TRIB
Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/08/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 528/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLAMANO Parte_1 C.F._1
ATHOS
e
DE ST AL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO C.F._2
MARCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi DE ST AL e in data il 13.04.1991 a Chiavenna con atto trascritto nei registri di stato civile del Parte_1
Comune di Piuro al n. 1, p. II, s. B, anno 1991; pagina 1 di 4 - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di legge;
- omologare le condizioni di seguito riportate:
1) La casa coniugale, di proprietà dei signori DE ST AL e nella misura Parte_1 del 50% ciascuno, viene assegnata ad entrambi i coniugi con la seguente suddivisione degli spazi: il piano terra verrà utilizzato in via esclusiva dalla signora DE ST AL mentre il piano seminterrato verrà utilizzato in via esclusiva dal signor . I coniugi confermano l'impegno a porre in vendita Parte_1 la casa coniugale il cui ricavato verrà suddiviso tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno.
2) Il signor verserà direttamente alle figlie maggiorenni non economicamente Parte_1 indipendenti, entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse, l'importo complessivo di EURO 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con le seguenti modalità:.
- Euro 250,00 sul conto corrente numero presso la CA SA LO (IBAN:
[...]) alla FI;
Persona_1
- Euro 250,00 sul conto corrente numero presso la CA SA LO (IBAN:
[...]) alla FI . Persona_2
3) Disporre che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie Persona_1
e vengano suddivise al 50% tra i genitori. A tal fine si specifica la natura delle
[...] Persona_2 spese:
- spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dalla specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica ossia pc/tablet o altro;
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro;
e) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio.
4) I signori DE ST AL e dichiarano di essere economicamente Parte_1 indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14.04.2025, Parte_1
e DE ST AL proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario celebrato in Chiavenna (SO) il 13.04.1991, da cui erano nate le figlie il 23.07.2000 e il 09.04.2004, entrambe maggiorenni Persona_1 Persona_2 ma non economicamente indipendenti, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 15.04.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 09.07.2025.
Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e DE Parte_1
ST AL, celebrato in Chiavenna (SO) il 13.04.1991, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piuro (SO) al n. 1, p. II, s. B, anno 1991;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 01.08.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Francesca Riccardi Giudice rel.
Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 528/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLAMANO Parte_1 C.F._1
ATHOS
e
DE ST AL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DEL CURTO C.F._2
MARCO
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi DE ST AL e in data il 13.04.1991 a Chiavenna con atto trascritto nei registri di stato civile del Parte_1
Comune di Piuro al n. 1, p. II, s. B, anno 1991; pagina 1 di 4 - ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio e agli altri adempimenti di legge;
- omologare le condizioni di seguito riportate:
1) La casa coniugale, di proprietà dei signori DE ST AL e nella misura Parte_1 del 50% ciascuno, viene assegnata ad entrambi i coniugi con la seguente suddivisione degli spazi: il piano terra verrà utilizzato in via esclusiva dalla signora DE ST AL mentre il piano seminterrato verrà utilizzato in via esclusiva dal signor . I coniugi confermano l'impegno a porre in vendita Parte_1 la casa coniugale il cui ricavato verrà suddiviso tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno.
2) Il signor verserà direttamente alle figlie maggiorenni non economicamente Parte_1 indipendenti, entro il giorno 12 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle stesse, l'importo complessivo di EURO 500,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con le seguenti modalità:.
- Euro 250,00 sul conto corrente numero presso la CA SA LO (IBAN:
[...]) alla FI;
Persona_1
- Euro 250,00 sul conto corrente numero presso la CA SA LO (IBAN:
[...]) alla FI . Persona_2
3) Disporre che le spese straordinarie nell'interesse delle figlie Persona_1
e vengano suddivise al 50% tra i genitori. A tal fine si specifica la natura delle
[...] Persona_2 spese:
- spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dalla specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico;
d) dotazione informatica ossia pc/tablet o altro;
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative, pittura, teatro;
e) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi;
f) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio.
4) I signori DE ST AL e dichiarano di essere economicamente Parte_1 indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente al contributo per il proprio mantenimento.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 14.04.2025, Parte_1
e DE ST AL proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario celebrato in Chiavenna (SO) il 13.04.1991, da cui erano nate le figlie il 23.07.2000 e il 09.04.2004, entrambe maggiorenni Persona_1 Persona_2 ma non economicamente indipendenti, premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al
Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 15.04.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 09.07.2025.
Con note scritte ex articolo 127 ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pagina 3 di 4 La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e DE Parte_1
ST AL, celebrato in Chiavenna (SO) il 13.04.1991, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Piuro (SO) al n. 1, p. II, s. B, anno 1991;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 01.08.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
pagina 4 di 4