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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7908 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 30169/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.08.2024
da 1) Parte_1
Nato a Faridpur (BANGLADESH), il 17.07.1977 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina: bengalese Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 26.04.2009 in OP (BANGLADESH)
pagina 1 di 3 (atto n. 523, parte II, Serie C/1, anno 2021) in regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 2868/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata in data 04.04.2025
FATTO Con ricorso depositato in data 30.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Le parti, con istanza congiunta depositata in data 10.02.2025, previa costituzione in giudizio di
, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo di pronunciare la Parte_2 separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra in OP (BANGLADESH), in data 26.04.2009 e Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano (Atto N. 0523 – P.2 – Serie C
– Anno 2021);
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, che hanno dichiarato di volersi separare senza condizioni accessorie, confermando di non volersi riconciliare e concordando sul fatto che la moglie avrebbe continuato ad abitare nella casa famigliare fino al 20 ottobre 2025, e hanno chiesto, decorso il termine di legge, che fosse pronunciato anche il divorzio, ha disposto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 2868/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 04.04.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate (sopra integralmente trascritte) e riportate nelle note scritte depositate il 10.02.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti. pagina 2 di 3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
OP (BANGLADESH) il 26.04.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al 523, parte II, Serie C/1, anno 2021);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.08.2024
da 1) Parte_1
Nato a Faridpur (BANGLADESH), il 17.07.1977 Cittadino italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata in [...], il [...] cittadina: bengalese Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Valentina Verdini del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio il 26.04.2009 in OP (BANGLADESH)
pagina 1 di 3 (atto n. 523, parte II, Serie C/1, anno 2021) in regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n. 2868/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata in data 04.04.2025
FATTO Con ricorso depositato in data 30.08.2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio. Le parti, con istanza congiunta depositata in data 10.02.2025, previa costituzione in giudizio di
, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., chiedendo di pronunciare la Parte_2 separazione dei coniugi e, decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e Parte_1 dalla sig.ra in OP (BANGLADESH), in data 26.04.2009 e Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Milano (Atto N. 0523 – P.2 – Serie C
– Anno 2021);
- ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti.
All'udienza del 25.02.2025 il Giudice delegato, sentite le parti, che hanno dichiarato di volersi separare senza condizioni accessorie, confermando di non volersi riconciliare e concordando sul fatto che la moglie avrebbe continuato ad abitare nella casa famigliare fino al 20 ottobre 2025, e hanno chiesto, decorso il termine di legge, che fosse pronunciato anche il divorzio, ha disposto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c. assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte le parti hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 2868/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 04.04.2025, il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, con assegnazione di un termine per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate (sopra integralmente trascritte) e riportate nelle note scritte depositate il 10.02.2025 contenenti l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti. pagina 2 di 3
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2
OP (BANGLADESH) il 26.04.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al 523, parte II, Serie C/1, anno 2021);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 3