Ordinanza cautelare 25 settembre 2009
Ordinanza cautelare 6 marzo 2010
Parere definitivo 1 giugno 2011
Sentenza 21 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6072 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06072/2025REG.PROV.COLL.
N. 05097/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2023, proposto da
ZI LL IS, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frascati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 15372/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Marco Morgantini e uditi per le parti l’Avv. Carla Gatta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento del 30.4.2009, prot. n. 15918 con cui il Comune di Frascati ha respinto la domanda di condono edilizio prot. n. 40198 del 9.12.2004 presentata ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/03.
Il provvedimento di diniego di condono è così motivato: l’opera non è suscettibile di sanatoria per quanto disposto dagli artt. 32, co. 27, lett. d), d.l. n. 269/03 e 3 l.r. n. 12/2004 “poiché ricade in area vincolata per tutela paesistico-ambientale ai sensi della l. 1497/39 in virtù del d.m. 7.9.1962, come confermato dal d.lgs. 22.1.2004, n. 42, e poiché la stessa opera, realizzata senza titolo abilitativo edilizio, risulta non conforme alle norme urbanistiche vigenti contrastando con gli artt. 6 e 8 delle NTA della variante speciale al PRG per il recupero del nucleo abusivo in località Macchia dello Sterparo - Colle Pizzuto (eccesso di cubatura e carenza dei distacchi)”.
Il Tar ha osservato che la motivazione del provvedimento di diniego ha individuato un autonomo profilo motivazionale, di per sé sufficiente a supportare la gravata determinazione negativa (attesa la radicale non condonabilità dell’opera, quando l’abuso comporti la realizzazione di nuove superfici e di nuova volumetria in area assoggettata a vincolo; ciò è quanto accade nel caso in esame, in cui “la stessa istanza di sanatoria qualifica l’abuso come abuso di tipologia 1, con dichiarazione che ha carattere confessorio e che quindi esclude che l’opera rientri tra le cd. opere minori”, ossia quelle di tipologia nn. 4, 5 e 6, per le quali in area soggetta a vincolo paesaggistico il comma 26 dell’articolo 32 consente astrattamente il condono”.
Il Tar ha anche osservato che il profilo di diniego di condono di cui sopra potrebbe incidere sull’ammissibilità dell’impugnativa, avendo la ricorrente denunciato i vizi di difetto di motivazione e di erroneità del provvedimento impugnato solo in relazione agli artt. 6 e 8 NTA cit., senza cioè contestare la prima parte dell’atto, di modo che l’eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe suscettibile di condurre all’invocata statuizione caducatoria (in ossequio al pacifico indirizzo in materia di atti plurimotivati, secondo cui è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale: in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti e autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.
Il Tar ha comunque osservato che anche il motivo di diniego relativo alla non conformità delle norme urbanistiche è esente dai vizi prospettati da parte ricorrente.
2. Parte appellante ritiene che l’opera abusiva per cui è causa è stata ritenuta non suscettibile di sanatoria per quanto disposto dall’art. 32 co. 27, lett. d), D.L. 269/2003 e non per quanto disposto dall’art. 32, co. 26, del precitato D.L. Nello stesso provvedimento di diniego risulta, neppure implicitamente, evocato quel “pacifico indirizzo” basato sulla norma ultima detta e che, secondo il Tribunale, avrebbe costituito autonoma ragione di diniego, con la conseguenza che non vi era alcun onere di impugnazione in tal senso in capo alla ricorrente.
In altre parole, poiché con il provvedimento di cui è stato chiesto l’annullamento è stato negato il condono edilizio per non essere stata ritenuta l’opera suscettibile di sanatoria per quanto disposto dall’art. 32, co. 27, D.L. 30.09.03 n. 269, l’impugnativa di una ragione di diniego non addotta dal Dirigente non sarebbe stata conferente, con conseguente inammissibilità del motivo.
Secondo parte appellante l’esegesi, come compiuta dal T.A.R., della norma di cui all’art. 32 co. 27, lett. d), D.L. 30.09.2003 n. 269, sarebbe erronea perché ultronea rispetto a quella di cui al comma 26 del precitato art. 32 che (correttamente) non è stata affatto evocata dal Dirigente sottoscrittore dell’impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio.
Ne consegue che il diniego impugnato fa riferimento esclusivamente alla pretesa non conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici che costituisce, ai sensi dall’art. 32 co. 27 lett. d), D.L. 30.09.2003 n. 269, ipotesi di non condonabilità degli illeciti realizzati in area vincolata.
Ne consegue che, secondo parte appellante, la sentenza impugnata merita di essere riformata nella parte in cui il Tribunale, erroneamente ritenendo che l’art. 32 comma 27 lett.d) del più volte citato D.L. 269/2003 prescriva una radicale non sanabilità delle opere realizzate in area vincolata, ha rigettato il ricorso proposto da IS ZI e, conseguentemente, non ha annullato il provvedimento impugnato.
Parte appellante lamenta l’erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto esente dai vizi dedotti la ragione di diniego del condono edilizio di non conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni urbanistiche per contrasto dell’art. 6 della N.T.A. cit. concernente la volumetria che l’Amministrazione ha assunto, per il lotto di proprietà della ricorrente, come esaurita in conseguenza dell’edificazione, nell’anno 1977, di altro manufatto da parte dell’originario proprietario sulla particella limitrofa a quella su cui sorge l’opera di cui si discute e che, all’epoca dell’adozione della Variante Speciale al P.R.G. era distinta con mappale autonomo.
Parte appellante fa riferimento alla motivazione della sentenza appellata secondo cui la conclusione della non edificabilità dell’area per cui è questione … discende … da una specifica circostanza di fatto, vale a dire la saturazione di dette potenzialità per l’area stessa a causa della precedente realizzazione di un manufatto su una porzione di terreno che all’epoca di adozione della variante speciale (30.4.1999) “faceva parte di una unica proprietà”. (pagine. 11 e 12 sentenza impugnata).
Secondo parte appellante nel caso in esame deve essere escluso che l’area su cui sorge l’edificio oggetto di diniego di condono edilizio possa essere considerata asservita all’edificio preesistente. Riferisce che l’immobile in Comune di Frascati in mappale al foglio 11, particella 1243, senza subalterno, per cui è giudizio, sorge su area che non è il risultato di un successivo frazionamento, da parte dello stesso proprietario, di altra particella catastale, ma sorge su area che ha formato oggetto di acquisto nell’anno 1984 come si legge all’art. 4 del rogito notarile sopra detto, nel quale viene identificata come campita in Catasto Terreni alle particelle 484, 485 e 486 successivamente edificate in parte e che, dopo l’inserimento in mappa del fabbricato, è risultata identificata in Catasto Fabbricati con la particella 1243.
La circostanza dell’acquisto dell’area su cui sorge il manufatto oggetto del provvedimento di diniego di cui si è chiesto l’annullamento - avvenuto nell’anno 1984 e, quindi, dopo ben 7 anni dall’edificazione del manufatto realizzato nel 1977 – svelerebbe l’erroneità e non condivisibilità del percorso motivazionale del primo giudice il quale, partendo dal presupposto errato che l’area in questione fosse il risultato di un sopravvenuto frazionamento di quella acquistata nel 1970 da IS TO, l’ha ritenuta già “utilizzata” per la realizzazione dell’edificio costruito nel 1977.
Secondo parte appellante nel caso in esame dunque, proprio in ragione delle finalità perseguite e del dato letterale della deliberazione n. 9 del 31.01.2006, il “lotto di pertinenza” su cui insiste il manufatto preesistente, all’epoca dell’adozione della variante speciale doveva considerarsi come conformato con le particelle 232, 233, 234 e 235 acquistate nel 1970, e nel 1977 edificate in parte come si legge all’art. 4 dell’atto di donazione allegato sub doc. 2 al ricorso, con totale esclusione di quelle già campite in Catasto Terreni con i nn. 484, 485 e 486 che, per di più perché acquistate il successivo 1984, non potevano considerarsi già “utilizzate” per realizzarvi l’edificio del 1977.
Parte appellante deduce dunque l’illegittimità del provvedimento di diniego di condono edilizio impugnato da IS ZI LL, siccome fondato su presupposto di fatto errato che ha determinato l’Amministrazione a ritenere violata la norma di cui all’art. 6 delle N.T.A. cit. per aver erroneamente individuato, ai fini del computo dell’indice edificatorio del preesistente manufatto, l’ “originario lotto di pertinenza, su cui insiste l’edificio” come inclusivo di aree che, in applicazione del “criterio procedurale” fornito con deliberazione n. 9 del 31.01.2006 del Consiglio Comunale, dovevano invece considerarsi irrilevanti e, quindi, escluse.
Parte appellante richiama la nota dirigenziale del 12.07.2011 prot. n.21838/2011 (cfr. doc. 3 depositato dalla ricorrente in data 03.05.2022) che ha disposto che “l’originario lotto di pertinenza corrisponde alla originaria particella catastale, così come conformata alla data di adozione della Variante Speciale” (30.04.1999).
Ribadisce al riguardo che il lotto su cui insiste il fabbricato per cui è processo ha una estensione pari a 970 mq che sviluppano metri cubi 339,5 in virtù dell’indice di fabbricabilità di cui all’art. 6 delle N.T.A. mentre la cubatura effettiva del fabbricato è pari a 300 metri cubi, con la conseguenza che la contestazione sul preteso eccesso di cubatura sarebbe infondata.
3. L’appello è infondato.
Il collegio ribadisce che il condono previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato 6 decreto (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) e, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, che si trovano in area vincolata, anche se l’area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni dei relativi strumenti (così Consiglio di Stato VII n° 324 del 15 gennaio 2025).
L’istanza di condono aveva ad oggetto la realizzazione (in zona su cui insiste vincolo paesistico-ambientale) di un edificio a uso abitativo, rientrante nella tipologia 1 dell’allegato 1 del d. l. n° 269/2003, come espressamente dichiarato a pagina 4 dell’istanza di condono.
Infatti per quanto attiene agli immobili vincolati il comma 26 dell’art. 32 del d. l. n° 269 del 2003 ammette la condonabilità solo per le opere di cui alla sopra richiamata tipologia n° 4, 5 e 6 che non attengono al caso di specie.
Nel caso di specie:
- l’opera contestata consiste nella realizzazione di un manufatto ad uso abitativo, con una volumetria pari a mc. 300,00, sicché essa comporta incremento di volumetria e di superficie;
- l’abuso insiste su un’area gravata da un vincolo paesaggistico.
L’opera non è pertanto condonabile anche se, in astratta ipotesi, sia conforme alle norme urbanistiche.
Parte appellante fa riferimento alla motivazione del diniego, secondo cui “l’opera abusiva in argomento non è suscettibile di sanatoria per quanto disposto dall’art. 32 comma 27, lettera d) del citato D.L. 30.09.2003, n.269 e dall’art. 3 della L.R. 08.11.2004 n. 12 poiché ricade in area vincolata per tutela paesistico-ambientale ai sensi della Legge 1497/39 in virtù del D.M. 02.04.1954, come confermato dal D.Lgs. 22.01.2004, n.42, e poiché la stessa opera, realizzata senza titolo abilitativo edilizio, risulta non conforme alle norme urbanistiche vigenti contrastando con gli artt. 6 e 8 delle N.T.A. della variante Speciale al P.R.G. per il recupero del nucleo abusivo in località Macchia dello Sterparo – Colle Pizzuto (eccesso di cubatura e carenza dei distacchi)”.
Secondo parte appellante l’esegesi, come compiuta dal T.A.R., della norma di cui all’art. 32 co. 27, lett. d), D.L. 30.09.2003 n. 269, sarebbe erronea perché ultronea rispetto a quella di cui al comma 26 del precitato art. 32 che (correttamente) non sarebbe stata evocata dal Dirigente sottoscrittore dell’impugnato provvedimento di diniego di condono edilizio.
Secondo parte appellante il diniego impugnato fa riferimento esclusivamente alla pretesa non conformità dell’opera alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici che costituisce, ai sensi dall’art. 32 co. 27 lett. d), D.L. 30.09.2003 n. 269, ipotesi di non condonabilità degli illeciti realizzati in area vincolata.
Tuttavia il comma 27 dell’art. 32 del d. l. n° 269 del 2003 fa esclusivo riferimento alle opere di cui alle tipologia n° 4, 5 e 6 (estranee al caso di specie), stabilendo che le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Il collegio osserva che non può rilevare a favore dell’appellante la circostanza che la motivazione del provvedimento di diniego abbia richiamato il comma 27 e non il comma 26 dell’art. 32 del d. l. n° 269 del 2003.
Infatti:
a) il provvedimento di diniego fa comunque riferimento alla sussistenza del vincolo ostativo al condono;
b) non è sufficiente dimostrare l’errore nel richiamo alle norme di legge, contenuto nel provvedimento di diniego impugnato in primo grado, quanto invece è necessario dimostrare che, in astratta ipotesi, il condono potrebbe essere ottenuto in presenza del vincolo.
Tale dimostrazione, per quanto sopra motivato, non è tuttavia possibile nel caso di specie.
In conclusione l’appello è infondato perché parte appellante non può ottenere il condono.
Le censure di parte appellante, tendenti a sostenere la conformità urbanistica dell’opera, sono inconferenti perché il condono non può essere ottenuto neanche se ci fosse la conformità urbanistica.
Il collegio osserva inoltre, rispetto al merito delle censure volte a sostenere la conformità urbanistica, che la stessa istanza di condono contiene (alla tabella 1.A) l’espressa dichiarazione dell’istante che trattasi di opera di tipologia 1 che è definita, ai sensi dell’allegato 1 del d. l. n° 269/2003, come “opera realizzata in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conforme alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Ne consegue che è priva di pregio la tesi, sostenuta in ricorso, secondo cui sussisterebbe la conformità urbanistica, essendo stato nell’istanza di condono dichiarato il contrario.
L’appello deve pertanto essere respinto.
La condanna alle spese dell’appello segue la soccombenza con liquidazione nella misura di Euro 4.000.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese dell’appello nella misura di Euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Morgantini | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO