Art. 2.
I servizi di ruolo prestati dai personali di chi al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale dell'Amministrazione di provenienza.
Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non e' dovuto alcun contributo da parte degli interessati, ne' si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra Amministrazione e dall'una all'altra Opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.
I servizi di ruolo prestati dai personali di chi al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale dell'Amministrazione di provenienza.
Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non e' dovuto alcun contributo da parte degli interessati, ne' si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra Amministrazione e dall'una all'altra Opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.