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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 1611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1611 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1611/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1097/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0194883323000000745 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 723/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellati: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, con ricorso notificato all'SL Na 1 ed all'ER, presentato alla CGT di primo grado di Napoli, l'avviso di pagamento n. 0194883323000000745 della somma di euro 216,79 emesso per il recupero di ticket sanitari dovuti nell'anno 2018.
A sostegno della richiesta di annullamento eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa per inesistenza del suo presupposto, godendo dell'esenzione ticket in considerazione delle patologie delle quali
è affetta (cod. 013.250 e 016.571.4.).
Si costituirono sia l'SL che l'ER che chiesero il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 15236 pronunciata all'udienza del 16.5.2024 e depositata il 6.11.2024 rigettò il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di euro 220,00 per onorari.
Il primo giudice rilevò che la Ricorrente_1 aveva richiesto una esenzione di tipo E03, ovvero quella per i titolari di pensione sociale o assegno sociale (e per i familiari che hanno stessa residenza e sono fiscalmente a carico del pensionato). Tuttavia, dal controllo sul sistema TS sul Mef era emerso che il “titolare non risulta presente nell'archivio Inps (assegno sociale)”.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Si sono costituite l'ER e l'SL Na 1 che hanno concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, eccezione infondata in quanto l'atto di appello contiene una esaustiva indicazioni delle ragioni in fatto ed in diritto per le quali è chiesta la riforma della sentenza.
Con il primo motivo l'appellante chiede l'estensione del giudicato esterno, in quanto con sentenza n. 192/24 depositata il 18 marzo 2024 e passata in giudicato la CGT di secondo grado avrebbe riconosciuto il suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Il motivo non merita accogliento.
In giurisprudenza e dottrina si è lungamente dibattuto se l'accertamento circa un determinato periodo d'imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l'efficacia dell'art. 2909 c.
c., a mente del quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti "anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato) al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato”.
Si è sempre ritenuto, con riferimento alle imposte periodiche, ossia le imposte per le quali il presupposto impositivo si verifica anno per anno, che vi fosse totale autonomia fra i diversi periodi d'imposta (cioè fra il rapporto tributario concernente ciascun anno). A tal riguardo, secondo la Cassazione, fra i limiti che tale principio incontra vi è quello della diversa articolazione degli elementi fattuali nell'arco di più periodi di imposta.
Nel caso in esame alla estensione degli effetti del giudicato osta la diversità dei periodi di imposta, in quanto nella vicenda per la quale è stata emessa sentenza passata in giudicato il ticket era relativo all'anno di imposta 2012, mentre nel caso in esame l'anno è il 2018.
Con il secondo motivo l'appellante, richiamando la documentazione prodotta in primo grado, ha ribadito che egli aveva diritto all'esenzione per le patologie delle quali soffriva.
Ritiene il collegio che da quella documentazione risulta che la Ricorrente_1 avrebbe potuto godere dell'esenzione.
Peraltro la stessa SL su questo motivo, dopo aver evidenziato che sulle ricette non era stato apposto il corrispondente codice di patologia, ha spiegato che la appellante era incorsa nel medesimo errore per l'anno
2013, anno per il quale, però, aveva ricevuto lo sgravio parziale a seguito di interlocuzione con gli Uffici competenti. Ebbene, conclude l'ASL, la Ricorrente_1 avrebbe potuto anche in questo caso, essendo a conoscenza della problematica e della possibile soluzione, presentare, in sede amministrativa e di autotutela, certificazioni attestanti le prestazioni che nell'anno 2018 potevano essere effettuate con l'esenzione per patologia di cui era in possesso, che avrebbero consentito l'esenzione per le visite specialistiche effettuate.
Nella relazione istruttoria l'SL aveva comunicato alla Ricorrente_1 che eventualmente, così come richiesto, attesa la sua età avanzata – nel 2018 ottantatreenne - si sarebbe potuto effettuare nel merito uno sgravio delle sole prestazioni specialistiche effettuate facendole rientrare in altro codice di esenzione, tipo E01, ma a sostegno di ciò, vi sarebbe stata necessità di avere copia delle dichiarazioni dei redditi, necessarie per accertare che non fosse stata superata la soglia oltre la quale l'esenzione non poteva essere concessa.
La erroneità della indicazione del codice di esenzione e la mancata integrazione della documentazione in fase istruttoria determinano, ad avviso del collegio, la legittimità del recupero.
L'appello va respinto.
Le spese del doppio grado, per la peculiarità della questione e per il motivo formale del riconoscimento della legittimità dell'atto impugnato, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1097/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Sanitaria Locale A.s.l. - Napoli 1 - Sede 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Delle Entrate Riscossione - 13756881002
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 15236/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 06/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 0194883323000000745 ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 723/2026 depositato il
12/02/2026
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza con vittoria di spese
Appellati: conferma della sentenza con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò, con ricorso notificato all'SL Na 1 ed all'ER, presentato alla CGT di primo grado di Napoli, l'avviso di pagamento n. 0194883323000000745 della somma di euro 216,79 emesso per il recupero di ticket sanitari dovuti nell'anno 2018.
A sostegno della richiesta di annullamento eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa per inesistenza del suo presupposto, godendo dell'esenzione ticket in considerazione delle patologie delle quali
è affetta (cod. 013.250 e 016.571.4.).
Si costituirono sia l'SL che l'ER che chiesero il rigetto del ricorso.
La CGT in composizione monocratica con sentenza n. 15236 pronunciata all'udienza del 16.5.2024 e depositata il 6.11.2024 rigettò il ricorso condannando la ricorrente al pagamento di euro 220,00 per onorari.
Il primo giudice rilevò che la Ricorrente_1 aveva richiesto una esenzione di tipo E03, ovvero quella per i titolari di pensione sociale o assegno sociale (e per i familiari che hanno stessa residenza e sono fiscalmente a carico del pensionato). Tuttavia, dal controllo sul sistema TS sul Mef era emerso che il “titolare non risulta presente nell'archivio Inps (assegno sociale)”.
La decisione è stata impugnata dalla Ricorrente_1 che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Si sono costituite l'ER e l'SL Na 1 che hanno concluso per il rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta del 12 febbraio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader in via preliminare ha eccepito la inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, eccezione infondata in quanto l'atto di appello contiene una esaustiva indicazioni delle ragioni in fatto ed in diritto per le quali è chiesta la riforma della sentenza.
Con il primo motivo l'appellante chiede l'estensione del giudicato esterno, in quanto con sentenza n. 192/24 depositata il 18 marzo 2024 e passata in giudicato la CGT di secondo grado avrebbe riconosciuto il suo diritto a beneficiare dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Il motivo non merita accogliento.
In giurisprudenza e dottrina si è lungamente dibattuto se l'accertamento circa un determinato periodo d'imposta contenuto in una sentenza passata in giudicato possa estendersi, con l'efficacia dell'art. 2909 c.
c., a mente del quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti "anche ad altri periodi (c.d. efficacia esterna del giudicato) al di fuori del giudizio che ha dato luogo alla sentenza passata in giudicato”.
Si è sempre ritenuto, con riferimento alle imposte periodiche, ossia le imposte per le quali il presupposto impositivo si verifica anno per anno, che vi fosse totale autonomia fra i diversi periodi d'imposta (cioè fra il rapporto tributario concernente ciascun anno). A tal riguardo, secondo la Cassazione, fra i limiti che tale principio incontra vi è quello della diversa articolazione degli elementi fattuali nell'arco di più periodi di imposta.
Nel caso in esame alla estensione degli effetti del giudicato osta la diversità dei periodi di imposta, in quanto nella vicenda per la quale è stata emessa sentenza passata in giudicato il ticket era relativo all'anno di imposta 2012, mentre nel caso in esame l'anno è il 2018.
Con il secondo motivo l'appellante, richiamando la documentazione prodotta in primo grado, ha ribadito che egli aveva diritto all'esenzione per le patologie delle quali soffriva.
Ritiene il collegio che da quella documentazione risulta che la Ricorrente_1 avrebbe potuto godere dell'esenzione.
Peraltro la stessa SL su questo motivo, dopo aver evidenziato che sulle ricette non era stato apposto il corrispondente codice di patologia, ha spiegato che la appellante era incorsa nel medesimo errore per l'anno
2013, anno per il quale, però, aveva ricevuto lo sgravio parziale a seguito di interlocuzione con gli Uffici competenti. Ebbene, conclude l'ASL, la Ricorrente_1 avrebbe potuto anche in questo caso, essendo a conoscenza della problematica e della possibile soluzione, presentare, in sede amministrativa e di autotutela, certificazioni attestanti le prestazioni che nell'anno 2018 potevano essere effettuate con l'esenzione per patologia di cui era in possesso, che avrebbero consentito l'esenzione per le visite specialistiche effettuate.
Nella relazione istruttoria l'SL aveva comunicato alla Ricorrente_1 che eventualmente, così come richiesto, attesa la sua età avanzata – nel 2018 ottantatreenne - si sarebbe potuto effettuare nel merito uno sgravio delle sole prestazioni specialistiche effettuate facendole rientrare in altro codice di esenzione, tipo E01, ma a sostegno di ciò, vi sarebbe stata necessità di avere copia delle dichiarazioni dei redditi, necessarie per accertare che non fosse stata superata la soglia oltre la quale l'esenzione non poteva essere concessa.
La erroneità della indicazione del codice di esenzione e la mancata integrazione della documentazione in fase istruttoria determinano, ad avviso del collegio, la legittimità del recupero.
L'appello va respinto.
Le spese del doppio grado, per la peculiarità della questione e per il motivo formale del riconoscimento della legittimità dell'atto impugnato, vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa le spese del grado