Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
Il fatto illecito colposo di uno dei soci di una società di fatto, commesso nell'ambito dell'attività della stessa e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società, ed impegna tutti i soci solidalmente ed illimitatamente, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non coinvolga, quindi, gli altri soci. Tale principio conserva validità anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione (per non aver commesso il fatto )nei confronti di uno dei soci, in quanto, operando le statuizioni del giudice penale e di quello civile su piani diversi, l'assoluzione non esclude che la società ed i soci, cui, congiuntamente ed unitariamente è imputato dall'ordinamento l'evento dannoso, ne rispondano civilmente di fronte ai terzi: in tal caso, nei rapporti interni, le conseguenze che da tale affermazione di responsabilità derivano si ripartiscono tra i soci secondo il criterio della partecipazione di ciascuno alle sorti dell'attività collettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4768 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. ROrio DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI NI IC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso l'avvocato GABRIELE PAFUNDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RU FR, DE OS AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 37, presso l'avvocato VINCENZO SEPE, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 271/96 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 20/12/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Pafundi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Sepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'assorbimento degli altri due motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Il 22 agosto 1972 l'operaio edile VI IO FR, dipendente della società di fatto costituita tra i sig.ri NI Di SI, FR BR e DO De RO, rimase folgorato da una scarica elettrica, mentre lavorava in un cantiere della società. I tre soci furono rinviati a giudizio per omicidio colposo. In sede di gravame, la Corte d'appello di Potenza, con sentenza 8-28 luglio 1977, affermò la responsabilità del BR e del De RO, ed assolse il Di SI "per non aver commesso il fatto". La pronuncia divenne definitiva.
2. Successivamente, il Pretore di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, accolse la domanda di regresso proposta dall'INAIL contro il Di SI, il BR e il De RO, quali datori di lavoro del FR, condannandoli, con sentenza depositata il 23 marzo 1983, al pagamento in solido delle somme erogate dall'istituto agli eredi del FR.
3. Con atto notificato nell'ottobre 1989 il Di SI convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Potenza, il BR e il De RO, per rivalersi della somma da lui sborsata all'INAIL, rilevando che era stata esclusa la sua responsabilità nell'evento che aveva cagionato la morte del dipendente.
I convenuti si costituirono, sostenendo che il risarcimento del danno doveva gravare su tutti i soci. Il De RO, eccepì, in via preliminare, l'efficacia vincolante del giudicato formatosi nel procedimento civile promosso dall'INAIL, che aveva sancito la solidarietà dei tre soci.
Il Tribunale rigettò la domanda.
4. Con sentenza depositata il 20 dicembre 1996 la Corte di appello di Potenza rigettò l'impugnazione proposta dal Di SI. E osservò che, essendosi l'evento dannoso verificato nello svolgimento di attività propria della società, l'appellante non aveva dimostrato la rottura del vincolo interno e cioè la frattura del collegamento funzionale o strumentale con l'attività sociale, in modo che l'evento risultasse addebitabile esclusivamente all'autore della condotta, o fosse stato realizzato con modalità tali da escludere qualunque nesso di occasionalità con il fine societario. Aggiunse che non era possibile trarre ulteriori argomenti dalla sentenza assolutoria, in quanto la stessa non era stata esibita.
5. Avverso questa decisione, notificata il 26 marzo 1997, il Di SI ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Hanno resistito con controricorso il BR e il De RO. Il ricorrente ha depositato memorie.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo si denuncia violazione degli artt.2260 e 1710 c.c. e contraddittoria motivazione. La contraddittorietà
emergerebbe, per un verso, dall'affermazione della sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un rapporto organico corrente tra tutti i soci, e, per altro verso, dal collegamento dalla stessa stabilito, ai fini della esclusione della responsabilità, tra l'evento dannoso ed il suo compimento con modalità tali da escludere qualunque nesso di occasionalità con il fine societario. L'errore di diritto risiederebbe nella mancata applicazione degli artt.2260 e 1710 c.c.: la Corte d'appello avrebbe, infatti, trascurato di considerare che tra i soci della società di persone sussiste un mandato reciproco e che, nei rapporti interni, occorrerebbe accertare, caso per caso, quale dei soci abbia violato gli obblighi imposti dalla legge o dal contratto sociale, dato che, in base all'art.2260, comma 2 , c.c., "la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere stati esenti da colpa". Per la stessa ragione sarebbe erronea l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il Di SI avrebbe dovuto dimostrare che la condotta degli altri soci era stata tale da escludere ogni nesso di occasionalità con il fine societario, perché, se era pacifico che la condotta del BR e del De RO era riferibile alla società di fatto, si doveva però considerare che, essendo stata la loro attività compiuta in violazione di norme sanzionate penalmente, tale violazione era fonte di responsabilità personale, a norma dell'art.2260 c.c. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art.654 c.p.p., in relazione all'art.2697 c.c. Deduce che, avendo la sentenza penale accertato con efficacia di giudicato che Di SI aveva affidato al BR e al De RO, persone professionalmente idonee, la conduzione del cantiere, cui egli era rimasto personalmente estraneo, doveva conseguirne il diritto del Di SI ad essere rimborsato delle somme spettanti all'INAIL, per l'illecito penale compiuto dal BR e dal De RO.
Col terzo motivo denuncia omesso esame di documento decisivo, e deduce che la sentenza penale, non esaminata dalla Corte di appello perché non esibita, era stata ritualmente prodotta sia nel primo che nel secondo grado del giudizio.
2. I motivi non hanno fondamento.
2.1. La Corte di appello ha respinto la domanda con cui il Di SI aveva chiesto "di rimanere indenne da qualsiasi pagamento" - cui, nella prospettazione dell'attore, erano, invece, tenuti gli altri soci, ritenuti responsabili dell'infortunio - muovendo dalla premessa, pacifica in punto di fatto, che l'evento dannoso si era verificato nello svolgimento dell'attività sociale, e che i tre soci, datori di lavoro del FR, convenuti in giudizio dall'Inail, "in qualità di soci di fatto dell'omonima società", a titolo di regresso, erano stati condannati, come civilmente responsabili, con sentenza passata in giudicato, a rimborsare quanto pagato dall'istituto in conseguenza dell'infortunio sul lavoro. Ha, quindi, considerato che, per giustificare la esenzione da responsabilità, nei rapporti interni tra i soci, il Di SI avrebbe dovuto dimostrare la frattura di ogni collegamento, funzionale o strumentale, con l'attività sociale;
che cioè l'evento fosse addebitabile esclusivamente all'autore della condotta, o che fosse stato comunque realizzato con modalità tali da escludere qualunque nesso di occasionalità con il fine societario. Ha, infine, concluso che l'attore non aveva fornito tale prova, perché, malgrado la sua assoluzione dal reato di omicidio colposo per non aver commesso il fatto, l'evento era derivato da una condotta realizzata nell'ambito di un'attività propria della società.
2.2. Questa statuizione e le argomentazioni che la sorreggono sono corrette e meritano, perciò, l'adesione del Collegio.
2.3. In una fattispecie analoga a quella in esame questa Corte ha già avuto occasione di affermare, riprendendo un principio pacifico con riferimento all'attività posta in essere dalla società di fatto nei confronti dei terzi, che, anche nei rapporti interni, il fatto illecito colposo di uno dei soci, commesso nell'ambito di un'attività della società di fatto e per il raggiungimento dei suoi scopi, costituisce illecito della società stessa ed impegna i soci, salvo che la responsabilità del socio operatore sia personale, in quanto correlata ad un atto diretto alla lesione dell'altrui diritto, e non tocchi, quindi, gli altri soci (Cass.14 ottobre 1991, n. 10814).
2.4. Questa tesi è in linea con la soggettività propria della società di fatto (Cass.28 gennaio 1993, n. 1027), ed è coerente col principio per cui tutti i soci sono naturalmente responsabili, salvo patto contrario, per tutte le obbligazioni sociali (v.art.2297, primo comma, c.c.): se la qualità di imprenditore spetta ai soci unitariamente considerati ed essi sono tutti, di regola, in base al rischio di impresa, personalmente partecipi delle sorti dell'attività collettiva, anche l'attività giuridica svolta dai singoli soci in ambito societario deve essere imputata unitariamente alla società.
Nè vi è motivo per argomentare che tale imputazione, pacificamente operante nei rapporti esterni per la responsabilità derivante dalle obbligazioni sociali, non si rifletta sui rapporti interni, secondo il principio di organizzazione che caratterizza le società personali, alla stregua del criterio della ripartizione degli utili e delle perdite.
2.5. La tesi resta valida anche nella ipotesi in cui sia intervenuta una sentenza penale di assoluzione (per non aver commesso il fatto) nei confronti di uno dei soci della società di fatto, perché le statuizioni del giudice civile e di quello penale operano su piani diversi: l'assoluzione non esclude, infatti, che la società ed i soci, cui, congiuntamente e unitariamente è imputato dall'ordinamento l'evento dannoso, ne rispondano civilmente di fronte ai terzi. Stabilita tale responsabilità, è logico ritenere che, nei rapporti interni, le conseguenze che da essa derivino si ripartiscano secondo il criterio della partecipazione, già richiamato (sub 2.4.).
3. In questo quadro, le censure del ricorrente si rivelano prive di consistenza.
Infatti, le norme invocate nel primo motivo non sono pertinenti, in quanto nella fattispecie non è mai stata fatta valere la responsabilità personale degli amministratori verso la società (o verso i soci).
Nè ha significato invocare per la prima volta in questa sede l'art.654 del nuovo codice di procedura penale, perché (a prescindere dalla novità della questione prospettata e indipendentemente dall'accertamento delle condizioni richieste per l'applicazione della norma) il Di SI, come si è già sottolineato (sub 2.5.), è stato chiamato a rispondere delle conseguenze dell'evento dannoso, come responsabile civile e per la posizione da lui assunta nella società di fatto, quale partecipe del vincolo sociale. Infine, nemmeno giova lamentare il mancato esame della sentenza penale, in quanto, come emerge dalla stessa prospettazione del terzo motivo, non sussiste il requisito della decisività del punto controverso, idoneo a determinare, anche astrattamente, una diversa soluzione della lite.
4. In conclusione, non sussistono le denunciate violazioni di legge, nè i vizi di motivazione dedotti, ed il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Vi sono motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso il giorno 8 gennaio 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.