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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/08/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6740 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Giuseppe Ungaretti n. 361, rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Vitiello (c.f. ), C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via S. Lucia n. 20, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
con sede legale in Milano, al Viale Fulvio Testi n. 280 (c.f. e P. IVA Controparte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea P.IVA_1
Rescigno (c.f. ), presso il suo studio elett.te domicilia in Milano, alla Piazza C.F._3
Pio XI n. 1, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 08/07/2025, le parti concludevano come da verbale, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la società Parte_1 [...]
al fine di sentir acclarare la nullità del rapporto contrattuale con la stessa intercorrente, CP_1 per violazione dell'obbligo di forma scritta di cui all'art. 117 TUB.
Deduceva, più precisamente, l'attore di aver sottoscritto, in data 23/11/2009, un contratto di aperura di credito rotativo a tempo indeterminato, identificato con serie numerica 16842600, in forza del quale gli aveva messo a disposizione una linea di credito di euro 1.250,00. CP_1
Precisava, altresì, che l'originario fido veniva successivamente e progressivamente aumentato sino al limite di euro 7.100,00, senza l'osservanza delle previsioni di forma cristallizzate nell'art. 117 TUB, sicché, generatasi una situazione di ignoranza incolpevole delle condizioni generali di contratto applicate al rapporto e, in particolare, dei tassi di interesse praticati, chiedeva dichiararsi la nullità del vincolo contrattuale, con conseguente accertamento della inesistenza del credito vantato dalla CP_1
e riconoscimento del proprio diritto alla restituzione di tutte le somme addebitate a titolo di interessi.
Si costituiva la la quale, contestando l'avversa domanda, sottolineava come Controparte_1
l'aumento del limite di credito, accordato al cliente a seguito di sue insistenti e reiterate richieste telefoniche, non avesse in alcun modo alterato le originarie condizioni contrattuali.
Spiegava, inoltre, domanda riconvenzionale, evidenziando come, dal mese di ottobre del 2021, il debitore avesse interrotto i pagamenti della rata di rimborso, così maturando un'esposizione debitoria pari ad euro 7.606,13, in ragione della quale era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine con missiva datata 24/02/2022.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda attorea e la condanna del signor al Pt_1 pagamento della somma di euro 7.606,13, maggiorata degli interessi di mora.
Fallito il tentativo di mediazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 07/11/2024, poi differita al 17/04/2025 e, a seguito dell'assegnazione alla scrivente GOP, veniva riservata in decisione alla udienza del giorno
08/07/2025, senza concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., espressamente rinunciati dalle parti.
2. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 21/11/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, principale e riconvenzionale, ai sensi dell'art. 5, comma
1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
2 3. Nel merito, la domanda attorea va rigettata, palesandosi infondata, come peraltro implicitamente riconosciuto dall'attore, il quale ha dichiarato, nel corso del giudizio, di voler rinunciare all'azione intrapresa contro con manifestazione di volontà cui, tuttavia, non può essere imputata alcuna CP_1 efficacia abdicativa del diritto in contesa, provenendo dal difensore non munito di mandato ad hoc
(cfr. Cass. ord. 16/05/2024 n. 13636; Corte App. Milano, 19/11/2024 n. 3119).
L'attore ha censurato la validità del contratto di apertura del credito non nella sua originaria configurazione, limitata al fido di euro 1.250,00, ma relativamente ai successivi aumenti del credito messo a disposizione, asseritamente effettuati in assenza delle necessarie pattuizioni scritte, imposte ex art. 117 TUB.
Detti incrementi del limite massimo di utilizzo, tuttavia, non costituiscono autonomi e distinti contratti, ma mere variazioni consensuali, perfezionatesi per fatti concludenti (messa a disposizione delle somme e correlativo impiego da parte del cliente), non soggette né ai vincoli di forma di cui all'art. 117 TUB, né alle limitazioni di cui all'art. 118 TUB.
Sotto il primo profilo va rilevato che, come ampiamente precisato in sede di nomofilachia, il requisito della forma scritta imposto ex art. 117 TUB ha natura non strutturale ma funzionale, essendo teleologicamente orientato alla protezione del contraente debole attraverso la garanzia di certezza dell'impegno giuridico assunto (cfr., tra le altre, Cass. 02/04/2021 n. 9196).
Ne consegue che il predetto requisito debba ritenersi rispettato ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto, le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti.
Il rispetto della forma scritta di cui all'art. 117 TUB, infatti, non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere disciplinato da un autonomo contratto separatamente sottoscritto (così, Corte App. Napoli, 27/01/2025 n. 358).
La società convenuta ha provato di aver applicato agli aumenti di fido, richiesti dal cliente, le medesime condizioni contrattuali originarie (TAN, TAEG, modalità di rimborso), senza dunque mutare i parametri definitori dell'impegno economico ab origine assunto dall'attore, il quale, pertanto, durante l'intera evoluzione del rapporto negoziale, è stato sempre messo in condizione di conoscere e comprendere l'oggetto del vincolo contrattuale (cfr. Corte App. Napoli, 06/06/2025 n.
2877; Corte App. Napoli, 26/04/2019 n. 2293).
Quanto alle prescrizioni enucleate nell'art. 118 TUB, esse non operano nella fattispecie in commento, riguardando le sole modifiche apportate ex uno latere.
Pare, tuttavia, evidente che la variazione contrattuale de qua, anche prescindendo dalla natura unilaterale o consensuale della modifica, non potrebbe, in ogni caso, essere colpita dalla sanzione della inefficacia, testualmente limitata, dal comma 3 della predetta norma, alle sole modifiche
3 sfavorevoli al cliente, con il logico corollario, costruito argomentando a contrario, che ove, come nel caso che ci occupa, le variazioni risultino vantaggiose, esse rimarranno valide ed efficaci tra le parti, coerentemente alla logica protettiva che permea l'intera disciplina bancaria.
Non possono, peraltro, sottacersi profili di evidente contraddittorietà ed incoerenza nella condotta dell'attore che, in spregio al divieto di venire contra factum proprium, dopo aver ripetutamente chiesto ed ottenuto aumenti del limite di credito, censura ora la nullità delle variazioni contrattuali che egli stesso ha sollecitato.
La domanda attorea, per tutti i superiori motivi, va respinta.
4. Risulta, invece, fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, la quale ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio, elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Grava, viceversa, sul debitore l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, specificamente contestando gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, le somme ricevute.
La società convenuta ha provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., con idoneo corredo documentale, gli elementi costitutivi della propria domanda, e, in particolare, il titolo negoziale da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione ed il complessivo svolgimento del rapporto contrattuale, inclusivo di tutte le singole ragioni di dare e avere intercorse nel tempo tra le parti, mediante la produzione integrale degli estratti conto (cfr. Cass. civ. sez. I, 14/03/2022, n. 8131).
Il rapporto negoziale in oggetto, in ragione dell'impiego flessibile della provvista, presenta, infatti, – diversamente dal finanziamento, dal quale origina una obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo – un carattere dinamico ed è suscettibile di variegate vicende negoziali di segno contabile contrario, sicché la prova del saldo negativo che la banca intende azionare è ricavabile solo ex post dalla serie completa e senza interruzioni di tutti gli estratti conto, ordinari e scalari, dalla accensione del rapporto sino alla sua estinzione o passaggio in sofferenza.
Il debitore non ha mosso alcuna contestazione in ordine alle annotazioni contabili ed alla misura degli importi richiesti, sicché, in assenza di prova contraria, non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
4 5. Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea va rigettata, mentre merita accoglimento la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta.
L'attore, pertanto, va condannato al pagamento della somma di euro 7.606,13, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore della convenuta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al D.M. n. 147/2022, stante l'assenza di istruttoria e la ridotta attività assertiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta dall'attore;
2. In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 7.606,13, oltre interessi Controparte_1 moratori dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Condanna l'attore a rifondere ad le spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
2.540,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge, nonché rimborso del contributo unificato.
Aversa, 04/08/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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