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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 18/02/2026, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1454/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
NO DR RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6509/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALIQUOTE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 2017
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024810565000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039575834000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003116459001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il legale rappresentante della Ricorrente1. impugnava, per i motivi esposti in ricorso, le cartelle di pagamento in epigrafe, richiamate nella intimazione di pagamento n. ...89620.
Non si costituiva l'agente della riscossione, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Successivamente, parte ricorrente depositava note con le quali dichiarava di rinunciare al ricorso;
l'Ufficio impositore, con proprie note, accettava la rinuncia.
All'udienza del 10/2/2026, originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, visto il disposto dell'art. 44 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania il 10/2/2026 Il Giudice relatore Il Presidente dott.Andrea Ursino Dott. Giacomo Rota
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTA GIACOMO, Presidente
NO DR RI MASSIMO, Relatore
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6509/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALIQUOTE 2016 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 REGISTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259026289620000 2017
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170024810565000 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170039575834000 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190003116459001 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRES-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230009686130000 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 462/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il legale rappresentante della Ricorrente1. impugnava, per i motivi esposti in ricorso, le cartelle di pagamento in epigrafe, richiamate nella intimazione di pagamento n. ...89620.
Non si costituiva l'agente della riscossione, mentre l'Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
Successivamente, parte ricorrente depositava note con le quali dichiarava di rinunciare al ricorso;
l'Ufficio impositore, con proprie note, accettava la rinuncia.
All'udienza del 10/2/2026, originariamente fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la causa veniva trattenuta in decisione, visto il disposto dell'art. 44 d.lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione Ottava, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania il 10/2/2026 Il Giudice relatore Il Presidente dott.Andrea Ursino Dott. Giacomo Rota