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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 12305/2024 pendente fra:
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/6/1987, residente in [...] C / 2 ed elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n. 3/18 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Rognoni, (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] C/2 ed elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 32/11 presso lo studio dall'Avv. Stefania Mandarini (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 13/11/2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 02/12/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che le parti, comparse personalmente all'udienza del 15/04/2025, hanno dato atto che non vi sono possibilità di riconciliazione e hanno ribadito la volontà di separarsi;
Rilevato che a tale udienza il giudice delegato ha proposto ai coniugi di conciliare la causa secondo le condizioni indicate a verbale della già menzionata udienza e su richiesta delle parti è stato disposto un rinvio della causa per valutare tale proposta di conciliazione;
Rilevato che successivamente nel corso dell'udienza del 13/11/2025 i coniugi, dopo ampia discussione, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa già formulata dal giudice a verbale di udienza del 15.04.2025, da intendersi ritrascritta con le precisazioni e secondo le condizioni indicate a verbale dell'udienza del
13.11.2025;
Rilevato che, stante l'accordo raggiunto, entrambe le parti hanno chiesto rimettersi la causa in decisione per l'omologa delle condizioni concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse a verbale della citata udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 06/06/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione coniugale sono nati due figli: , nata a [...], il Persona_1
5/8/2014 e , nato a [...], il [...]; Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 2/12/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/6/1987
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- rinuncia da parte della moglie alla domanda di addebito della separazione e accettazione della rinuncia da parte del marito;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - affidamento condiviso dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]) e loro prevalente collocazione Persona_2 presso la madre;
- assegnazione a della casa coniugale sita a Genova via Piacenza Parte_1
int. 2 scala C
- attribuzione a dell'uso esclusivo dell'autovettura Volkswagen Parte_1
Golf tg. ES497CS
- il box sito in Genova via Piacenza 39/b, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso esclusivo al marito per tutto il tempo della durata dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
il marito si farà carico integrale delle spese ordinarie relative a detto box;
- frequentazioni con i figli secondo le conclusioni rassegnate dalla madre nel ricorso introduttivo da intendersi qui richiamato: “con possibilità per il padre di vederli nei fine settimana dal venerdì sera alle 21 alla domenica sera alle
21, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, oltre a un giorno alla settimana dall'uscita da scuola;
con accompagnamento dei figli da parte della madre alla mattina a scuola e ritiro degli stessi all'uscita da scuola da parte del padre, finche' la madre non rientra dal lavoro e li può prendere con se'; frequentazione dei figli da parte del padre per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e durante le maggiori festività (Natale, Santo Stefano,
31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo
Patrono), secondo il criterio dell'alternanza con la madre”;
- corrisponderà a a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1
mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024 la somma mensile complessiva di euro 485, 00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Quanto gli arretrati a titolo di mantenimento dei figli minori ad oggi maturati le parti si accordano nel quantificarli in euro 2.000, che il signor si Pt_2
impegna a corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il 30.11.2025 alla signora , la quale a fronte dell'effettiva ricezione di Parte_1 quanto sopra, nulla avrà più a pretendere a tale titolo;
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% con impegno di entrambi ad attivarsi al più presto per lo svolgimento delle pratiche presso l'Ente competente in relazione a tale ripartizione;
nelle more vi sarà regolazione dei conteggi relativamente alla suddetta ripartizione al 50% direttamente da parte dei coniugi, sino al momento in cui andrà a buon fine la pratica presso l'Ente.
- Spese compensate.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2015, Numero 118, Parte II, Serie
A, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice rel.
Dott. Marco Bonci Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione iscritto a R.G. 12305/2024 pendente fra:
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/6/1987, residente in [...] C / 2 ed elettivamente domiciliata in Genova, via Fieschi n. 3/18 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Rognoni, (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._2
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
residente in [...] C/2 ed elettivamente domiciliato in Genova, via XX Settembre 32/11 presso lo studio dall'Avv. Stefania Mandarini (C.F.
), che lo rappresenta e difende, come da procura in atti C.F._4
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni congiunte delle parti: come da accordo raggiunto a verbale dell'udienza del 13/11/2025
Conclusioni del PM: come da atto di intervento del 02/12/2025
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la pronuncia Parte_1
di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di e le relative conclusioni;
Parte_2
Rilevato che le parti, comparse personalmente all'udienza del 15/04/2025, hanno dato atto che non vi sono possibilità di riconciliazione e hanno ribadito la volontà di separarsi;
Rilevato che a tale udienza il giudice delegato ha proposto ai coniugi di conciliare la causa secondo le condizioni indicate a verbale della già menzionata udienza e su richiesta delle parti è stato disposto un rinvio della causa per valutare tale proposta di conciliazione;
Rilevato che successivamente nel corso dell'udienza del 13/11/2025 i coniugi, dopo ampia discussione, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa già formulata dal giudice a verbale di udienza del 15.04.2025, da intendersi ritrascritta con le precisazioni e secondo le condizioni indicate a verbale dell'udienza del
13.11.2025;
Rilevato che, stante l'accordo raggiunto, entrambe le parti hanno chiesto rimettersi la causa in decisione per l'omologa delle condizioni concordate dalle parti e formalizzate dalle stesse a verbale della citata udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 06/06/2015 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) dall'unione coniugale sono nati due figli: , nata a [...], il Persona_1
5/8/2014 e , nato a [...], il [...]; Persona_2
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possano venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M. del 2/12/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21/6/1987
E
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e dei coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
- rinuncia da parte della moglie alla domanda di addebito della separazione e accettazione della rinuncia da parte del marito;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - affidamento condiviso dei figli (nata a [...] il [...]) e Persona_1
(nata a [...] il [...]) e loro prevalente collocazione Persona_2 presso la madre;
- assegnazione a della casa coniugale sita a Genova via Piacenza Parte_1
int. 2 scala C
- attribuzione a dell'uso esclusivo dell'autovettura Volkswagen Parte_1
Golf tg. ES497CS
- il box sito in Genova via Piacenza 39/b, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso esclusivo al marito per tutto il tempo della durata dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie;
il marito si farà carico integrale delle spese ordinarie relative a detto box;
- frequentazioni con i figli secondo le conclusioni rassegnate dalla madre nel ricorso introduttivo da intendersi qui richiamato: “con possibilità per il padre di vederli nei fine settimana dal venerdì sera alle 21 alla domenica sera alle
21, secondo il criterio dell'alternanza con la madre, oltre a un giorno alla settimana dall'uscita da scuola;
con accompagnamento dei figli da parte della madre alla mattina a scuola e ritiro degli stessi all'uscita da scuola da parte del padre, finche' la madre non rientra dal lavoro e li può prendere con se'; frequentazione dei figli da parte del padre per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive e durante le maggiori festività (Natale, Santo Stefano,
31 dicembre, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Santo
Patrono), secondo il criterio dell'alternanza con la madre”;
- corrisponderà a a titolo di contributo al Parte_3 Parte_1
mantenimento dei due figli, entro il giorno cinque di ogni mese, con decorrenza da dicembre 2024 la somma mensile complessiva di euro 485, 00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 - Quanto gli arretrati a titolo di mantenimento dei figli minori ad oggi maturati le parti si accordano nel quantificarli in euro 2.000, che il signor si Pt_2
impegna a corrispondere a mezzo bonifico bancario entro il 30.11.2025 alla signora , la quale a fronte dell'effettiva ricezione di Parte_1 quanto sopra, nulla avrà più a pretendere a tale titolo;
- Le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno e regolamentate secondo quanto stabilito nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova.
- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori al 50% con impegno di entrambi ad attivarsi al più presto per lo svolgimento delle pratiche presso l'Ente competente in relazione a tale ripartizione;
nelle more vi sarà regolazione dei conteggi relativamente alla suddetta ripartizione al 50% direttamente da parte dei coniugi, sino al momento in cui andrà a buon fine la pratica presso l'Ente.
- Spese compensate.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Comune di Genova, Anno 2015, Numero 118, Parte II, Serie
A, Vol.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott.ssa Ada Lucca Dott.ssa Claudia Merlino
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5