Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DELLA LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUCIA TAMBORINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ALBERTO COLOMBO, FEDERICO TEDESCHINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE BELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, FABIO FONZO, ANTONINO SGROI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
contro
BIGNOTTI TRASPORTI DI BIGNOTTI RA & C S;
- intimato -
avverso il decreto n. 999999/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositato il 20/07/00 - R.G.N. 265/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato TEDESCHINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ora denunciato, la Corte d'appello di Milano - in riforma del decreto del Tribunale della stessa sede in data 12 aprile/3 maggio 1999 - accoglieva l'impugnazione contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia - proposta dall'INPS e diretta ad ottenere la cancellazione della società in accomandita semplice TI TR di TI RA & C. dall'albo provinciale delle imprese artigiane - in base al rilievo che l'iscrizione all'albo delle società in accomandita semplice postula (ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3 legge n. 443/85, come modificato dall'art. 1 legge n. 133/97), quale condizione indefettibile, che i soci accomandatali - per i quali è prescritto il possesso dei requisiti (di cui all'art. 2 della stessa legge n. 443/85, cit), di svolgere in prevalenza lavoro personale,
anche manuale, nel processo produttivo - siano la maggioranza di tutti i soci (accomandatali, appunto, ed accomandanti). Avverso la sentenza d'appello, la Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
L'INPS ha depositato procura speciale alle liti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) - la Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che - al fine di qualificare artigiana la società in accomandita semplice, della quale si discute - non fosse sufficiente il posseso, da parte dei soci accomandatali, dei requisiti (di cui all'art. 2 legge n. 443/85) - di svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo - ma fosse necessario, altresì, che i soci stessi fossero la maggioranza di tutti i soci (accomandatari, appunto, ed accomandanti).
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 7 legge n. 443/85) - la Commissione ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere rilevato il difetto di legittimazione attiva (legitimatio ad causam) e di interesse ad agire dell'INPS, sebbene "in materia non sussist(a) alcuna sua competenza e, quindi, alcuna posizione soggettiva da far valere in giudizio".
Il secondo motivo di ricorso - che precede, nella trattazione, in quanto pone una questione preliminare di merito - non sono fondati. Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso.
2. Invero le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato - sul ricorso in via amministrativa, da parte degli organismi legittimati (quali "gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata"), contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane - "possono essere impugnate (...) davanti al tribunale competente per territorio, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero" (art. 7, sesto comma, in relazione al quinto ed al quarto, legge 8 agosto 1985, n. 443, Legge quadro per l'artigianato ).
Il giudizio d'impugnazione prospettato investe la legittimità dell'atto d'iscrizione, modificazione o cancellazione dall'albo, ed ha - come parti necessarie - oltre che il pubblico ministero, che deve essere obbligatoriamente sentito, il soggetto della cui iscrizione si discuta, il soggetto eventualmente diverso - che abbia sollecitato detti provvedimenti, avvalendosi della facoltà accordata agli organismi legittimati (di cui al quinto comma di detto art. 7), e la medesima commissione regionale quale autrice dell'atto impugnato (vedi, per tutte, Cass. n. 2128/03, 2798/97, 5746/93). Coerente con il principio di diritto enunciato, risulta quindi la legittimazione attiva (legitimatio ad causam) e l'interesse ad agire dell'INPS, che ha promosso la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, che forma oggetto sia della deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, sia della decisione della Commissione regionale, impugnata davanti al Tribunale. Tanto basta per rigettare il secondo motivo di ricorso. Fondato è, invece, il primo motivo.
3. Invero, in tema di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, perché una società in accomandita semplice possa acquisire tale qualità, occorre che i soci accomandatati siano tutti in possesso dei requisiti dell'imprenditore artigiano (quale lo svolgimento, in prevalenza, di lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo) e che nessuno di essi sia socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 1449, 107/2003) - mentre non rileva - ne' come condizione ulteriore, ne' autonomamente come presupposto per un modello alternativo e concorrente di società artigiana in accomandita semplice - il fatto che la maggioranza dei soci, accomandatali ed accomandanti, svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo.
Ne risulta, quindi, affermata l'autonomia e l'autosufficienza della definizione (inserita, dall'art. 1 legge 20 maggio 1997, n. 133, quale terzo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 443/85) di impresa artigiana - costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice - per la quale è requisito necessario e sufficiente, appunto, che "ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice".
Si prescinde, invece, dalla condizione - stabilita, contestualmente (comma 2^ dello stesso art. 3, nel testo originario, con alcune modifiche rese necessarie per armonizzarlo con il comma 3^ novellato), per qualificare artigiana l'impresa costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni - che "la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo".
Il principio di diritto enunciato risulta, bensì coerente - con il tenore letterale della disposizioni in esame (art. 3, commi 2 e 3, legge n. 443/85, come novellati dall'art. 1 legge 20 maggio 1997, n. 133, cit.) - ma trova pieno conforto, tuttavia, nel ricorso - anche in funzione di interpretazione adeguatrice - alla intenzione del legislatore - quale emerge dai lavori preparatori - di "affiancare al modello di società a responsabilità limitata unipersonale anche quello di una società in accomandita semplice, entrambe a carattere artigiano" (vedi Cass. n. 1499/93, cit, anche per l'analisi della storia interna e dei lavori preparatori, relativi alla novella delle disposizioni in esame).
La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il primo motivo di ricorso.
Infatti subordina la qualificazione - come artigiana - della società in accomandita semplice, di cui si discute, alla condizione che i soci accomandatali - proprio in quanto è per loro richiesto, appunto, che svolgano in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo - siano la maggioranza di tutti i soci (accomandatali, appunto, ed accomandanti).
4. Pertanto il primo motivo di ricorso dev'essere accolto, mentre dev'essere rigettato i secondo motivo.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata - in relazione al motivo accolto - senza rinvio (art. 384, 1^ comma, ultimo periodo, c.p.c.). Alla luce del principio di diritto enunciato, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - rigettando l'impugnazione proposta dall'INPS, contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia, e diretta ad ottenere la cancellazione, dall'albo delle imprese artigiane, della società in accomandita semplice, di cui si discute.
Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.), tuttavia, per compensare integralmente fra le parti le spese dell'intero processo (art. 385, 2^ comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
Decidendo nel merito, rigetta l'impugnazione proposta dall'INPS, contro la decisione della Commissione regionale per l'artigianato della Lombardia, e diretta ad ottenere la cancellazione, dall'albo delle imprese artigiane, della società in accomandita semplice TI TR di TI RA & C. ;
Compensa tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2004