 2;
✓ erronea applicazione della normativa contrattuale di cui alle Condizioni Generali di fornitura e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Aato n. 2 Marche Centro- Ancona), poiché la comunicazione del cambiamento di residenza sarebbe spettata all'utente e la conseguente variazione tariffaria sarebbe dovuta avvenire solo a seguito di detta comunicazione, non potendo comunque trovare applicazione retroattiva;
✓ non corretta liquidazione delle spese processuali, relativamente all'attribuzione e ai calcoli effettuati.
2.1 L'appellata si costituiva regolarmente in giudizio e chiedeva Controparte_2 la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando come il Giudice di prime cure avesse correttamente fatto riferimento alla richiesta di fornitura effettuata dal di lei coniuge nel 2018 e relativa all'immobile di futura residenza familiare sito in Monte Parte_4
Roberto, in quanto proprio dalla registrazione di detta utenza come “residente uso domestico” sarebbe derivata la presente controversia. Difatti, parte appellata sosteneva che solo al momento della sottoscrizione del suddetto contratto di fornitura avrebbe appreso che la precedente richiesta, effettuata nel 2003 e relativa alla vecchia abitazione familiare sita in Monsano, sarebbe stata registrata come “uso domestico non residente”.
Corretta, altresì, veniva ritenuta l'applicazione da parte del giudice di prime cure della disciplina relativa ai contratti tra professionisti e consumatori di cui alla legge n. 229 del 23/07/2003, poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto da parte della società non vi sarebbe stata una “adeguata informazione ed una corretta pubblicità” né “correttezza, trasparenza ed
pagina 3 di 11 equità nei rapporti contrattuali” ai sensi degli artt. 2, 5 e ss. del Codice del Consumo, nonché degli artt. 1337 e 1375 c.c.
2.2. Precisate le conclusioni, su richiesta delle parti il Giudice concedeva termine ex art. 352, co. 5, c.p.c. per lo scambio delle sole comparse conclusionali, rinviando per la discussione, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.
2.3. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (così, Cass., Ss.Uu. 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass., n. 27199/2017 e Cass., S.s.Uu. n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., Ss.Uu. 21/03/2019, n. 7940).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO PROCESSUALE
3.1. Il primo motivo di appello verte sull'erronea ricostruzione della vicenda processuale da parte del giudice di prime cure, che ha accolto la domanda di rimborso delle somme richieste dall'attrice fondando la sua decisione sul contratto di fornitura Controparte_2 idrica del 21/08/2018.
Nella sentenza di primo grado si afferma testualmente che “l'attrice produceva in atti copia del contratto idrico del 21.08.2018 firmato dal marito per la fornitura d'acqua per l'immobile sito in Monte Roberto Via Martiri della resistenza n. 13 per uso domestico. Nonostante detta richiesta veniva invece fornito servizio idrico in qualità di persone non residente, nonostante detto errore veniva comunicato con missive del 27.10.2018” (cfr. pag. 2 della sentenza).
Secondo l'appellante, invece, oggetto del giudizio avrebbe dovuto essere il contratto per l'attivazione della fornitura idrica sottoscritto nel 2003 e relativo all'immobile sito in Monsano, alla via Venezia, n. 2.
Tale censura risulta fondata.
Difatti, dagli elementi in atti, emerge la patente erroneità della ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di Pace, in quanto oggetto di contestazione da parte di
[...] era, invero, il contratto di fornitura idrica sottoscritto nel 2003 e non quello CP_2 sottoscritto nel 2018.
In primo luogo, detta circostanza risulta ammessa dalla stessa appellata nei propri scritti difensivi. La difesa di ha, difatti, dichiarato che «nel 2018 il SI. Controparte_2 effettuava presso gli uffici territoriali preposti della una richiesta di Parte_4 Parte_1 fornitura di acqua, relativa all'immobile di prossim ua famiglia […] L'immobile in questione era ubicato in NT (An) e l'utenza veniva correttamente registrata come uso “residente uso domestico” e intestata al SI. proprio quale soggetto Parte_4 richiedente e firmatario dei contratti […]; contrariamente a quanto si verificava per la richiesta del 2018, nella precedente istanza di allaccio di nuova fornitura avanzata alla ex (poi Parte_3 pagina 4 di 11 Multiservizi e VivaServizi spa) nel lontano 2003, sottoscritta sempre dal medesimo SI. Pt_4
e relativa all'immobile di futura residenza in Monsano (AN) l'utenza veniva re
[...] come “uso domestico NON RESIDENTE”» (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in appello).
Non può ovviamente rilevare, in senso contrario, l'osservazione di parte appellata secondo cui “il Giudice di Pace ha correttamente citato la richiesta di fornitura effettuata dal SI. nel 2018” solo per il fatto che “è proprio da questa circostanza che si sviscera tutta Parte_4 la controversa questione, ai danni della SI.ra , dal momento che tutte le valutazioni del CP_2 giudice di prime cure sono effettuate rispetto a un contratto (quello del 2018) rispetto al quale nessuna contestazione era stata mossa dalla stessa attrice-odierna appellata.
Le censure mosse da quest'ultima rispetto all'operato della società erogatrice del servizio hanno, difatti, sempre riguardato il contratto sottoscritto nel 2003, relativo al diverso immobile sito in Monsano.
Inoltre, anche dall'esame delle missive del 27/10/2018 e dell'1/12/2018 prodotte da parte appellata risulta che gli importi da questa contestati concernevano l'applicazione della tariffa “uso domestico/non residente” di cui al predetto contratto sottoscritto nel 2003. Da tutte le suddette missive di contestazione si evince che il periodo di riferimento per cui veniva richiesto da il rimborso delle somme indebitamente corrisposte è Controparte_2 pari a 15 anni, ovvero dal 2003 al 2018 (v. allegato n. 4 dell'atto di citazione in primo grado).
A tal proposito, deve condividersi quanto sostenuto dalla società appellante sia in ordine al fatto che il contenuto della lettera del 27/10/2018 non è quello dichiarato nella pronuncia del Giudice di Pace (i.e., assunta contestazione inerente alla fornitura di servizio idrico per utente non residente in relazione al contratto di data 21/08/2018) sia in relazione alla circostanza che l'erronea applicazione della tariffa “non residente” è stata contestata per la prima volta in data 23/08/2018 con riguardo al contratto del 2003. In particolare, come già sopra rappresentato, nella missiva del 27/10/2018, vengono esplicitamente contestati gli importi pagati per le fatture idriche per l'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, negli anni dal 2003 al 2018. La società appellante ha, altresì, documentato che la prima contestazione relativa al contratto per cui è giudizio è avvenuta mediante la diffida del 23/08/2018 (a firma del coniuge dell'odierna appellata, da questa delegato alla sottoscrizione del contratto de quo1), come comprovato dall'indicazione del numero di utenza (n. 14177916, che corrisponde, difatti, a quella di cui al contratto sottoscritto nel 2003; cfr. allegato n. 9 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Difatti, dai documenti versati in atti, è possibile distinguere in modo inequivocabile, attraverso il rispettivo numero di utenza, la richiesta di fornitura sottoscritta in data 29/07/2003 e quella sottoscritta in data 21/08/2018 e, conseguentemente, rilevare che il contratto oggetto del giudizio è quello sottoscritto nel 2003 e identificato dal suindicato numero di utenza n. 14177916.
Ulteriormente, anche le contestazioni avanzate dall'appellata Controparte_2 relative all'irreperibilità di una copia del contratto sottoscritto nel 2003 - che, nonostante le numerose richieste di accesso agli atti, sarebbe stato esibito dalla società appellante solo in 1 Sul punto v. meglio in prosieguo, sopra nel testo. pagina 5 di 11 sede del giudizio di primo grado -, confermano che l'oggetto del giudizio concerne la richiesta di fornitura idrica del 2003, relativa all'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2.
Prova provata dell'errore commesso dal giudicante in primo grado è data dal fatto che questi, dopo aver ritenuto che una volta che l'attrice aveva “sollevato la questione [i.e., l'avvenuto cambiamento di residenza] immediatamente […] la convenuta doveva immediatamente provvedere alla correzione dei dati”, rapportato l'avverbio “immediatamente” alla data dell'avvenuta emigrazione di ella attrice nel Comune di Monte Roberto (11/09/2018) ovvero alla data della comunicazione del 27/10/2018 con cui, a detta del Giudice di Pace, sarebbe stata contestata l'attivazione di una fornitura per non residenti nonostante l'avvenuta emigrazione di cui sopra, finisce per riconoscere, come differenza tra le due tariffe (residente/non residente), per un periodo al massimo di qualche mese - atteso che, nella sua ricostruzione, il giudice considera come rilevante il contratto stipulato il 21/08/2018 -, l'importo di ben 3.194,91 Euro.
Da tutto quanto sopra deriva la fondatezza della doglianza di parte appellante in ordine all'errata ricostruzione della vicenda fattuale operata dal Giudice di Pace.
La circostanza che l'odierna appellata ha ritenuto corretta la sentenza qui impugnata che le ha riconosciuto la differenza tra le somme versate in base a tariffa non residenti e quelle dovute in base a tariffa residenti esonererebbe questo giudice dall'esaminare le difese dalla stessa svolte circa la non riferibilità ad essa appellata del contratto del 2003 (che è quello che qui rileva per quanto sinora detto).
Nella comparsa di costituzione in appello, parte appellata non ha contestato di aver usufruito del servizio idrico né l'esistenza del contratto, bensì, oltre la tipologia di tariffa applicata, anche gli errori ivi asseritamente contenuti (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta in appello, ove si dichiara testualmente che “non si contesta l'esistenza del contratto di fornitura in sé, ma le gravi discrasie ivi registrate nella sottoscrizione […] dello stesso”).
Appare, pertanto, opportuno, per completezza e chiarezza, esaminare dette difese in quanto riproposte anche in questo grado di giudizio dall'appellata.
Questa deduce, non avendo avuto la disponibilità materiale del contratto qui in questione (che avrebbe visto per la prima volta nel giudizio di primo grado), di non aver potuto formulare in precedenza una istanza di adeguamento dell'utenza da “uso domestico/non residenziale” a “residenziale” o il proprio recesso, per non essere, invero, intestataria di alcun contratto (il contratto in questione reca la firma del di lei coniuge). Orbene, con riguardo a tale ultima osservazione (sulle altre si dirà in prosieguo), non appare credibile che se l'appellata non avesse mai realmente inteso stipulare un contratto con la società appellante, per oltre un decennio, la stessa non avrebbe mai contestato l'invio a suo nome delle fatture relativa alla somministrazione del servizio idrico. Siffatta circostanza induce, per contro, a ragionevolmente ritenere che la delega a sottoscrivere il contratto in parola a firma di in atti (cfr. allig. 1 comparsa di costituzione dell'odierna CP_2 appellante in primo grado) era verosimilmente stata predisposta per conferire mandato al di lei coniuge di sottoscrivere il contratto de quo in nome e per conto di essa delegante (come poi avvenuto) ma, per mero errore materiale, nel testo dell'atto, era stato poi indicato il pagina 6 di 11 nominativo della stessa delegante in luogo di quello del coniuge (tanto più che una delega a sé stessa non avrebbe senso logico prima ancora che giuridico).
Del resto, a ben guardare, l'appellante cade in evidente contraddizione sul punto: con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, la medesima aveva chiesto non già la restituzione degli importi di tutte le fatture pagate negli anni (come ben avrebbe potuto fare, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la società convenuta), ma la sola differenza tra quelle dovute in base alla tariffa per non residenti e quelle dovute in base alla tariffa per residenti, senza neppure modificare nel corso del giudizio di prime cure la propria domanda una volta avuta visione del contratto2.
Di qui, la non rilevanza delle contestazioni reiterate in questa sede in ordine alla mancanza di un valido contratto di somministrazione tra essa appellata e la società appellante.
ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (AAATO N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA)
3.2. Va, ora, preso in esame il secondo motivo di appello inerente all'erronea applicazione della normativa ritenuta applicabile al caso di specie (violazione implicitamente sottesa alla decisione impugnata).
La società appellante sostiene che, in relazione alla richiesta di fornitura idrica del 29/07/2003, era stata correttamente attivata la tariffa “uso domestico-non residente”, alla stregua di quanto stabilito nelle condizioni Generali di fornitura e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato (AAto n.2 Marche Centro-Ancona), tenuto conto delle dichiarazioni di utilizzo rilasciate da parte appellata al momento della sottoscrizione del contratto e in assenza di obbligo alcuno per i gestori del servizio idrico integrato di verificare, d'ufficio, le residenze/domicili dei propri utenti (obbligo che, invero, sarebbe di fatto inesigibile3).
In punto di diritto, giova premettere che il rapporto di utenza idrica trova la sua fonte in un contratto di somministrazione ex artt. 1559 e s.s. c.c. Difatti, la fornitura di acqua, pur presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilistiche, e tale natura non viene meno per il solo fatto che il relativo ammontare è soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento o da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto.
A tal riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Ne deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.
Con particolare riferimento alla normativa di settore, giova rammentare che, ai sensi degli artt. 147 e ss. del d.l.vo 3 aprile 2006, n.152, il servizio idrico integrato è organizzato in ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni. All'autorità d'ambito è attribuito il compito di individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio idrico integrato. Nella vicenda che ci occupa, l'Assemblea dell'ATO di competenza (ovvero l'Autorità di Ambito n. 2
“Marche Centro – Ancona”) ha affidato in via esclusiva, alla società già Parte_1 ed ex , la gestione del servizio idrico integrato nel Parte_2 Parte_3 relativo territorio, come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato (D.L. 12 settembre 2014 n. 133). Le norme convenzionali stabilite in detto regolamento hanno trovato la loro concreta applicazione nelle Condizioni generali di fornitura idrica allegate al contratto stipulato in data 29/07/2003. In altri termini, queste ultime, lungi dal costituire arbitraria previsione della società erogatrice, costituiscono attuazione di quanto stabilito dall'Assemblea di Ambito n. 2 "Marche centro - Ancona", ovvero dall' Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
In particolare, dalla lettura delle predette Condizioni generali emerge che “il servizio viene attivato in seguito alla sottoscrizione della richiesta di fornitura, nella quale vengono dichiarate dal Cliente le condizioni di utilizzo del servizio” (v. art. 1 Condizioni generali di fornitura servizio idrico integrato, allegate al contratto del 2003; cfr. doc. n. 13 allig. alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Inoltre, “ogni modifica negli utilizzi da parte del cliente deve essere da questo preventivamente comunicata” al gestore che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione e poi “potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata” (v. art.
2.2 Condizioni generali cit.; analoghe sono le Condizioni generali di fornitura nella versione allegata al contratto del 2018; cfr. doc. 14 allig. alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Sulla scorta di tali premesse, si osserva come gravasse sulla odierna appellata offrire la prova dell'esistenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione di settore, per poter attivare la tariffa “uso domestico-residente” al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura idrica nel 2003 - non potendo essere quest'ultima applicata d'ufficio – ovvero la dimostrazione della avvenuta comunicazione dell'effettiva residenza della stessa nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2.
A tal riguardo, dall'autodichiarazione sottoscritta da e dal Controparte_2 certificato storico di residenza (v. all. n. 6 e n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado), risulta comprovato che l'odierna appellata era residente in [...], alla data del 29/07/2003, ovvero il giorno della presentazione della richiesta di attivazione della fornitura idrica.
pagina 8 di 11 Alla luce di tutto quanto sopra, deve concludersi che, in difetto del possesso della residenza nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, e in conformità alla normativa regolamentare, la società appellante aveva applicato legittimamente nei confronti della cliente la tariffa “uso domestico non residente”. Controparte_2
Inoltre, l'odierna appellata non ha nemmeno dimostrato di aver mai comunicato alla società il cambiamento della propria residenza in un momento successivo. Parte_1
Sul punto, va evidenziato che, a fronte delle numerose fatture emesse e che recavano la dichiarazione espressa di applicazione della “tariffa uso domestico non residente” (v. allig. 3 atto di citazione in primo grado), l'odierna appellata non ha provato, in alcun modo, di aver contestato detta applicazione in ragione della variazione della propria residenza.
Né, in proposito, la stessa appellata potrebbe validamente sostenere che la non disponibilità materiale del contratto sottoscritto gli avrebbe impedito di formulare in precedenza una istanza di adeguamento dell'utenza da “uso domestico/non residenziale” a
“residenziale”; e, invero, la stessa ha ricevuto sufficienti informazioni delle condizioni applicate attraverso le periodiche fatturazioni, con frequenza di quattro l'anno, tramite le bollette recapitate al suo indirizzo, che indicavano chiaramente, come visto, l'applicazione della tariffa per non residenti.
Il trasferimento di residenza dell'appellata nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, servito dal contratto di somministrazione del 003 emergeva, per contro, rispetto all'appellante soltanto a seguito della sottoscrizione, in data 21/08/2018, della successiva richiesta di fornitura idrica da parte del marito di per l'immobile Controparte_2 sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13.
Preme, altresì, evidenziare che se parte appellata avesse comunicato alla Parte_1 il cambiamento della propria residenza le sarebbe spettato il rimborso delle maggiori
[...] somme già corrisposte per l'applicazione della tariffa “uso domestico non residente”.
Difatti, sulla scorta del principio dell'irretroattività stabilito anche nella normativa regolamentare sopra richiamata, non sarebbe configurabile un rimborso tariffario di tipo retroattivo, essendo questo possibile solo dal momento in cui la modifica dell'utilizzo viene comunicata alla società gestore del servizio idrico (cfr.http://www.aato2.marche.it/ato2marc/po/mostra_news.php?id=16&area=H).
Anche il motivo di appello in esame risulta, dunque, fondato.
E' d'uopo, infine, rilevare come non si ravvisino elementi di contrasto tra le condizioni generali applicate dalla società appellante rispetto alla normativa a tutela del consumatore invocata da parte appellata:
• oltremodo generica è la censura da questa mossa circa l'intervenuta violazione dei principi di trasparenza e correttezza;
in particolare, tale violazione non può ritenersi dimostrata sulla base delle differenti condizioni applicate nel contratto del 2003 rispetto a quelle di cui al contratto del 2018, in quanto si tratta di contratti basati su diversi presupposti .- contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata -. ovvero, segnatamente, su differenti informazioni circa la residenza dell'utente (si rammenta che è venuta a conoscenza del trasferimento di residenza dell'appellata Parte_1 nell'immobile oggetto del contratto del 2003 solo all'esito della trasmissione del pagina 9 di 11 certificato storico di residenza in occasione della stipula del contratto successivo del 21/08/2018, ovvero dopo ben 15 anni - cfr. alleg. 7 al doc. 1 atto di appello;
v. anche alleg. 2 e 3);
• ultroneo è, poi, il richiamo alla disciplina di tutela del consumatore nei contratti a distanza sia perché non in vigore all'atto della stipula del contratto di somministrazione del 2003, sia perché, ad ogni buon conto, come ampiamente visto in chiusura del precedente paragrafo, parte appellata dalla dedotta violazione non sviluppa poi, ulteriori, richieste correlate alle sanzioni previste dalla predetta disciplina;
• non sono stati provati ulteriori comportamenti “scorretti e messi in atto in regime di monopolio” da parte della società appellata ai danni della appellata quale contraente debole (il principio della vicinitas rende ragione del fatto che sia l'utente a fornire alla società erogatrice del servizio mutamenti attinenti alla sua sfera giuridica come la residenza, mentre al lamentato difetto di informazione sulla cessione e/o continuità del rapporto contrattuale legato al riferito cambio continuo di compagine societaria del gestore verificatosi negli anni non si accompagna la deduzione né tanto meno la prova di un conseguente pregiudizio).
L'appello merita, dunque, accoglimento perché fondato e la sentenza ivi impugnata va integralmente riformata, con rigetto della domanda formulata dall'attrice in primo grado.
LE SPESE DI LITE
3.3. La censura del computo delle spese di lite da parte del Giudice di Pace anche della fase istruttoria ritenuto in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso giudice (“assenza di istruttoria”) resta assorbito;
se ne terrà conto, piuttosto, nella liquidazione di dette spese in questa sede, secondo quanto si dirà subito dopo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della odierna appellata e si liquidano come da dispositivo sulla base del DM n. 55/2014 (formulazione vigente già all'epoca del giudizio di primo grado), avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello compreso fra Euro 1.100,00 fino ad Euro 5.200,00), sulla scorta dei parametri medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale svolta (che non ha incluso la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio).
L'integrale riforma della sentenza legittima l'appellante ad ottenere la restituzione delle somme versate all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado e del precetto con interessi dalla data di relativa ricezione al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello proposto dalla in persona del Presidente e Parte_1
Legale rappresentante avv. , avverso la sentenza n. 481/2022 del Controparte_1
15/12-20/12/2022, emessa dal Giudice di Pace di Ancona nella causa iscritta in primo grado al n. 1954/2021 R.G.,
e, per l'effetto, a totale riforma della sentenza impugnata,
pagina 10 di 11 - DICHIARA tenuta e condanna alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'appellante, dell'importo di Euro 4.937,82, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
- DICHIARA tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.571,00 (di cui Euro 870,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 1.701,00 per il giudizio di secondo grado), oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
Ancona, lì 28/XI/2025
Il Giudice
LA EC
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Solo nel presente giudizio viene poi dedotta una differenza tra le sottoscrizioni di Parte_4 apposte, in calce al contratto e alla missiva del 27/10/2018; deduzione da cui, peraltro, non viene tratta alcuna conseguenza. 3 La società di somministrazione non ha, chiaramente, accesso diretto all'Anagrafe dei Comuni né si può ritenere che la stessa sia nelle condizioni di potersi accorgere del mutamento della residenza in occasione delle periodiche letture dei contatori – attese le relative modalità di svolgimento - né, quindi, che sia tenuta ad attivarsi d'ufficio, per il mutamento della tariffa. pagina 7 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico LA EC. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r. g. 452/2023 promossa da: già ex (C.F./P.I. Parte_1 Parte_2 Parte_3
), corrente in Ancona, in persona del Presidente e Legale rappresentante avv. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta PENNA, presso e nel cui studio è Controparte_1 elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._1 dall'avv. Federica CARBONARI, presso e nel cui studio è elettivamente domiciliata giusta delega in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 481/2022 del 15/12-20/12/2022 (proc. n. 1954/2021 R.G.);
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale di udienza del 30/09/2025;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
“- riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto in accoglimento dei suesposti motivi annullarla;
- conseguentemente condannare l'Appellata alla restituzione dell'importo percepito di € 4.937,82, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio”;
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“1) Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello proposto dalla in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto. pagina 1 di 11 Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”;
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1.1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_2 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Ancona la società per ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- in via principale, di accertare e dichiarare la responsabile delle condotte Parte_1 poste in violazione dei diritti a tutela del consumatore, e per l'effetto condannarla alla ripetizione dell'indebito nei confronti dell'attrice per un importo pari ad € 4.200,00 complessivi, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
- in via degradata, di accertare l'indebito arricchimento della convenuta per l'effetto, condannare la medesima alla restituzione del quantum percepito ai danni di parte attrice, quantificato nella misura complessiva di € 4.200,00, o nella minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, di accertare la responsabilità extracontrattuale della parte convenuta per violazione del principio neminem laedere ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento di tutto i danni patiti e patiendi dall'attrice, quantificati nella misura complessiva di
€ 4.200,00 o nella minore/maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
A sostegno delle proprie domande, l'attrice rappresentava che, in data 21/08/2018, il di lei marito, aveva proceduto alla richiesta di attivazione di una fornitura Parte_4 idrica con la società poi divenuta per l'immobile Parte_2 Parte_1 sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13, futura residenza familiare. Sosteneva che, soltanto a seguito delle delucidazioni fornite, nell'occasione, dall'impiegato della società in merito alla differenza tra uso domestico/residenziale ed uso domestico/non residenziale, i coniugi avrebbero scoperto che per la precedente fornitura, richiesta nel 2003 e relativa all'immobile sito in Monsano, adibito a precedente casa familiare, sarebbe stata attivata la tariffa uso/domestico non residenziale, senza alcuna informazione in merito alla possibilità di scelta tra le differenti tariffe.
Secondo la ricostruzione attorea, pur in presenza dei medesimi presupposti legittimanti le attivazioni delle due forniture idriche, in quanto entrambe le richieste erano relative ad immobili destinati a future residenze familiari, sarebbero state applicate tariffe diverse, con conseguente violazione dei principi di trasparenza e correttezza che disciplinano i contratti tra professionisti e consumatori di cui alla legge n. 229/2003, poi confluita nel d.lgs. n. 206/2005, considerata vieppiù l'irreperibilità del contratto originario del 2003.
Dopo vari tentativi extragiudiziali, anche con il supporto dell' CP_3
, che non avevano avuto esito alcuno, l'attrice proponeva azione per il rimborso
[...] delle tariffe maggiorate, pagate nel tempo, in relazione alla fornitura attivata nel 2003.
1.2. Nel procedimento così instaurato dinanzi al Giudice di Pace, si costituiva in giudizio la società chiedendo di rigettare la domanda avversaria, ritenuta priva di Parte_1
pagina 2 di 11 fondamento, in fatto e in diritto, e, in via subordinata, di limitare il risarcimento richiesto nella misura di Euro 3.194,91.
In particolare, parte convenuta eccepiva la corretta applicazione della tariffa “uso domestico/non residente” al momento della stipula del contratto del 2003, sulla base dell'autodichiarazione e del certificato di residenza storico presentato dall'attrice. Inoltre, contestava che gli aggiornamenti in ordine al successivo cambio di residenza avrebbero dovuto essere comunicati dalla cliente la quale, tuttavia, non Controparte_2 aveva inviato alcuna comunicazione in merito alla società convenuta.
1.3 Con sentenza n. 481/2022, depositata il 20/12/2022, il Giudice di Pace di Ancona accoglieva la domanda attorea e condannava la società convenuta al pagamento della somma di Euro 3.194,91, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di Euro 1.205,00, di cui Euro 225,00 fase studio, Euro 240,00 fase introduttiva, Euro 335,00 fase istruttoria ed Euro 405 fase decisoria.
IL PRESENTE GIUDIZIO DI APPELLO
2. La sentenza di primo grado veniva impugnata dalla società per i Parte_1 seguenti motivi:
✓ erronea ricostruzione del fatto processuale, in quanto oggetto del giudizio non era il contratto di attivazione del servizio idrico del 21/08/2018 per l'immobile sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13, preso in considerazione dalla sentenza appellata, bensì il contratto stipulato in data 29/07/2003 per l'immobile sito in Monsano, alla via Venezia, n. 2;
✓ erronea applicazione della normativa contrattuale di cui alle Condizioni Generali di fornitura e al Regolamento del Servizio Idrico Integrato (Aato n. 2 Marche Centro- Ancona), poiché la comunicazione del cambiamento di residenza sarebbe spettata all'utente e la conseguente variazione tariffaria sarebbe dovuta avvenire solo a seguito di detta comunicazione, non potendo comunque trovare applicazione retroattiva;
✓ non corretta liquidazione delle spese processuali, relativamente all'attribuzione e ai calcoli effettuati.
2.1 L'appellata si costituiva regolarmente in giudizio e chiedeva Controparte_2 la conferma della sentenza di primo grado, evidenziando come il Giudice di prime cure avesse correttamente fatto riferimento alla richiesta di fornitura effettuata dal di lei coniuge nel 2018 e relativa all'immobile di futura residenza familiare sito in Monte Parte_4
Roberto, in quanto proprio dalla registrazione di detta utenza come “residente uso domestico” sarebbe derivata la presente controversia. Difatti, parte appellata sosteneva che solo al momento della sottoscrizione del suddetto contratto di fornitura avrebbe appreso che la precedente richiesta, effettuata nel 2003 e relativa alla vecchia abitazione familiare sita in Monsano, sarebbe stata registrata come “uso domestico non residente”.
Corretta, altresì, veniva ritenuta l'applicazione da parte del giudice di prime cure della disciplina relativa ai contratti tra professionisti e consumatori di cui alla legge n. 229 del 23/07/2003, poi confluita nel d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto da parte della società non vi sarebbe stata una “adeguata informazione ed una corretta pubblicità” né “correttezza, trasparenza ed
pagina 3 di 11 equità nei rapporti contrattuali” ai sensi degli artt. 2, 5 e ss. del Codice del Consumo, nonché degli artt. 1337 e 1375 c.c.
2.2. Precisate le conclusioni, su richiesta delle parti il Giudice concedeva termine ex art. 352, co. 5, c.p.c. per lo scambio delle sole comparse conclusionali, rinviando per la discussione, all'esito della quale la causa veniva assunta in decisione.
2.3. Preliminarmente, occorre rammentare che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (così, Cass., Ss.Uu. 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass., n. 27199/2017 e Cass., S.s.Uu. n. 7940/2019), essendo quindi perimetrato e circoscritto alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure (espressamente ovvero implicitamente) e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (cfr. Cass., Ss.Uu. 21/03/2019, n. 7940).
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL FATTO PROCESSUALE
3.1. Il primo motivo di appello verte sull'erronea ricostruzione della vicenda processuale da parte del giudice di prime cure, che ha accolto la domanda di rimborso delle somme richieste dall'attrice fondando la sua decisione sul contratto di fornitura Controparte_2 idrica del 21/08/2018.
Nella sentenza di primo grado si afferma testualmente che “l'attrice produceva in atti copia del contratto idrico del 21.08.2018 firmato dal marito per la fornitura d'acqua per l'immobile sito in Monte Roberto Via Martiri della resistenza n. 13 per uso domestico. Nonostante detta richiesta veniva invece fornito servizio idrico in qualità di persone non residente, nonostante detto errore veniva comunicato con missive del 27.10.2018” (cfr. pag. 2 della sentenza).
Secondo l'appellante, invece, oggetto del giudizio avrebbe dovuto essere il contratto per l'attivazione della fornitura idrica sottoscritto nel 2003 e relativo all'immobile sito in Monsano, alla via Venezia, n. 2.
Tale censura risulta fondata.
Difatti, dagli elementi in atti, emerge la patente erroneità della ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di Pace, in quanto oggetto di contestazione da parte di
[...] era, invero, il contratto di fornitura idrica sottoscritto nel 2003 e non quello CP_2 sottoscritto nel 2018.
In primo luogo, detta circostanza risulta ammessa dalla stessa appellata nei propri scritti difensivi. La difesa di ha, difatti, dichiarato che «nel 2018 il SI. Controparte_2 effettuava presso gli uffici territoriali preposti della una richiesta di Parte_4 Parte_1 fornitura di acqua, relativa all'immobile di prossim ua famiglia […] L'immobile in questione era ubicato in NT (An) e l'utenza veniva correttamente registrata come uso “residente uso domestico” e intestata al SI. proprio quale soggetto Parte_4 richiedente e firmatario dei contratti […]; contrariamente a quanto si verificava per la richiesta del 2018, nella precedente istanza di allaccio di nuova fornitura avanzata alla ex (poi Parte_3 pagina 4 di 11 Multiservizi e VivaServizi spa) nel lontano 2003, sottoscritta sempre dal medesimo SI. Pt_4
e relativa all'immobile di futura residenza in Monsano (AN) l'utenza veniva re
[...] come “uso domestico NON RESIDENTE”» (cfr. pag. 2 comparsa di costituzione e risposta in appello).
Non può ovviamente rilevare, in senso contrario, l'osservazione di parte appellata secondo cui “il Giudice di Pace ha correttamente citato la richiesta di fornitura effettuata dal SI. nel 2018” solo per il fatto che “è proprio da questa circostanza che si sviscera tutta Parte_4 la controversa questione, ai danni della SI.ra , dal momento che tutte le valutazioni del CP_2 giudice di prime cure sono effettuate rispetto a un contratto (quello del 2018) rispetto al quale nessuna contestazione era stata mossa dalla stessa attrice-odierna appellata.
Le censure mosse da quest'ultima rispetto all'operato della società erogatrice del servizio hanno, difatti, sempre riguardato il contratto sottoscritto nel 2003, relativo al diverso immobile sito in Monsano.
Inoltre, anche dall'esame delle missive del 27/10/2018 e dell'1/12/2018 prodotte da parte appellata risulta che gli importi da questa contestati concernevano l'applicazione della tariffa “uso domestico/non residente” di cui al predetto contratto sottoscritto nel 2003. Da tutte le suddette missive di contestazione si evince che il periodo di riferimento per cui veniva richiesto da il rimborso delle somme indebitamente corrisposte è Controparte_2 pari a 15 anni, ovvero dal 2003 al 2018 (v. allegato n. 4 dell'atto di citazione in primo grado).
A tal proposito, deve condividersi quanto sostenuto dalla società appellante sia in ordine al fatto che il contenuto della lettera del 27/10/2018 non è quello dichiarato nella pronuncia del Giudice di Pace (i.e., assunta contestazione inerente alla fornitura di servizio idrico per utente non residente in relazione al contratto di data 21/08/2018) sia in relazione alla circostanza che l'erronea applicazione della tariffa “non residente” è stata contestata per la prima volta in data 23/08/2018 con riguardo al contratto del 2003. In particolare, come già sopra rappresentato, nella missiva del 27/10/2018, vengono esplicitamente contestati gli importi pagati per le fatture idriche per l'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, negli anni dal 2003 al 2018. La società appellante ha, altresì, documentato che la prima contestazione relativa al contratto per cui è giudizio è avvenuta mediante la diffida del 23/08/2018 (a firma del coniuge dell'odierna appellata, da questa delegato alla sottoscrizione del contratto de quo1), come comprovato dall'indicazione del numero di utenza (n. 14177916, che corrisponde, difatti, a quella di cui al contratto sottoscritto nel 2003; cfr. allegato n. 9 comparsa di costituzione e risposta di primo grado).
Difatti, dai documenti versati in atti, è possibile distinguere in modo inequivocabile, attraverso il rispettivo numero di utenza, la richiesta di fornitura sottoscritta in data 29/07/2003 e quella sottoscritta in data 21/08/2018 e, conseguentemente, rilevare che il contratto oggetto del giudizio è quello sottoscritto nel 2003 e identificato dal suindicato numero di utenza n. 14177916.
Ulteriormente, anche le contestazioni avanzate dall'appellata Controparte_2 relative all'irreperibilità di una copia del contratto sottoscritto nel 2003 - che, nonostante le numerose richieste di accesso agli atti, sarebbe stato esibito dalla società appellante solo in 1 Sul punto v. meglio in prosieguo, sopra nel testo. pagina 5 di 11 sede del giudizio di primo grado -, confermano che l'oggetto del giudizio concerne la richiesta di fornitura idrica del 2003, relativa all'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2.
Prova provata dell'errore commesso dal giudicante in primo grado è data dal fatto che questi, dopo aver ritenuto che una volta che l'attrice aveva “sollevato la questione [i.e., l'avvenuto cambiamento di residenza] immediatamente […] la convenuta doveva immediatamente provvedere alla correzione dei dati”, rapportato l'avverbio “immediatamente” alla data dell'avvenuta emigrazione di ella attrice nel Comune di Monte Roberto (11/09/2018) ovvero alla data della comunicazione del 27/10/2018 con cui, a detta del Giudice di Pace, sarebbe stata contestata l'attivazione di una fornitura per non residenti nonostante l'avvenuta emigrazione di cui sopra, finisce per riconoscere, come differenza tra le due tariffe (residente/non residente), per un periodo al massimo di qualche mese - atteso che, nella sua ricostruzione, il giudice considera come rilevante il contratto stipulato il 21/08/2018 -, l'importo di ben 3.194,91 Euro.
Da tutto quanto sopra deriva la fondatezza della doglianza di parte appellante in ordine all'errata ricostruzione della vicenda fattuale operata dal Giudice di Pace.
La circostanza che l'odierna appellata ha ritenuto corretta la sentenza qui impugnata che le ha riconosciuto la differenza tra le somme versate in base a tariffa non residenti e quelle dovute in base a tariffa residenti esonererebbe questo giudice dall'esaminare le difese dalla stessa svolte circa la non riferibilità ad essa appellata del contratto del 2003 (che è quello che qui rileva per quanto sinora detto).
Nella comparsa di costituzione in appello, parte appellata non ha contestato di aver usufruito del servizio idrico né l'esistenza del contratto, bensì, oltre la tipologia di tariffa applicata, anche gli errori ivi asseritamente contenuti (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta in appello, ove si dichiara testualmente che “non si contesta l'esistenza del contratto di fornitura in sé, ma le gravi discrasie ivi registrate nella sottoscrizione […] dello stesso”).
Appare, pertanto, opportuno, per completezza e chiarezza, esaminare dette difese in quanto riproposte anche in questo grado di giudizio dall'appellata.
Questa deduce, non avendo avuto la disponibilità materiale del contratto qui in questione (che avrebbe visto per la prima volta nel giudizio di primo grado), di non aver potuto formulare in precedenza una istanza di adeguamento dell'utenza da “uso domestico/non residenziale” a “residenziale” o il proprio recesso, per non essere, invero, intestataria di alcun contratto (il contratto in questione reca la firma del di lei coniuge). Orbene, con riguardo a tale ultima osservazione (sulle altre si dirà in prosieguo), non appare credibile che se l'appellata non avesse mai realmente inteso stipulare un contratto con la società appellante, per oltre un decennio, la stessa non avrebbe mai contestato l'invio a suo nome delle fatture relativa alla somministrazione del servizio idrico. Siffatta circostanza induce, per contro, a ragionevolmente ritenere che la delega a sottoscrivere il contratto in parola a firma di in atti (cfr. allig. 1 comparsa di costituzione dell'odierna CP_2 appellante in primo grado) era verosimilmente stata predisposta per conferire mandato al di lei coniuge di sottoscrivere il contratto de quo in nome e per conto di essa delegante (come poi avvenuto) ma, per mero errore materiale, nel testo dell'atto, era stato poi indicato il pagina 6 di 11 nominativo della stessa delegante in luogo di quello del coniuge (tanto più che una delega a sé stessa non avrebbe senso logico prima ancora che giuridico).
Del resto, a ben guardare, l'appellante cade in evidente contraddizione sul punto: con il libello introduttivo del giudizio di primo grado, la medesima aveva chiesto non già la restituzione degli importi di tutte le fatture pagate negli anni (come ben avrebbe potuto fare, sostenendo di non aver mai sottoscritto alcun contratto con la società convenuta), ma la sola differenza tra quelle dovute in base alla tariffa per non residenti e quelle dovute in base alla tariffa per residenti, senza neppure modificare nel corso del giudizio di prime cure la propria domanda una volta avuta visione del contratto2.
Di qui, la non rilevanza delle contestazioni reiterate in questa sede in ordine alla mancanza di un valido contratto di somministrazione tra essa appellata e la società appellante.
ERRONEA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA E CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (AAATO N. 2 MARCHE CENTRO ANCONA)
3.2. Va, ora, preso in esame il secondo motivo di appello inerente all'erronea applicazione della normativa ritenuta applicabile al caso di specie (violazione implicitamente sottesa alla decisione impugnata).
La società appellante sostiene che, in relazione alla richiesta di fornitura idrica del 29/07/2003, era stata correttamente attivata la tariffa “uso domestico-non residente”, alla stregua di quanto stabilito nelle condizioni Generali di fornitura e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato (AAto n.2 Marche Centro-Ancona), tenuto conto delle dichiarazioni di utilizzo rilasciate da parte appellata al momento della sottoscrizione del contratto e in assenza di obbligo alcuno per i gestori del servizio idrico integrato di verificare, d'ufficio, le residenze/domicili dei propri utenti (obbligo che, invero, sarebbe di fatto inesigibile3).
In punto di diritto, giova premettere che il rapporto di utenza idrica trova la sua fonte in un contratto di somministrazione ex artt. 1559 e s.s. c.c. Difatti, la fornitura di acqua, pur presentando rilevanza pubblicistica quale servizio pubblico in senso oggettivo, è prestata a fronte di un canone che ha natura di corrispettivo di un vero e proprio contratto di somministrazione, disciplinato dalle comuni regole civilistiche, e tale natura non viene meno per il solo fatto che il relativo ammontare è soggetto, oltre che alle clausole del singolo rapporto di utenza, alle regole generali fissate da norme di legge e di regolamento o da provvedimenti amministrativi in tema di predisposizione delle tariffe, trattandosi di situazione compatibile con il carattere privatistico del rapporto.
A tal riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 1374 c.c., le parti sono obbligate non solo a quanto previsto in contratto, ma anche a tutto quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti nonché dagli atti amministrativi cui la legge attribuisca il potere di statuire in materia (cfr. Cass. civ., sez. I, 29/9/2004, n. 19531). Ne deriva che il contratto di fornitura stipulato tra gestore del servizio e singolo utente finale è eterointegrato dalla normativa primaria e secondaria, nonché dagli atti regolamentari emanati in loro attuazione, che, assieme alle regole pattizie contrattualmente previste, contribuisce parimenti a sancire i diritti e gli obblighi dell'utente finale nei confronti del gestore del servizio.
Con particolare riferimento alla normativa di settore, giova rammentare che, ai sensi degli artt. 147 e ss. del d.l.vo 3 aprile 2006, n.152, il servizio idrico integrato è organizzato in ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni. All'autorità d'ambito è attribuito il compito di individuare il soggetto cui affidare la gestione del servizio idrico integrato. Nella vicenda che ci occupa, l'Assemblea dell'ATO di competenza (ovvero l'Autorità di Ambito n. 2
“Marche Centro – Ancona”) ha affidato in via esclusiva, alla società già Parte_1 ed ex , la gestione del servizio idrico integrato nel Parte_2 Parte_3 relativo territorio, come da Regolamento del Servizio Idrico Integrato (D.L. 12 settembre 2014 n. 133). Le norme convenzionali stabilite in detto regolamento hanno trovato la loro concreta applicazione nelle Condizioni generali di fornitura idrica allegate al contratto stipulato in data 29/07/2003. In altri termini, queste ultime, lungi dal costituire arbitraria previsione della società erogatrice, costituiscono attuazione di quanto stabilito dall'Assemblea di Ambito n. 2 "Marche centro - Ancona", ovvero dall' Controparte_4 Controparte_5
.
[...]
In particolare, dalla lettura delle predette Condizioni generali emerge che “il servizio viene attivato in seguito alla sottoscrizione della richiesta di fornitura, nella quale vengono dichiarate dal Cliente le condizioni di utilizzo del servizio” (v. art. 1 Condizioni generali di fornitura servizio idrico integrato, allegate al contratto del 2003; cfr. doc. n. 13 allig. alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Inoltre, “ogni modifica negli utilizzi da parte del cliente deve essere da questo preventivamente comunicata” al gestore che provvederà ad aggiornare il contratto di somministrazione e poi “potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata” (v. art.
2.2 Condizioni generali cit.; analoghe sono le Condizioni generali di fornitura nella versione allegata al contratto del 2018; cfr. doc. 14 allig. alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado).
Sulla scorta di tali premesse, si osserva come gravasse sulla odierna appellata offrire la prova dell'esistenza dei requisiti previsti dalla regolamentazione di settore, per poter attivare la tariffa “uso domestico-residente” al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura idrica nel 2003 - non potendo essere quest'ultima applicata d'ufficio – ovvero la dimostrazione della avvenuta comunicazione dell'effettiva residenza della stessa nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2.
A tal riguardo, dall'autodichiarazione sottoscritta da e dal Controparte_2 certificato storico di residenza (v. all. n. 6 e n. 7 alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado), risulta comprovato che l'odierna appellata era residente in [...], alla data del 29/07/2003, ovvero il giorno della presentazione della richiesta di attivazione della fornitura idrica.
pagina 8 di 11 Alla luce di tutto quanto sopra, deve concludersi che, in difetto del possesso della residenza nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, e in conformità alla normativa regolamentare, la società appellante aveva applicato legittimamente nei confronti della cliente la tariffa “uso domestico non residente”. Controparte_2
Inoltre, l'odierna appellata non ha nemmeno dimostrato di aver mai comunicato alla società il cambiamento della propria residenza in un momento successivo. Parte_1
Sul punto, va evidenziato che, a fronte delle numerose fatture emesse e che recavano la dichiarazione espressa di applicazione della “tariffa uso domestico non residente” (v. allig. 3 atto di citazione in primo grado), l'odierna appellata non ha provato, in alcun modo, di aver contestato detta applicazione in ragione della variazione della propria residenza.
Né, in proposito, la stessa appellata potrebbe validamente sostenere che la non disponibilità materiale del contratto sottoscritto gli avrebbe impedito di formulare in precedenza una istanza di adeguamento dell'utenza da “uso domestico/non residenziale” a
“residenziale”; e, invero, la stessa ha ricevuto sufficienti informazioni delle condizioni applicate attraverso le periodiche fatturazioni, con frequenza di quattro l'anno, tramite le bollette recapitate al suo indirizzo, che indicavano chiaramente, come visto, l'applicazione della tariffa per non residenti.
Il trasferimento di residenza dell'appellata nell'immobile sito in Monsano, alla via Venezia n. 2, servito dal contratto di somministrazione del 003 emergeva, per contro, rispetto all'appellante soltanto a seguito della sottoscrizione, in data 21/08/2018, della successiva richiesta di fornitura idrica da parte del marito di per l'immobile Controparte_2 sito in Monte Roberto, alla via Martiri della Resistenza, n. 13.
Preme, altresì, evidenziare che se parte appellata avesse comunicato alla Parte_1 il cambiamento della propria residenza le sarebbe spettato il rimborso delle maggiori
[...] somme già corrisposte per l'applicazione della tariffa “uso domestico non residente”.
Difatti, sulla scorta del principio dell'irretroattività stabilito anche nella normativa regolamentare sopra richiamata, non sarebbe configurabile un rimborso tariffario di tipo retroattivo, essendo questo possibile solo dal momento in cui la modifica dell'utilizzo viene comunicata alla società gestore del servizio idrico (cfr.http://www.aato2.marche.it/ato2marc/po/mostra_news.php?id=16&area=H).
Anche il motivo di appello in esame risulta, dunque, fondato.
E' d'uopo, infine, rilevare come non si ravvisino elementi di contrasto tra le condizioni generali applicate dalla società appellante rispetto alla normativa a tutela del consumatore invocata da parte appellata:
• oltremodo generica è la censura da questa mossa circa l'intervenuta violazione dei principi di trasparenza e correttezza;
in particolare, tale violazione non può ritenersi dimostrata sulla base delle differenti condizioni applicate nel contratto del 2003 rispetto a quelle di cui al contratto del 2018, in quanto si tratta di contratti basati su diversi presupposti .- contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata -. ovvero, segnatamente, su differenti informazioni circa la residenza dell'utente (si rammenta che è venuta a conoscenza del trasferimento di residenza dell'appellata Parte_1 nell'immobile oggetto del contratto del 2003 solo all'esito della trasmissione del pagina 9 di 11 certificato storico di residenza in occasione della stipula del contratto successivo del 21/08/2018, ovvero dopo ben 15 anni - cfr. alleg. 7 al doc. 1 atto di appello;
v. anche alleg. 2 e 3);
• ultroneo è, poi, il richiamo alla disciplina di tutela del consumatore nei contratti a distanza sia perché non in vigore all'atto della stipula del contratto di somministrazione del 2003, sia perché, ad ogni buon conto, come ampiamente visto in chiusura del precedente paragrafo, parte appellata dalla dedotta violazione non sviluppa poi, ulteriori, richieste correlate alle sanzioni previste dalla predetta disciplina;
• non sono stati provati ulteriori comportamenti “scorretti e messi in atto in regime di monopolio” da parte della società appellata ai danni della appellata quale contraente debole (il principio della vicinitas rende ragione del fatto che sia l'utente a fornire alla società erogatrice del servizio mutamenti attinenti alla sua sfera giuridica come la residenza, mentre al lamentato difetto di informazione sulla cessione e/o continuità del rapporto contrattuale legato al riferito cambio continuo di compagine societaria del gestore verificatosi negli anni non si accompagna la deduzione né tanto meno la prova di un conseguente pregiudizio).
L'appello merita, dunque, accoglimento perché fondato e la sentenza ivi impugnata va integralmente riformata, con rigetto della domanda formulata dall'attrice in primo grado.
LE SPESE DI LITE
3.3. La censura del computo delle spese di lite da parte del Giudice di Pace anche della fase istruttoria ritenuto in contrasto con quanto sostenuto dallo stesso giudice (“assenza di istruttoria”) resta assorbito;
se ne terrà conto, piuttosto, nella liquidazione di dette spese in questa sede, secondo quanto si dirà subito dopo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della odierna appellata e si liquidano come da dispositivo sulla base del DM n. 55/2014 (formulazione vigente già all'epoca del giudizio di primo grado), avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello compreso fra Euro 1.100,00 fino ad Euro 5.200,00), sulla scorta dei parametri medi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale svolta (che non ha incluso la fase istruttoria per entrambi i gradi di giudizio).
L'integrale riforma della sentenza legittima l'appellante ad ottenere la restituzione delle somme versate all'appellato in esecuzione della sentenza di primo grado e del precetto con interessi dalla data di relativa ricezione al saldo effettivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE l'appello proposto dalla in persona del Presidente e Parte_1
Legale rappresentante avv. , avverso la sentenza n. 481/2022 del Controparte_1
15/12-20/12/2022, emessa dal Giudice di Pace di Ancona nella causa iscritta in primo grado al n. 1954/2021 R.G.,
e, per l'effetto, a totale riforma della sentenza impugnata,
pagina 10 di 11 - DICHIARA tenuta e condanna alla restituzione, in favore Controparte_2 dell'appellante, dell'importo di Euro 4.937,82, oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo;
- DICHIARA tenuta e condanna al pagamento, in favore di Controparte_2 parte appellante, delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.571,00 (di cui Euro 870,00 per il giudizio di primo grado ed Euro 1.701,00 per il giudizio di secondo grado), oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge;
Ancona, lì 28/XI/2025
Il Giudice
LA EC
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Solo nel presente giudizio viene poi dedotta una differenza tra le sottoscrizioni di Parte_4 apposte, in calce al contratto e alla missiva del 27/10/2018; deduzione da cui, peraltro, non viene tratta alcuna conseguenza. 3 La società di somministrazione non ha, chiaramente, accesso diretto all'Anagrafe dei Comuni né si può ritenere che la stessa sia nelle condizioni di potersi accorgere del mutamento della residenza in occasione delle periodiche letture dei contatori – attese le relative modalità di svolgimento - né, quindi, che sia tenuta ad attivarsi d'ufficio, per il mutamento della tariffa. pagina 7 di 11